Trib. Marsala, sentenza 19/11/2024, n. 885
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Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2856 /2023
Oggi 19/11/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che
allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della
discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e
contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2856/2023 del Ruolo Generale Lavoro - cui sono riuniti i fascicoli
nn. 2859/2023,2861/2023 e - vertente P.IVA_1
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca
Maria Carini ( e Giovanna Di Maria Email_1
( per procura in atti Email_2
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ) e C.F._2 CP_3 C.F._3 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Domenico de Angelis CP_4 C.F._4
( per procure in atti Email_3
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte L' in seguito ha convenuto in giudizio con Parte_1
separati ricorsi e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
2
chiedendo revocarsi i decreti ingiuntivi con cui questo Tribunale le aveva ingiunto di pagare
in favore di questi le somme, rispettivamente, di € 333,03, € 181,51, € 451,69 e € 105,17 a titolo
di straordinario per il lavoro prestato nel 2023 in giorni coincidenti con festività
infrasettimanali. In particolare, ha eccepito la decadenza da diritto in quanto i lavoratori
non avevano formulato apposita istanza ex art. 106, comma 5, del CCNL Comparto Sanità
2019-202, ovvero 30 giorni, nonché senza preventiva autorizzazione.
Gli opposti nel costituirsi hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
Le cause sono state riunite, rinviate per trattative tra le parti e discusse all'odierna
udienza senza attività istruttoria.
L'opposizione è infondata.
I ricorrenti appartengono alla categoria del personale turnista e la loro prestazione è
pacificamente articolata con turnazione regolare come da documentazione allegata CP_5
in memoria di costituzione, e come altresì risulta dai cartellini marcatempo depositati in atti.
Preliminarmente, occorre accertare il diritto, vantato dai lavoratori, alla retribuzione del
lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo
infrasettimanale, retribuzione aggiuntiva rispetto all'indennità ex art. 44 già retribuita.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui "l'indennità
prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è
volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità
che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto,
riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per
il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro
straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505
del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico
spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività
infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n.
260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori
che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione
3 globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro
effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i
dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del
riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore,
nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato,
imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto
necessario dal
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