Trib. Monza, sentenza 13/02/2024, n. 113

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 13/02/2024, n. 113
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 113
Data del deposito : 13 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 285/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro E G ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 285/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. R S, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Italia n. 28
RICORRENTE contro
[... già titolare della ditta individuale “ Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. G L P, Controparte_3 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arcore, via Roma n. 5
CONVENUTO
Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 1.2.2021, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il proprio diritto ad essere inquadrata nel quarto (o, in subordine, nel terzo) livello del c.c.n.l. autoscuole sin dal 1.1.2007 e, per l'effetto, conseguire il pagamento della somma di €
14.281,76 a titolo di differenze retributive maturate dal gennaio 2007 al 16.3.2020 (data di cessazione del rapporto di lavoro), oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge e con vittoria delle spese di giudizio.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto di essere stata assunta presso la convenuta con decorrenza dal 2.11.2004 quale apprendista impiegata di sesto livello del
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c.c.n.l. commercio terziario;
di aver ottenuto con decorrenza dal 1.11.2007 la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato al termine dei 36 mesi di apprendistato;
di aver visto disciplinare il proprio rapporto di lavoro sulla base c.c.n.l. commercio terziario fino al 31.10.2007 e sulla base del c.c.n.l. per i dipendenti delle autoscuole dal 1.11.2007 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
di essere stata preposta ad occuparsi della iscrizione degli allievi per il conseguimento della patente, delle pratiche inerenti il conseguimento della patente con la redazione di foglio rosa, della prenotazione di esami di teoria e di guida, degli appuntamenti per le guide e per le lezioni, delle pratiche auto per passaggi di proprietà, cambi di sede e cambi di residenza e per aggiornamento delle carte di circolazione.
Ha dedotto di essere stata inquadrata per tutto il periodo di apprendistato nel sesto livello del c.c.n.l. commercio terziario, successivamente nel secondo livello del c.c.n.l. autoscuole ed ha rivendicato di aver diritto ad essere inquadrata nel quarto livello del c.c.n.l. autoscuole sin dal 1.1.2007.
Costituitosi tardivamente in giudizio, – già titolare della ditta Controparte_1
individuale “ ”, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il Controparte_2
rigetto, previamente chiedendo di essere rimesso in termini in ragione del fatto che il ricorso era stato notificato in data successiva alla cessazione dell'attività.
Istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale del convenuto, all'odierna udienza il giudice – all'esito della discussione – ha trattenuto la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha deciso la controversia dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
In via preliminare non può trovare accoglimento l'istanza di rimessione in termini formulata dal convenuto.
La disamina della documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente rende evidente come il ricorso sia stato notificato al convenuto in data 5.3.2021 (cfr. prova della notifica del ricorso prodotta in giudizio con note del 8.3.2021) e come la cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale intestata al convenuto sia stata registrata il 6.4.2021,
[... sicché al momento della notifica del ricorso la ditta individuale “ ” Controparte_2
risultava ancora attiva;
peraltro al momento della notifica del ricorso Controparte_3
era ancora attivo altresì l'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima ditta (cfr.
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estratto del registro ini-pec depositato dalla ricorrente in data 8.3.2021 e visura camerale depositata dalla convenuta) ed era quindi rimesso alla ditta stessa verificare tempestivamente la ricezione di atti e documenti.
Nel merito, il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
La domanda di pagamento di differenze retributive formulata dalla ricorrente poggia su tre distinti aspetti normativi:


1. il riconoscimento del diritto a conseguire la progressione di livello, in costanza di apprendistato, secondo le cadenze temporali previste nel c.c.n.l. commercio terziario;



2. il riconoscimento del diritto a conseguire la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.1.2007 anziché dal 1.11.2007;



3. il riconoscimento della riconducibilità delle mansioni svolte dalla ricorrente al quarto livello del c.c.n.l. autoscuole, in luogo del secondo livello di effettivo inquadramento.
In relazione alla domanda sub 1, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 53 del c.c.n.l. commercio terziario, “I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti: - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato. Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita. Per gli apprendisti assunti per

l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello di inquadramento,
l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato” (cfr. doc. 8 ric.).
Risulta documentalmente che la ricorrente fu assunta con decorrenza dal
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