Trib. Catania, sentenza 22/01/2024, n. 325
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2024, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo
e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6984/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
DI TE AR AN, nata a [...] il [...], C.F: [...], residente in [...] rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegata al ricorso introduttivo, dall'avvocato Orazio Stefano Esposito;
- RICORRENTE -
CONTRO
I.N.P.S. (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente legale rappresentante pro tempore, COD. FISC. – 80078750587 con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avvocato Francesco Velardi,
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazioni di pagamento ed avvisi di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorrente, con ricorso depositato il 21.06.2023, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229016352625000 ed ai seguenti avvisi di addebito: n. 593 2013 0003745122,
n. 593 2013 0007937192, n. 593 2014 0000427732, n. 593 2014 0003308712, n. 593 2014
0005579124, n. 593 2014 0005584174, n. 593 2015 0004292669 e n. 593 2015 0004474225. Ha premesso di aver appreso dell'esistenza dei sopracitati avvisi addebito solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito impugnati e la prescrizione del credito contributivo, perfezionatasi anche successivamente all'eventuale notifica degli atti opposti. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recato dagli atti opposti;
accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata
successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
conseguentemente, annullare e/o revocare l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito, con memorie depositate il 27.11.2023, l'INPS il quale, ha eccepito, il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto, per fatti posteriori la formazione dei titoli esecutivi;
la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, l'inammissibilità del ricorso ,ex art. 24 comma 5°, D.Lgs. n.
46/1999 stante la regolare notifica degli atti impugnati. Quanto alle deduzioni inerenti fatti posteriori la formazione del titolo medesimo, ha eccepito l'inammissibilità dell'avversa domanda per difetto di interesse ad agire. Ha contestato le eccezioni di prescrizione rilevando che ai fini del computo dei termini prescrizionali assume rilevanza la normativa emergenziale di sospensione dei termini per
Covid-19. Ha, infine rilevato, con riguardo alla prescrizione successiva, che nessuna responsabilità può essere ascritta in capo all'Ente previdenziale, essendo a carico dell'AdER la cura dell'inoltro di atti interruttivi dei termini di prescrizione. Ha concluso chiedendo: ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso per i motivi esposti in narrativa. Nel merito, ha chiesto ritenere e dichiarare infondato
l'odierno ricorso e, per l'effetto, rigettarlo;
in subordine, ritenere e dichiarare comunque dovute le somme di cui agli atti opposti al netto degli sgravi medio tempore intervenuti;
in subordine, ritenere
e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'Agente della riscossione. In via gradata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli atti impugnati, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
L'Istituto, in data 30.11.2023, in allegato alle note di trattazione ha prodotto documentazione trasmessa da ADER, autorizzata con ordinanza del 12.12.2023.
All'odierna le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbali in atti, qui da intendersi integralmente richiamato e chiesto la decisione della causa. Indi, la causa, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Preliminarmente occorre evidenziare che, l'Istituto previdenziale ha prodotto in data 30.11.2023, in allegato alle note di trattazione, gli estratti di ruolo relativi agli avvisi n. 593 2013 0003745122, n.
593 2013 0007937192, n. 593 2014 0005584174, n. 593 2015 0004292669 e n. 593 2015
0004474225 dai quali è dato evincere l'avvenuto totale sgravio delle somme ivi portate a titolo di contributi previdenziali INPS.
Al riguardo giova, invero richiamare l'art. 1 comma 222 L.n.197/2022, secondo cui sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo