Trib. Larino, sentenza 03/12/2024, n. 233
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Testo completo
RG 159/2022
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 3 dicembre 2024
PROC. N. 159/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 3 dicembre 2024, tenutasi nelle
forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, CF. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
GIGLIO e dall'Avv. Quirino MESCIA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Termoli (CB) in Corso Mario Milano n. 27/C.
ricorrente
contro
( ), titolare dell'omonima ditta, rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, in forza di delega in atti, dall'Avv. Laura Venittelli, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Termoli alla Via M. Pagano n. 44.
resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso domandando di “Accertare e dichiarare, per le ragioni Parte_1
di cui alla narrativa, che al momento della risoluzione del rapporto non ha percepito dal datore di
lavoro né il Tfr, né i ratei di tredicesima e quattordicesima né ferie/rol e ex festività maturate e
non godute per almeno 689,54 ore e, per l'effetto condannare il Sig. CF. Controparte_1
, residente a [...], a C.F._2
corrispondere al Sig. la complessiva somma di Euro 12.224,95 di cui Euro Parte_1
5.495,07 a titolo di Tfr, Euro 624,19 a titolo di rateo di tredicesima, Euro 208,06 a titolo di rateo di quattordicesima ed Euro 5.897,63 a titolo indennità/risarcimento per le ore di ferie/rol/ex
festività maturate e non godute o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo ed oltre alla conseguente regolarizzazione contributiva e previdenziale”.
Si costituiva , resistendo nel merito alla domanda, di cui chiedeva il rigetto. Controparte_1
Esperiva, altresì, domanda riconvenzionale con la quale instava per la ripetizione della somma complessiva di €.19.813,00 di cui: €.2.739,014 per residuo ferie/permessi/ex festività,
€.16.677,68 per mensilità varie differite anticipate e non restituite ed €.396,311 a titolo di indennità di preavviso.
Nella memoria integrativa il ricorrente correggeva la propria pretesa creditoria e – insistendo
per il rigetto della domanda riconvenzionale – domandava la condanna del resistente alla complessiva somma di euro 11.828,64, avendo detratto dall'importo precedentemente indicato
l'indennità di mancato preavviso, pari ad euro 396,31.
2. La causa era successivamente trattenuta in decisione, mediante trattazione scritta.
3. Al fine di verificare la fondatezza della domanda principale – volta ad ottenere la condanna
della parte datoriale al pagamento delle voci retributive suindicate – si fa applicazione del principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo
termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera
allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al
debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019 (Rv. 654047 - 01).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, vi è che il lavoratore rivendica – allegandone
l'inadempimento – il pagamento da