Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/05/2024, n. 245
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Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice del lavoro Dott.ssa M
F C, all'esito dello svolgimento dell'udienza del 14.5.2024 svoltasi tramite trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1596/2023 R.G., vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. G M Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. ), presso il cui studio é elettivamente domiciliata in Napoli, alla CodiceFiscale_2
Via L. Giordano n. 15, come da mandato in atti.
Ricorrente
E
e per esso l' Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa M P.IVA_1
E B domiciliata presso l' , sito in Via Controparte_2
Cosenza n. 31, Catanzaro Lido, giusta delega in atti.
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo
e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 13.12.2023, premetteva di prestare attualmente servizio Parte_1 presso L' di Decollatura (CZ) e di essere stata dipendente del Organizzazione_1
in forza di contratti a tempo determinato per "supplenza breve" maturando Controparte_1 una complessiva anzianità pre-ruolo pari a 219 giorni, dal 04.11.2019 al 09.06.2020, oltre al servizio maturato mediante la stipula di contratti annuali, ma di non essere stata retribuita per la prestazione lavorativa eseguita al pari dei propri colleghi poiché l'Amministrazione non le aveva CP_3 riconosciuto la cosiddetta “Retribuzione Professionale Docente”, per come emergeva dalla produzione dei cedolini relativi alla retribuzione percepita nei mesi di servizio con contratto a tempo determinato per supplenza temporanea.
Lamentava, quindi, la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a Tempo
Determinato del 18.03.1999 allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno
1999 n.1999/70/CE, dell'art. 25 del D. Lgs. n. 81/2015, nonché, dell'art. 7 del C.C.N.L. del
15.03.2001 che ha istituito la retribuzione professionale docenti, affermando di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato ed ai docenti precari destinatari di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nonostante
l'identità delle mansioni espletate ed il sostegno fornito al miglioramento del servizio scolastico.
Deduceva, inoltre, che l'emolumento in oggetto ha natura fissa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e, quindi, spetta anche i docenti assunti a tempo determinato a prescindere dalla durata dell'incarico ricevuto.
Chiedeva, pertanto, che l'amministrazione scolastica venisse condannata alla corresponsione del compenso accessorio per gli anni sopra indicati nella misura complessiva di € 1.062,15, oltre interessi, al lordo, da calcolarsi con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, come da conteggi allegati, o alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, l'amministrazione scolastica contestava la fondatezza della domanda, eccependo che la corresponsione della retribuzione professionale docenti prescinde dall'aver stipulato contratti a tempo determinato o a tempo indeterminato;
e dall'essere, il docente, di ruolo o non di ruolo, spettando unicamente al personale con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o con contratti annuali (31 agosto) e restando, invece, escluso il personale con contratti per supplenze brevi e saltuarie ex comma
3 dell' art. 4 legge 124/99, come nel caso della odierna ricorrente.
Precisava, inoltre, il , che non vi era stato alcun trattamento discriminatorio Controparte_1 nei confronti della ricorrente, posto che, nel caso di specie, vi erano state significative diversificazioni nell'attività degli assunti con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie rispetto agli assunti a tempo determinato con contratti fino al 30 giugno e/o al 31 agosto.
I primi, infatti, nell'arco dello stesso anno scolastico avevano svolto supplenze brevi in sostituzione di docenti su scuole diverse, su classi diverse, su tipologia di posto diverso, mentre i secondi avevano svolto, nell'arco dello stesso anno scolastico,
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice del lavoro Dott.ssa M
F C, all'esito dello svolgimento dell'udienza del 14.5.2024 svoltasi tramite trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1596/2023 R.G., vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. G M Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. ), presso il cui studio é elettivamente domiciliata in Napoli, alla CodiceFiscale_2
Via L. Giordano n. 15, come da mandato in atti.
Ricorrente
E
e per esso l' Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa M P.IVA_1
E B domiciliata presso l' , sito in Via Controparte_2
Cosenza n. 31, Catanzaro Lido, giusta delega in atti.
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo
e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 13.12.2023, premetteva di prestare attualmente servizio Parte_1 presso L' di Decollatura (CZ) e di essere stata dipendente del Organizzazione_1
in forza di contratti a tempo determinato per "supplenza breve" maturando Controparte_1 una complessiva anzianità pre-ruolo pari a 219 giorni, dal 04.11.2019 al 09.06.2020, oltre al servizio maturato mediante la stipula di contratti annuali, ma di non essere stata retribuita per la prestazione lavorativa eseguita al pari dei propri colleghi poiché l'Amministrazione non le aveva CP_3 riconosciuto la cosiddetta “Retribuzione Professionale Docente”, per come emergeva dalla produzione dei cedolini relativi alla retribuzione percepita nei mesi di servizio con contratto a tempo determinato per supplenza temporanea.
Lamentava, quindi, la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a Tempo
Determinato del 18.03.1999 allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno
1999 n.1999/70/CE, dell'art. 25 del D. Lgs. n. 81/2015, nonché, dell'art. 7 del C.C.N.L. del
15.03.2001 che ha istituito la retribuzione professionale docenti, affermando di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato ed ai docenti precari destinatari di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nonostante
l'identità delle mansioni espletate ed il sostegno fornito al miglioramento del servizio scolastico.
Deduceva, inoltre, che l'emolumento in oggetto ha natura fissa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e, quindi, spetta anche i docenti assunti a tempo determinato a prescindere dalla durata dell'incarico ricevuto.
Chiedeva, pertanto, che l'amministrazione scolastica venisse condannata alla corresponsione del compenso accessorio per gli anni sopra indicati nella misura complessiva di € 1.062,15, oltre interessi, al lordo, da calcolarsi con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, come da conteggi allegati, o alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, l'amministrazione scolastica contestava la fondatezza della domanda, eccependo che la corresponsione della retribuzione professionale docenti prescinde dall'aver stipulato contratti a tempo determinato o a tempo indeterminato;
e dall'essere, il docente, di ruolo o non di ruolo, spettando unicamente al personale con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o con contratti annuali (31 agosto) e restando, invece, escluso il personale con contratti per supplenze brevi e saltuarie ex comma
3 dell' art. 4 legge 124/99, come nel caso della odierna ricorrente.
Precisava, inoltre, il , che non vi era stato alcun trattamento discriminatorio Controparte_1 nei confronti della ricorrente, posto che, nel caso di specie, vi erano state significative diversificazioni nell'attività degli assunti con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie rispetto agli assunti a tempo determinato con contratti fino al 30 giugno e/o al 31 agosto.
I primi, infatti, nell'arco dello stesso anno scolastico avevano svolto supplenze brevi in sostituzione di docenti su scuole diverse, su classi diverse, su tipologia di posto diverso, mentre i secondi avevano svolto, nell'arco dello stesso anno scolastico,
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