Trib. Alessandria, sentenza 29/10/2024, n. 233
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Testo completo
N. R.G. 1404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa A D Presidente
Dott. G B Giudice Relatore est.
Dott. M B G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1404/2024 promossa da:
(C.F. , nata ad Alessandria il 13 dicembre 1992, ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Rivolta n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. G G del Foro di Alessandria, presso il suo studio, in Alessandria, Piazza Garibaldi n. 5, ha eletto domicilio;
e
(C.F. ), nato ad Alessandria il 20 dicembre 1993, ivi Controparte_1 C.F._2
residente in Corso IV Novembre n. 35, rappresentato e difeso dagli Avv.ti P B e M P
G, entrambi del Foro di Alessandria, presso il cui studio in Alessandria, Via Ghilini n. 14, ha eletto domicilio;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2
con concessione del doppio domicilio, pertanto sia presso il padre che presso la madre e continueranno a essere residenti presso l'abitazione paterna sita in Alessandria, corso IV Novembre
n.35;
2) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, educazione e pagina 1 di 7 salute dei minori, che verranno prese tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, assicurandone così la crescita, lo sviluppo psico-fisico, sociale e culturale;
3) I minori e abiteranno con la madre e con il padre, salvo diversi accordi tra i Per_1 Persona_2
genitori, impegni di lavoro e i desideri dei minori, secondo le seguenti modalità:
* a settimane alterne: 1) settimana con il weekend di competenza materna: i figli staranno con il padre dal martedì uscita da scuola fino al venerdì mattina con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico;
2) settimana con il weekend di competenza paterna: i figli staranno con il padre dal lunedì uscita da scuola fino al martedì mattina con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico e dal venerdì uscita da scuola fino alla domenica alle 17 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
I minori, pertanto, trascorreranno tempi tendenzialmente paritetici con entrambi i genitori.
* Per quanto concerne le festività natalizie, si seguirà il seguente criterio: ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
con riferimento a quelle pasquali, ad anni alterni, 3 giorni comprensivi del giorno di Pasqua con un genitore e 3 giorni comprensivi del
Lunedì dell'Angelo con l'altro. Le rimanenti festività nel corso dell'anno (a titolo esemplificativo: 25
Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre), i figli le passeranno con l'un genitore o con
l'altro, previo accordo tra le parti da stabilirsi entro l'inizio dell'anno scolastico: in difetto di accordo tra le parti, varrà il criterio dell'alternanza e, con riferimento alle festività a decorrere dal mese di settembre c.a., la prima sarà trascorsa con la mamma;
*Per quanto concerne le vacanze estive, i figli
e trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane di vacanza, Per_1 Persona_2
anche non consecutive, da meglio stabilirsi nell'interesse prevalente dei figli e tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori, concordemente ed anticipatamente, possibilmente entro e non oltre il mese di maggio dell'anno di riferimento;
4) Poiché, sulla base di quanto concordato, i minori trascorreranno tempi tendenzialmente paritetici con entrambi i genitori, sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti i signori e , in base alla regola del Pt_1 CP_1
mantenimento diretto, concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese ordinarie e a quelle straordinarie dei figli;
5) In particolare, per quanto concerne le spese straordinarie, i signori e Pt_1
sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli dovendosi CP_1
considerare tali: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che
pagina 2 di 7 richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa A D Presidente
Dott. G B Giudice Relatore est.
Dott. M B G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1404/2024 promossa da:
(C.F. , nata ad Alessandria il 13 dicembre 1992, ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Rivolta n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. G G del Foro di Alessandria, presso il suo studio, in Alessandria, Piazza Garibaldi n. 5, ha eletto domicilio;
e
(C.F. ), nato ad Alessandria il 20 dicembre 1993, ivi Controparte_1 C.F._2
residente in Corso IV Novembre n. 35, rappresentato e difeso dagli Avv.ti P B e M P
G, entrambi del Foro di Alessandria, presso il cui studio in Alessandria, Via Ghilini n. 14, ha eletto domicilio;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2
con concessione del doppio domicilio, pertanto sia presso il padre che presso la madre e continueranno a essere residenti presso l'abitazione paterna sita in Alessandria, corso IV Novembre
n.35;
2) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, educazione e pagina 1 di 7 salute dei minori, che verranno prese tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, assicurandone così la crescita, lo sviluppo psico-fisico, sociale e culturale;
3) I minori e abiteranno con la madre e con il padre, salvo diversi accordi tra i Per_1 Persona_2
genitori, impegni di lavoro e i desideri dei minori, secondo le seguenti modalità:
* a settimane alterne: 1) settimana con il weekend di competenza materna: i figli staranno con il padre dal martedì uscita da scuola fino al venerdì mattina con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico;
2) settimana con il weekend di competenza paterna: i figli staranno con il padre dal lunedì uscita da scuola fino al martedì mattina con riaccompagnamento presso l'istituto scolastico e dal venerdì uscita da scuola fino alla domenica alle 17 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
I minori, pertanto, trascorreranno tempi tendenzialmente paritetici con entrambi i genitori.
* Per quanto concerne le festività natalizie, si seguirà il seguente criterio: ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
con riferimento a quelle pasquali, ad anni alterni, 3 giorni comprensivi del giorno di Pasqua con un genitore e 3 giorni comprensivi del
Lunedì dell'Angelo con l'altro. Le rimanenti festività nel corso dell'anno (a titolo esemplificativo: 25
Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre), i figli le passeranno con l'un genitore o con
l'altro, previo accordo tra le parti da stabilirsi entro l'inizio dell'anno scolastico: in difetto di accordo tra le parti, varrà il criterio dell'alternanza e, con riferimento alle festività a decorrere dal mese di settembre c.a., la prima sarà trascorsa con la mamma;
*Per quanto concerne le vacanze estive, i figli
e trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane di vacanza, Per_1 Persona_2
anche non consecutive, da meglio stabilirsi nell'interesse prevalente dei figli e tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori, concordemente ed anticipatamente, possibilmente entro e non oltre il mese di maggio dell'anno di riferimento;
4) Poiché, sulla base di quanto concordato, i minori trascorreranno tempi tendenzialmente paritetici con entrambi i genitori, sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti i signori e , in base alla regola del Pt_1 CP_1
mantenimento diretto, concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese ordinarie e a quelle straordinarie dei figli;
5) In particolare, per quanto concerne le spese straordinarie, i signori e Pt_1
sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli dovendosi CP_1
considerare tali: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che
pagina 2 di 7 richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche
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