Trib. Como, sentenza 27/09/2024, n. 102

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 27/09/2024, n. 102
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 102
Data del deposito : 27 settembre 2024

Testo completo

n. 293/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 293/2022 r.g. promossa da:
DI SS RL (C.F. 03820330987) e DA RA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CUTRULLA' GIUSEPPE RICORRENTE contro
ISPETTORATO TERRITORIALE LAVORO COMO - LECCO (C.F. 97900660586), con il patrocinio del dr. SANTORO CARMINE
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/3/2022, la DI SS RL e il suo legale rappresentante, DA
RA, proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 23/22 del 16/2/2022 di €
62.900,00, emessa dall'Ispettorato Territoriale di Como-Lecco che non aveva riconosciuto autentico il distacco internazionale di undici lavoratori della società rumena DI SS DD RL, per i seguenti motivi:
• legittimità della procedura di distacco transazionale;

• regolarità del contratto di lavoro stipulato da ogni lavoratore con DI SS D.D. s.r.l. presso la sede legale di questa;

• doppia residenza dei lavoratori, una rumena e l'altra italiana;

• irrilevanza di precedenti rapporti di lavoro in Italia dei lavoratori poi distaccati;

• regolarità del mod. A1 rilasciato a ciascun lavoratore dalla Romania. Disposta la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta e integrato il contraddittorio, si costituiva l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco che negava il fondamento del ricorso.
All'udienza del 5/4/2023 la causa veniva discussa e quindi decisa con lettura del dispositivo in atti.
La tempestività dell'opposizione
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L'eccezione sollevata dall'Ispettorato è infondata, in quanto l'ordinanza impugnata è stata notificata il
1/3/2022, per cui il ricorso, depositato il 30 seguente, è tempestivo, essendo stato rispettato il termine di
30 giorni previsto dall'art 6 co 6 D Lgs 150/2011.
Il distacco internazionale
Il distacco transnazionale dei lavoratori è regolato dal D. Lgs. 136/2016, che ha recepito la direttiva
2014/67/UE.
L'art. 2 co. 1 lett. d) D. Lgs. 136/2016 definisce come lavoratore distaccato “il lavoratore abitualmente occupato in un altro stato membro che per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia”. Sicché, la legge prevede che gli elementi
Elementi caratterizzanti la condizione di lavoratore distaccato sono quindi, l'abituale occupazione in un
Paese estero e la temporaneità della sua permanenza in Italia.
Il successivo art. 3 D. Lgs. 136/2016 cit. elenca gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento della genuinità del distacco.
Infatti, “

2. Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:

a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;

b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;

c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;

d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;

e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;

f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;

g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.


3. Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati al comma 2 e, altresì, i seguenti elementi:

a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;

b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n.
593/2008 (Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;

c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;

d) la data di inizio del distacco;

e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello pagina 2 di 6 Stato membro da cui è stato distaccato;

f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore
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