Trib. Torino, sentenza 11/12/2024, n. 3315
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 668/2024 promossa da:
- - ass. avv. RINALDI, GANCI, MICELI, ZAMPIERI (parte Parte_1 C.F._1 ricorrente) contro
- - ass. dottoresse , , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
e dottor ex art. 417 bis c.p.c. (parte resistente) CP_4 Per_1 all'udienza dell' 11/12/2024 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- afferma di aver lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine negli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015;
la parte attrice lamenta la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva
1999/70/CE ed agisce per ottenere la condanna del al pagamento dell'importo di € 2.000 (pari CP_1 ad € 500 per ogni anno scolastico), oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- il chiede la reiezione della domanda, contestando la sussistenza della denunciata violazione CP_1 del principio di parità di trattamento, considerato che (1) la carta docente ha l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale, non è - come espressamente previsto dalla legge - né una retribuzione accessoria né un reddito imponibile e pertanto non costituisce una condizione di impiego da assicurare a tutti i dipendenti;
(2) la diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo è giustificata da una ragione oggettiva, qual è l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio pubblico di istruzione attraverso un investimento formativo con effetti sull'intera vita lavorativa e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
il contesta inoltre la CP_1 fondatezza della domanda di condanna al pagamento dell'importo in denaro, considerato che anche ai docenti a tempo indeterminato tale importo è erogato solo mediante la consegna di buoni elettronici
scaricabili da una apposita piattaforma informatica e che possono essere spesi esclusivamente per le attività formative e gli acquisti dei beni e servizi previsti dal citato art. 1 comma 121;
2.
ritenuto che
la domanda proposta possa essere qualificata – in base al complessivo contenuto del ricorso – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo;
3.
considerato che
- l'art. 1,
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