Trib. Patti, sentenza 11/03/2025, n. 462

TRIB Patti
Sentenza
11 marzo 2025
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TRIB Patti
Sentenza
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 11/03/2025, n. 462
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 462
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 674/2024 R.G., promossa da:
LI UD, nato il [...] a [...], c.f [...], rappresentata e difesa dall'avv. BEFUMO ACHILLE , giusta procura in atti,

- ricorrente -

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BELLOMO LUCA MICHELE;

- resistente -
OGGETTO: post atp per invalidità civile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/03/2024 , UD LI esponeva:
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 3964/2022, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza;

- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento della prestazione richiesta;

- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;

- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la invalidità in misura del 74% sin dalla data della domanda amministrativa;

- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla invalida in misura pari o superiore al 74% sin dalla data della domanda amministrativa, e condannarsi l'Inps al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi.
L'Inps si costituiva eccependo
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