Trib. Pisa, sentenza 05/12/2024, n. 751

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 05/12/2024, n. 751
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 751
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro

N.R.G. 678/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 21.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;

ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore, contumace resistente
OGGETTO: Riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute
Conclusioni:
Per la parte ricorrente : “Accertare e dichiarare il diritto di parte Parte_1 ricorrente a percepire € 4.724,09 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e, conseguentemente, condannare il al pagamento della suddetta Controparte_1 somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”
Per la parte resistente : contumace Controparte_1

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.07.2022 docente alle Parte_1 dipendenze del , chiedeva di accertare e Controparte_1 dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per l'attività di docente prestata in favore dell'amministrazione convenuta, durante gli anni scolastici dal 2016 al 2022, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica alla corresponsione della somma complessiva di € 4.724,09.
2. In particolare, la ricorrente esponeva di aver prestato, in tale periodo, attività di docente in forza di ripetuti contratti a termine, stipulati fino al 30 giugno, e di non aver fruito di tutte le ferie maturate. Ed invero, riferiva di non aver fruito di
5,67 giorni di ferie nell'a.s. 2016/2018;
di 13,08 giorni nell'a.s. 2017/2018;
di
11,67 giorni nell'a.s. 2018/2019;
di 14,08 giorni nell'a.s. 2019/2020;
di 15,08 giorni nell'a.s. 2020/2021;
di 14,75 nell'a.s. 2021/2022.
La ricorrente citava l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE in combinato disposto all'art. 31, par. 2 della Carta UE, rilevando come il diritto alle ferie annuali - collocato tra i principi fondamentali del diritto sociale dell'Unione - non potesse estinguersi alla fine del rapporto di lavoro, potendo le ferie essere commutate in denaro in caso di cessazione del rapporto. Sottolineava che il personale docente dovesse fruire delle ferie dei giorni di sospensione delle lezioni, definiti dai calendari scolastici regionali, che per la parte rimanente dell'anno la fruizione fosse limitata a un periodo di sei giornate lavorative (art. 1, comma 54, l.
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e art. 13, comma 8, CCNL del 2007) e che solo il personale precario avesse diritto alla monetizzazione delle ferie non godute limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui, previa richiesta, è autorizzato dal dirigente scolastico a fruirne nei periodi in cui tale fruizione è
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consentita, ossia durante la sospensione delle lezioni (art. 1, comma 55, l.
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. Infine, applicando i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e l'orientamento dei giudici di legittimità, poiché non aveva ricevuto invito a fruire delle ferie restanti né era stato informato dell'eventuale perdita dei giorni di ferie alla cessazione del rapporto, riferiva che doveva considerarsi regolarmente in servizio, così conservando il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate residue non godute.
3. Non si è costituito in giudizio il , di cui ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 16.11.2022.
4. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 21.11.2024, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
5. Il ricorso è fondato e va accolto.
6. Al fine di valutare la fondatezza delle domande, occorre prendere le mosse dal quadro normativo interno di riferimento, tenuto conto dell'evoluzione della disciplina relativa alla monetizzazione delle ferie non godute per il personale scolastico.
7. L'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, in vigore a partire dall'anno scolastico
2012/2013, ha sottoposto il personale assunto
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