Trib. Viterbo, sentenza 09/04/2024, n. 289
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO Sezione Lavoro
R. Gen. N. 26/2024
Il Giudice designato, dott.ssa A D, all'udienza del 9.4.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla via Rasetti n. 4/A, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. A D R (PEC
, che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE
E
– Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso ex art. Controparte_2
417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa A M V, dal Dott. E C e dalla Dott.ssa M S, quali Funzionari del suddetto , sito in Viterbo, via CP_2 del Paradiso n. 4;
RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica docenti
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 9.1.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata rappresentava di aver sottoscritto, con il resistente, contratto di CP_1 supplenza a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024;
rappresentava
inoltre che, per l' anno scolastico sopraindicato, non aveva ricevuto dall'Amministrazione resistente il riconoscimento del diritto/beneficio della CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE ex l. 107/2015 e quindi il pagamento del relativo importo annuo pari a € 500,00, con specifico riferimento ai servizi resi dalla ricorrente per una annualità, in virtù di contratto a tempo determinato di durata annuale con decorrenza dall'11.9.2023 e fino al 30.6.2024.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di “- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla cosi detta carta del docente, prevista dalla legge 107/2015 e rispettivamente degli anni scolastici: - 2023/2024 - E in subordine al risarcimento per equivalente ovvero € 500,00 per ogni anno;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e cap come per legge”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva in giudizio il
[...]
e del merito, il quale respinta ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione, chiedeva: “accerti preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del
e dell a favore della Controparte_1 Controparte_2
Che - nel caso di rigetto della superiore istanza - Controparte_3 riunisca i procedimenti aventi lo stesso oggetto (Carta Docente) e trattati dagli stessi Legale e Magistrato, al fine di sgravare le Amministrazioni Scolastica e Giudiziaria e per ridurre le spese di lite. Che accerti l'insussistenza di un'illegittima discriminazione, sul piano della formazione, nei riguardi del Docente Ricorrente cui non è stata assegnata la Carta, respingendo il ricorso, infondato in fatto e in diritto per i motivi illustrati sub NEL MERITO. Con vittoria delle spese, la cui liquidazione - nell'ipotesi in cui il Giudice attribuisca la vittoria sul punto alla Controparte - si domanda che tenga conto della natura seriale del contenzioso in materia e del conseguente lavoro minimo e routinario, da parte degli Avvocati e delle loro segreterie, nel predisporre il ricorso per numerosi clienti”.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto può essere accolto.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla parte resistente deve essere disattesa, essendo il l'unico legittimato passivo in Controparte_1 qualità di datore di lavoro della parte ricorrente nonché erogatore della Carta del docente.
Nel merito, giova preliminarmente osservare che, la clausola 4 dell'Accordo quadro, attuato dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del
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28.6.1999, disciplinando il “principio di non discriminazione”, prevede che “1. per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. (…) 3. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, dunque, enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto che lavorino sulla base di un contratto a termine, a meno che il diverso trattamento sia giustificato da ragioni oggettive.
Rispetto al citato punto 1 della clausola 4, la Corte di Giustizia ha ritenuto che “la nozione di 'condizioni di impiego' dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”, come pure che la medesima clausola “dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (Corte di Giustizia, 13.9.2007, ). Persona_1
La Corte di Giustizia, come puntualmente evidenziato dalla S.C. di Cassazione nella recente sentenza n. 3473/2019, ha poi anche chiarito che:
- al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile ai sensi dell'Accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole in esso contenute, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro e le condizioni di impiego, si possa ritenere che si trovino in una situazione comparabile (Corte Giustizia 8.9.2011 causa Rosado C-177/10);
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
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(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
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- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per