Trib. Paola, sentenza 11/12/2024, n. 1040

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 11/12/2024, n. 1040
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 1040
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1213 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, vertente
TRA
MO IA, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Doris Tramonti, sito in Paola (Cs) alla via Falcone e Borsellino n. 3, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione depositato in data 25.07.2017;
attore
E
UnipolSai Ass.ni S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., partita iva 00818570012, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Corina ed elettivamente domiciliata in Paola (Cs) alla via
Falcone e Borsellino n. 7 presso lo studio dell'avv. Massimo Zicarelli, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.12.2017;
convenuta
SA US, convenuto contumace
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, MO IA ha evocato in giudizio SA US
e la UnipolSai Ass.ni S.p.a., rispettivamente nelle qualità di proprietario e conducente del veicolo Fiat
Uno, targato CS 495695, e compagnia assicuratrice dello stesso veicolo, al fine di ottenere la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un sinistro stradale verificatosi il
4.01.2011, alle ore 22.30 circa, nel Comune di San Lucido. A fondamento della domanda ha rilevato che, in tale giorno, mentre stava percorrendo la strada provinciale San Lucido-Falconara Albanese a bordo dell'autovettura Fiat Panda, targata AP 621 YP, da lui condotta e di proprietà di Di TO LU,
è stato improvvisamente urtato dal veicolo Fiat Uno, targato CS 495695, di proprietà di SA US
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e da lui condotto;
il sinistro si è verificato esclusivamente a causa della condotta colposa ed imprudente tenuta da SA US, in quanto lo stesso, mentre percorreva la strada provinciale in direzione San
Lucido, ha improvvisamente effettuato, nei pressi della scuola elementare di “Acqualeone”, una inversione a “U”, retrocedendo in modo repentino per immettersi sulla strada;
quindi, lui, mentre percorreva la medesima strada provinciale in senso inverso (ovvero in direzione Falconara Albanese), si è trovato improvvisamente davanti l'auto Fiat Uno che retrocedeva e, per evitare l'impatto, si è spostato prontamente sul lato sinistro della carreggiata, seppur invano, in quanto è stato urtato sul lato destro da detta autovettura e, nel contempo, perdendo il controllo del veicolo, è finito contro un pilastro di cemento posto sul ciglio del lato opposto della carreggiata;
avendo riportato delle lesioni, è stato trasportato presso il presidio di pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Paola, ove gli è stato diagnosticato un “politrauma: trauma cranico minore, torace, e addome-frattura pluriframmentaria scomposta del condilo mandibolare di dx (sottocondiloidea) – frattura della parete ossea del condotto udito esterno- enfisema con bolle sub pleure diffuse bilaterale ferita L.C. sottomentoniera”, con ricovero e trenta giorni di prognosi;
in data 7.01.2011, è stato trasferito in ambulanza presso il reparto di chirurgia maxillo-facciale dell'ospedale generale regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti e, il
10.01.2011, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di “riduzione chiusa di frattura mandibolare tramite sintesi ossea con blocco rigido intramascellare dei frammenti scomposti”;
dimesso da tale struttura ospedaliera in data 12.01.2011, il 21.01.2014 si è sottoposto a una visita medico-legale presso lo studio del dott. Francesco Nunziata, che ha rilevato i danni da lui subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 4.01.2011, ovvero un danno biologico nella misura del 18%, una ITT di giorni 30, una
ITP al 75% di giorni 30, una ITP al 50% di giorni 60 e una ITP al 25% di giorni 90;
ha, quindi, riportato danni pari ad euro 56.412,00, a titolo di danno biologico, ed euro 11.865,00, a titolo di invalidità temporanea, assoluta e parziale, oltre euro 275,00 per le spese mediche sostenute, per un imposto complessivo di euro 68.552,00. Pertanto, non avendo avuto esito positivo le richieste risarcitorie inoltrate in via stragiudiziale e la proposta di negoziazione assistita, MO IA ha chiesto, previo accertamento e declaratoria della responsabilità esclusiva di SA US nel verificarsi del sinistro del 4.01.2011, la condanna dello stesso, in solido con la UnipolSai Ass.ni s.p.a., al risarcimento dei danni subiti pari al complessivo importo di euro 68.552,00, oltre le spese mediche documentate, ovvero alle diverse somme minori o maggiori ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata il 5.12.2017 si è costituita in giudizio la UnipolSai Ass.ni S.p.a., in personale del legale rappresentante p.t., la quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto e richiesto, ha palesato dubbi in ordine alla dinamica del sinistro come descritta dall'attore e alla responsabilità esclusiva nel verificarsi dello stesso addebitata a SA US (conducente del veicolo targato CS 495695), rappresentando, tra l'altro, incertezze circa la circostanza che MO IA abbia fatto di tutto per evitare lo scontro tra le autovetture e che indossasse la cintura di sicurezza, stante la ritenuta
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incompatibilità delle lesioni da lui riportate con l'utilizzo della stessa (circostanza implicante un concorso di colpa del medesimo attore, rilevante ai fini della diminuzione del risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.). Pertanto, la UnipolSai Ass.ni S.p.a. ha chiesto di rigettare la domanda attorea o, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, di graduare la propria condanna in ragione del concorso di colpa di MO IA ex art. 1227, comma 1, c.c., con vittoria delle spese e competenze di lite.
All'udienza del 24.09.2019, verificata la regolare evocazione in giudizio di SA US (non costituito), è stata dichiarata la sua contumacia.
All'esito dell'istruttoria (nel corso della quale si è proceduto all'escussione di un teste di parte attrice e all'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di MO IA), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.12.2024, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, con le quali le parti costituite hanno insistito nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore è suscettibile di accoglimento nei limiti di quanto indicato nel prosieguo.
Considerato l'oggetto del contendere è opportuno, in via preliminare, esaminare la responsabilità in tema di circolazione di veicoli di cui all'art. 2054 c.c. (presupponendo anche l'azione diretta esercitata dal danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo danneggiante l'accertamento della stessa). In particolare, l'art. 2054, comma 2, c.c. prevede, nel caso in cui siano stati coinvolti almeno due veicoli in un sinistro (ovvero vi sia stata una collisione tra due veicoli), una presunzione di corresponsabilità a carico di entrambi i conducenti coinvolti, pur sempre in conformità ai principi generali in materia di concorso di cause di cui all'art. 41 c.p. sottesi alla disciplina della responsabilità per fatto illecito (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III del 29.09.2011 n. 19871). Tuttavia, tale presunzione opera in via sussidiaria, vale a dire solo qualora l'analisi del materiale probatorio acquisito in atti impedisca di accertare l'effettiva dinamica del sinistro oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI ord. del 12.03.2020 n. 7061 e Cass. civ. sez. I del 2.04.2022 n. 4639). La norma in esame pone, quindi,
a carico dei conducenti una responsabilità presunta, che, però, ammette prova contraria, potendo il singolo conducente liberarsi dalla responsabilità a lui ascritta in via presuntiva dimostrando l'esclusiva colpa dell'altro. Invero, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Infatti, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. non deve necessariamente essere fornita in modo diretto (ovvero dimostrando di non aver arrecato alcun apporto causale alla produzione dell'incidente), in quanto, tenuto conto delle circostanze concrete, può risultare anche
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indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico (esclusivo o assorbente) dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del

9.03.2017 n. 6039). Dunque, operando la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. solo in presenza di un quadro probatorio che
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