Trib. Milano, sentenza 17/05/2024, n. 5197
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Testo completo
N. R.G. 33130/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato all'esito del procedimento ex art.22 l.n.689 del 1981 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 33130/2021 promossa da:
NU VI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BOTASSO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA BAGNI, 1/A 12037 SALUZZO presso il difensore avv. BOTASSO
PAOLO
OPPONENTE contro
ATS - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI
MILANO (C.F. 09320520969), con il patrocinio dell'avv. FALCONIERI SIMONA, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 52 20122 MILANO presso il difensore avv. FALCONIERI SIMONA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 17maggio 2024
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-con ricorso del 22 luglio 2021 NU AL, titolare dell'omonima società agricola, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza n.526 del 23 giugno 2021 con la quale la Regione Lombardia ha irrogato varie sanzioni amministrative per complessivi € 12.638,25
-i verbali di accertamento e di contestazione delle violazioni amministrative sono i seguenti:
- n. 2017/4535 del 9/3/2017 per la violazione dell'articolo 15, comma 2, del D. Lgs. n. 158 del 16 marzo 2006 “per non aver annotato, sul registro dei trattamenti farmacologici, la data e la natura dei trattamenti, eseguiti sul capo bovino identificato con marca auricolare [...], praticati in date successive a quelle del 26 e 27 novembre 2016”
- n. 2017/4536 del 9/3/2017 per la violazione dell'articolo 79, comma 1, del D. Lgs. n. 193 del 6 aprile 2006 “per non avere riportato, sul registro unificato scorte / trattamenti, tutte le indicazioni obbligatorie previste per i medicinali veterinari in azienda”
- n. 2017/4537 del 9/3/2017 per la violazione dell'articolo 15, comma 2, del D. Lgs. n. 158 del 16 marzo 2006 “per non aver osservato le prescrizioni imposte con l'AIC (Autorizzazione dell'Immissione in Commercio) dei farmaci AN UR e AG 10%”
-nell'atto di opposizione, il trasgressore ha formulato i seguenti motivi di doglianza:
“…con i verbali SPV MFFMS2017/4536 – 4537 – 4535 del 5.1.2017 è stata contestata al signor NU AL rispettivamente la mancata registrazione di un trattamento sanitario con desametasone, la mancata indicazione sul registro unico scorte trattamenti di tutte le indicazioni obbligatorie previste per i medicinali veterinari utilizzati in azienda e di aver fatto uso di “terapie improprie”.
Il signor AL ha formulato all'Amministrazione puntuali osservazioni in merito alla contestazione rilevando in particolare come dai precedenti controlli effettuati dalla medesima agenzia di tutela della salute risultassero corrette sia la compilazione del registro dei farmaci, sia il rispetto della pertinente normativa in materia di somministrazione di medicinali veterinari.
A distanza di oltre quattro anni dall'accertamento e dall'invio delle osservazioni, la Regione Lombardia ATS Città Metropolitana di Milano ha notificato l'ordinanza ingiunzione n. 526/2021 impugnata con il presente ricorso.
1. Tale atto è illegittimo in quanto privo di qualsiasi motivazione. Invero, il provvedimento di ingiunzione si limita ad enunciare i presupposti normativi, affermando apoditticamente che l'Amministrazione avrebbe
“vagliato nel merito, condiviso e fatto proprio quanto emerso dagli atti istruttori e declinato nei modi risultanti dal presente atto”.
È del tutto evidente come la motivazione sia del tutto apparente non essendo enunciate appunto le ragioni di merito per cui si riterrebbero fondate le contestazioni e, in particolare sotto un diverso profilo, non rilevanti le giustificazioni e le argomentazioni difensive addotte dal signor AL. Invero, anche sotto questo aspetto, l'Amministrazione si limita ad affermare di aver “esaminato tutti gli atti difensivi di parte” e di non ritenere “che quanto sostenuto sia sufficiente a comprovare l'illegittimità dei verbali né la sussistenza di validi motivi di merito che portino, congiuntamente o disgiuntamente, all'archiviazione dei verbali ut supra”.
Ancora una volta il provvedimento non può essere ritenuto legittimo in quanto non viene dato conto in pagina 2 di 6
motivazione delle argomentazioni di cui alla memoria difensiva, condizione necessaria al fine dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale.
2. Né può ritenersi che sia stata svolta una adeguata istruttoria. Non emerge dall'atto impugnato alcun tipo di accertamento che non sia la mera acquisizione dei verbali di contestazione da cui peraltro non si rinvengono le ragioni concrete per cui sarebbero state ritenute sussistenti le violazioni contestate.
Invero, è opportuna sotto questo profilo un'ultima considerazione, tra i verbali di accertamento, le memorie difensive e l'ordinanza ingiunzione sono passati ben quattro anni. Tale divario temporale così consistente avrebbe ragionevolmente imposto all'Amministrazione di procedere ad una specifica e puntuale istruttoria.
Il che sarebbe stato senz'altro materialmente possibile e doveroso.
Ne consegue, l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
3. Neppure vi è alcuna considerazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo con particolare riferimento all'art. 3, c. 2, L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato all'esito del procedimento ex art.22 l.n.689 del 1981 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 33130/2021 promossa da:
NU VI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BOTASSO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA BAGNI, 1/A 12037 SALUZZO presso il difensore avv. BOTASSO
PAOLO
OPPONENTE contro
ATS - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI
MILANO (C.F. 09320520969), con il patrocinio dell'avv. FALCONIERI SIMONA, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 52 20122 MILANO presso il difensore avv. FALCONIERI SIMONA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 17maggio 2024
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-con ricorso del 22 luglio 2021 NU AL, titolare dell'omonima società agricola, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza n.526 del 23 giugno 2021 con la quale la Regione Lombardia ha irrogato varie sanzioni amministrative per complessivi € 12.638,25
-i verbali di accertamento e di contestazione delle violazioni amministrative sono i seguenti:
- n. 2017/4535 del 9/3/2017 per la violazione dell'articolo 15, comma 2, del D. Lgs. n. 158 del 16 marzo 2006 “per non aver annotato, sul registro dei trattamenti farmacologici, la data e la natura dei trattamenti, eseguiti sul capo bovino identificato con marca auricolare [...], praticati in date successive a quelle del 26 e 27 novembre 2016”
- n. 2017/4536 del 9/3/2017 per la violazione dell'articolo 79, comma 1, del D. Lgs. n. 193 del 6 aprile 2006 “per non avere riportato, sul registro unificato scorte / trattamenti, tutte le indicazioni obbligatorie previste per i medicinali veterinari in azienda”
- n. 2017/4537 del 9/3/2017 per la violazione dell'articolo 15, comma 2, del D. Lgs. n. 158 del 16 marzo 2006 “per non aver osservato le prescrizioni imposte con l'AIC (Autorizzazione dell'Immissione in Commercio) dei farmaci AN UR e AG 10%”
-nell'atto di opposizione, il trasgressore ha formulato i seguenti motivi di doglianza:
“…con i verbali SPV MFFMS2017/4536 – 4537 – 4535 del 5.1.2017 è stata contestata al signor NU AL rispettivamente la mancata registrazione di un trattamento sanitario con desametasone, la mancata indicazione sul registro unico scorte trattamenti di tutte le indicazioni obbligatorie previste per i medicinali veterinari utilizzati in azienda e di aver fatto uso di “terapie improprie”.
Il signor AL ha formulato all'Amministrazione puntuali osservazioni in merito alla contestazione rilevando in particolare come dai precedenti controlli effettuati dalla medesima agenzia di tutela della salute risultassero corrette sia la compilazione del registro dei farmaci, sia il rispetto della pertinente normativa in materia di somministrazione di medicinali veterinari.
A distanza di oltre quattro anni dall'accertamento e dall'invio delle osservazioni, la Regione Lombardia ATS Città Metropolitana di Milano ha notificato l'ordinanza ingiunzione n. 526/2021 impugnata con il presente ricorso.
1. Tale atto è illegittimo in quanto privo di qualsiasi motivazione. Invero, il provvedimento di ingiunzione si limita ad enunciare i presupposti normativi, affermando apoditticamente che l'Amministrazione avrebbe
“vagliato nel merito, condiviso e fatto proprio quanto emerso dagli atti istruttori e declinato nei modi risultanti dal presente atto”.
È del tutto evidente come la motivazione sia del tutto apparente non essendo enunciate appunto le ragioni di merito per cui si riterrebbero fondate le contestazioni e, in particolare sotto un diverso profilo, non rilevanti le giustificazioni e le argomentazioni difensive addotte dal signor AL. Invero, anche sotto questo aspetto, l'Amministrazione si limita ad affermare di aver “esaminato tutti gli atti difensivi di parte” e di non ritenere “che quanto sostenuto sia sufficiente a comprovare l'illegittimità dei verbali né la sussistenza di validi motivi di merito che portino, congiuntamente o disgiuntamente, all'archiviazione dei verbali ut supra”.
Ancora una volta il provvedimento non può essere ritenuto legittimo in quanto non viene dato conto in pagina 2 di 6
motivazione delle argomentazioni di cui alla memoria difensiva, condizione necessaria al fine dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale.
2. Né può ritenersi che sia stata svolta una adeguata istruttoria. Non emerge dall'atto impugnato alcun tipo di accertamento che non sia la mera acquisizione dei verbali di contestazione da cui peraltro non si rinvengono le ragioni concrete per cui sarebbero state ritenute sussistenti le violazioni contestate.
Invero, è opportuna sotto questo profilo un'ultima considerazione, tra i verbali di accertamento, le memorie difensive e l'ordinanza ingiunzione sono passati ben quattro anni. Tale divario temporale così consistente avrebbe ragionevolmente imposto all'Amministrazione di procedere ad una specifica e puntuale istruttoria.
Il che sarebbe stato senz'altro materialmente possibile e doveroso.
Ne consegue, l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
3. Neppure vi è alcuna considerazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo con particolare riferimento all'art. 3, c. 2, L.
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