Trib. Mantova, sentenza 05/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 05/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 1
Data del deposito : 5 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2854/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2854/2021 promossa da:
NUOVA TRE ESSE S.R.L. (C.F. 05267451002), assistita e difesa dall'avv. BERTUZZI
STEFANO
ATTRICE OPPONENTE contro
ECOTRAFFIC S.R.L. (C.F. 01779010204), assistita e difesa dall'avv. CHELI STEFANIA
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponeN.T.S.:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ed in accoglimento della presente opposizione: - in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che la N.T.S. ha effettuato il pagamento delle fatture nn. 592 e 593 del 2021 mediante il bonifico bancario del 29.04.2021 insieme con il pagamento dell'ulteriore acconto
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di € 10.000,00 per la fattura n. 2343/2020 e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficacie e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, per i motivi argomentati in premessa, e conseguentemente rigettare, perché infondata in fatto
e diritto, la domanda di controparte, con condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore di N.T.S. da quantificare in via equitativa a titolo di responsabilità aggravata in conseguenza della temerarietà dell'azione giudiziale avviata dalla società opposta;
- in via riconvenzionale: accertata e dichiarata l'erroneità degli importi contabilizzati nelle fatture nn. 592 e 593 del 2021 che devono essere rideterminati nel minor importo complessivo pari ad € 9.914,10, ed altresì accertato l'avvenuto pagamento da parte di
N.T.S. delle fatture nn. 592 e 593 del 2021 per l'importo pari ad € 15.749,43, condannare la
ECOTRAFFIC alla restituzione in favore dell'opponente dell'importo pari ad € 5.835,33 indebitamente fatturato ed incassato, ovvero alla diversa somma maggiore o minore se del caso ricorrendo a criteri equitativi;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito dovesse ritenere che il bonifico bancario del 29.04.2021 della Nuova Tre Esse
S.r.l. sia riferito alle fatture n. 2605/2020 e 2606/2020, comunque accertare e dichiarare che
l'importo indicato nelle fatture n. 592/2021 e 593/2021 oggetto del decreto ingiuntivo opposto
è superiore a quello dovuto - pari ad € 9.914,10 - e per l'effetto annullare il decreto ingiuntivo opposto riducendo la pretesa creditoria nel diverso minor ammontare pari ad € 9.914,10 o comunque nella diversa minore somma ritenuta di giustizia in applicazione della disciplina vigente in materia di lavoratori distaccati, se del caso ricorrendo a criteri equitativi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Per parte convenuta opposta:
In via principale, nel merito: • Rigettare le domande tutte formulate da NUOVA TRE ESSE
S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di ECOTRAFFIC S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 959/2021, n. 2076/2021 R.G. e comunque, condannare
NUOVA TRE ESSE S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare in favore
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di ECOTRAFFIC S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore la somma di €
15.749,43, oltre agli ulteriori interessi moratori ex D. Lgs n. 231/2002, maturandi dalle scadenze delle rispettive fatture emesse al saldo effettivo nonché a rifondere le spese liquidate nel decreto ingiuntivo, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio. • Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio. In via subordinata e riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo
Magistrato ritenga di dover revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannare NUOVA TRE
ESSE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di €
15.749,43 oltre ad € 920,06, così come determinato dal conteggio esplicitato in atti, o la minor
o maggiore somma determinata, anche alla luce delle produzioni documentali relative ai pagamenti eseguiti da Autostrade per l'Italia S.p.A.. In via Istruttoria: • Si insiste come da memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Nuova Tre Esse S.r.l. (di seguito solo TS, n.d.r.) proponeva opposizione avverso il decreto n. 959/21 emesso da questo Tribunale, nei confronti della stessa, con cui è stato ingiunto il pagamento, in favore di RA S.r.l. (di seguito solo
RA, n.d.r.) dell'importo di € 15.749,43, oltre ad interessi e spese, quale saldo ancora dovuto delle fatture n. 592 del 26/04/2021 e n. 593 del 26/04/2021, relative a distacco di personale presso il cantiere di Autostrade per l'Italia, direzione 8° tronco di Bari, per il periodo 23/11/2020-23/01/2021
L'opponente allegava: di aver stipulato con l'ingiungente, nell'ambito di lavori appaltati all'attrice da Autostrade spa, un contratto di distacco di personale, finalizzato ad assegnare n.
3 dipendenti della convenuta allo svolgimento dei lavori del predetto appalto, per il periodo intercorrente tra il 30.11.2020 e il 30.1.2021, con trattamento economico e contributivo del personale distaccato a carico di RA S.r.l. che, al termine di ogni periodo di retribuzione, avrebbe rimesso apposita fattura per il re-addebito all'attrice, e un successivo contratto di subappalto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei medesimi lavori oggetto al contratto di appalto principale, per un importo complessivo di € 80.950,00, di cui € 58.765,00
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per lavori ed € 22.185,00 per oneri della sicurezza, contratto di subappalto regolarmente autorizzato dalla Committenza;
che la convenuta nel corso dei lavori aveva altresì fornito alcuni materiali, emettendo n. 3 distinte fatture: a) la n. 2343 del 30.11.2020 per un importo pari a € 17.767,09, IVA inclusa;
b) la n. 2605 del 28.12.2020 per un importo pari a €
2.077,97, IVA inclusa;
c) la n. 2606 del 28.12.2020 per un importo pari a € 26.052,64, IVA inclusa;
che in tutte le fatture menzionate era indicato che il pagamento doveva essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di incasso del relativo SAL da parte della
Stazione appaltante;
che in data 25.3.2021, NTE aveva corrisposto alla convenuta € 10.000,00
a titolo di acconto sulla fattura n. 2343 del 30.11.2020 e in data 26.4.2021 RA aveva emesso le due fatture relative al contratto di distacco del personale, ossia la fattura n. 592 per un importo pari a € 6.511,83, IVA inclusa e la fattura n. 593 per un importo pari a € 9.237,60,
IVA inclusa;
che in data 29.4.2021 l'attrice aveva corrisposto un importo pari a € 23.349,06, con l'intenzione di saldare per intero le fatture n. 592 e 593 per complessivi € 15.749,43, nonché di versare a titolo di ulteriore acconto per la precedente fattura n. 2343 del 30.11.2020, una somma pari a € 7.599,63, imputando però per errore tale pagamento a “saldo fatture n.
2605 - 2606 e acconto fattura n. 2343”, errore materiale che era stato segnalato alla convenuta con nota del 4.5.2021, in cui veniva chiarito che “in riferimento al bonifico effettuato a Vs. favore in data 29/04/21 di € 23.349,06 si specifica che in causale è stato indicato erroneamente: saldo delle fatture n. 2605 e n. 2606 (complessivamente di € 28.130,61 cioè già superiore all'importo del bonifico) ed acconto fattura 2343. Leggasi pertanto: saldo della fattura n. 592 e 593 (per complessivi € 15.749,43) e acconto fattura n. 2342 per i restanti €
7.599,63 (che detratto all'ulteriore acconto già versato di € 10.000,00 resta in piedi per €
167,46). Scusandoci per il disguido, si inviano cordiali saluti”;
che in pari data la convenuta, in modo del tutto inaspettato, a mezzo PEC, aveva diffidato l'attrice al pagamento delle fatture n. 592 e n. 593 del 26.4.2021, richiedendo altresì il pagamento di un ulteriore importo pari a € 1.000 a titolo di “onorari d'intervento legale”, credito poi monitoriamente azionato, nonostante le contestazioni dell'attrice;
che quest'ultima, come peraltro preannunciato nella corrispondenza fra le parti, aveva proceduto ad un controllo degli importi dovuti per il distacco di personale, da cui era emerso che le relative fatture erano errate in relazione al
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conteggio della retribuzione giornaliera calcolata per i lavoratori distaccati in favore di TS e per le prestazioni effettivamente svolte, risultando invece dovuto il minor importo di €
9.914,10 anziché l'importo di € 15.749,43 fatturato da RA e già corrisposto dall'attrice.
Per le ragioni esposte l'opponente concludeva chiedendo in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. e, in via riconvenzionale, condanna della stessa alla restituzione dell'importo pari ad € 5.835,33, indebitamente fatturato ed incassato.
Parte convenuta, costituitasi tempestivamente, contestava quanto allegato dall'attrice, ricostruendo i complessivi rapporti contrattuali fra le parti, per i quali erano state emesse numerose fatture, e per i quali l'opponente doveva ancora corrispondere l'importo complessivo di € 53.867,05.
In particolare la convenuta allegava che: per la fornitura di materiale da questa ordinatole aveva emesso le fatture nn.: 2343, in data 30/11/2020;
2605, in data 28/12/2020;
2606, in data 28/12/2020, dell'importo complessivo di € 45.897,70;
conformemente al contratto di distacco inter partes aveva emesso le fatture nn.: 592, in data 26/04/2021, per un imponibile di
€ 6.511,83;
593, in data 26/04/2021, per un imponibile di € 9.237,60, dell'importo complessivo di € 15.749,43, inoltrate a TS a mezzo email, in
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