Trib. Genova, sentenza 10/01/2025, n. 72

TRIB Genova
Sentenza
10 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Genova
Sentenza
10 gennaio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 10/01/2025, n. 72
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 72
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 10.1.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 180/2024 pendente tra

Parte_1
c.f. C.F._1
difeso dagli avv.ti Anna Maria Bertini e Andrea Siccardi domicilio eletto: Genova P.zza Dante 8/10 presso i difensori

E

CP_1
( c.f. ) C.F._2
Difesa dagli avv.ti Roberta Caprioli e Simona Pastorino
Domicilio eletto: Chiavari via Trieste 17/7 presso avv. Pastorino
Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
1
avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
entrambe le parti:
- Il ricorrente: come da note scritte depositate il 19.12.2024
- La resistente: come da note scritte depositate il 19.12.2024
- Il Pubblico Ministero: come da parere in data 18.1.2024
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente, il Parte_1 marito o il padre ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio concordatario in data 14.9.2013 con
CP_1
- Che dall'unione è nato a [...] il [...] il figlio Per_1
- Che con sentenza parziale n. 236 emessa il 30.1.2023 il Tribunale di Genova ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi
- Che il giudizio di separazione è tuttora pendente e nell'ambito dello stesso il presidente del Tribunale ha così disposto in via temporanea e urgente: affidamento condiviso del figlio e sua prevalente collocazione presso la madre;
assegnazione alla madre della casa familiare ( di proprietà del marito );
assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 1000, 00 mensili;
assegno di mantenimento in favore del figlio di euro 1000, 00 mensili;
partecipazione dei coniugi alle spese straordinarie nella misura del 90% a carico del ricorrente e del 10% a carico della madre;
regolamentazione delle frequentazioni tra il figlio ed il ricorrente.
- Che da fine 2022 il ricorrente convive con , in Nasino, Controparte_2 all'interno di abitazione di proprietà della donna, con cui condivide le spese
- Che dall'unione con la nuova compagna in data 14.11.2021 è nata la figlia e, al momento del ricorso, la donna si trovava ancora in stato Per_2 di gravidanza con parto previsto per il febbraio 2024
2
- Che il ricorrente svolge la professione di psicoterapeuta e, suddividendo lo studio con altri colleghi, sopporta spese di gestione pari ad euro 370, 00 mensili
- Di essere proprietario, oltre che della casa familiare e del pertinenziale box assegnati alla moglie, di tre magazzini/depositi, di cui due cointestati col fratello, non locati in quanto utilizzati per le necessità familiari
- Che la moglie, comproprietaria di immobile sito in RA, svolge attività di avvocato e convive all'interno della casa familiare con il sig. Testimone_1
- Che la moglie farebbe utilizzo eccessivo, da egli non condiviso, dell'immagine del figlio sui vari profili social
- Che la moglie non gli avrebbe consentito il ritiro dei propri effetti personali ancora presenti all'interno della casa familiare.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia sullo stato
- L'affidamento condiviso del figlio con prevalente collocazione presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare
- La regolamentazione delle frequentazioni col figlio secondo il calendario di cui al ricorso
- La previsione di un obbligo contributivo, previa rinuncia alla propria quota di spettanza dell'assegno unico, nella misura di euro 600, 00 mensili
- La ripartizione delle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 50% ciascuno
- Il rigetto dell'eventuale domanda di assegno divorzile
- Vietare alla madre di pubblicare l'immagine del figlio sui vari profili social in assenza del consenso del padre
- Ordinare alla resistente di consentire l'accesso del ricorrente all'interno della casa familiare ai fini del prelievo dei propri effetti personali
Con vittoria delle spese
( da ora anche la resistente, la moglie o la madre ) si costituiva CP_1 mediante comparsa con la quale, in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Allegava di svolgere l'attività di avvocato ma di avere sensibilmente ridimensionato la stessa in conseguenza della nascita del figlio ed anche avendo collaborato alla amministrazione e gestione di CP_3
[...]
[..
società riconducibile al marito ancorchè i soci ne siano la madre (
[...] accomandatario ) ed il fratello ( accomandante ). Precisava che è tuttora in corso una causa davanti al Tribunale di Genova per il pagamento dei propri emolumenti relativi a tale attività.
- Allegava di percepire un reddito netto di circa 936, 00 euro mensili e di essere proprietaria, nella misura del 50% assieme alla madre, di altro immobile sito a RA proveniente dall'eredità paterna
- Allegava il fatto che il marito svolge attività di psicoanalista, psicoterapeuta e sociologo con studi a Genova, Chiavari, Milano e Bologna, tant'è che proprio a Bologna deterrebbe in regime di locazione immobile ad uso diverso da quello di abitazione
- Allegava che le dichiarazioni dei redditi del marito non risulterebbero veritiere
- Riconosceva di intrattenere una relazione sentimentale con tale
[...]
negando però di convivere con l'uomo Tes_1
- Negava di fare un uso eccessivo dell'immagine del figlio sui profili social
- Negava di avere impedito al marito il ritiro dei propri effetti personali dalla casa familiari
Sulla base di tali premesse chiedeva la sostanziale conferma di quanto disposto in via provvisoria in sede di separazione con quantificazione in euro 1141, 39 della misura dell'assegno divorzile e dell'assegno relativo al contributo alle spese ordinarie del figlio.
Con vittoria delle spese
Con la prima memoria ex art. 473 bis. 17 cpc il ricorrente contestava specificamente di svolgere attività professionale fuori dalla città di Genova ed allegava che la casa di proprietà della moglie potrebbe essere venduta o locata in quanto non abitata dalla madre della che sarebbe ospitata CP_1 presso una casa di riposo. Contestava che la moglie avesse ridotto la propria attività professionale in conseguenza della nascita del figlio. Confermava nella sostanza le originarie conclusioni.
Anche la resistente con la prima memoria ex art. 473 bis. 17 cpc confermava nella sostanza le originarie conclusioni.
All'udienza di comparizione delle parti le stesse dichiaravano di non essere intenzionate a riconciliarsi e nella sostanza confermavano le originarie allegazioni;
il ricorrente, però, pur ribadendo di svolgere attività professionale
4
solo a Genova, precisava di averla svolto in passato anche a Milano e Bologna e di assistere tuttora online alcuni pazienti milanesi.
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 cpc il giudice delegato:
- Confermava le disposizioni provvisorie adottate in punto di separazione con eccezione di quella relativa alle spese straordinarie rideterminando il contributo nella misura del 60% a carico del marito e del 40% a carico della moglie;

- Riservava al merito la decisione sulla liquidazione di assegno divorzile in favore della moglie
- Rigettava tutte le istanze istruttorie
- Provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc
Ciò premesso
O S S E R V A
ricorrono gli estremi di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e l. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Genova nella procedura di separazione personale giudiziale, definita in punto di stato con la sentenza parziale n. 236 del 30.1.2023 del Tribunale di Genova, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, del comportamento tenuto dai coniugi nel processo e del fatto che entrambi i coniugi hanno, medio tempore, allacciato nuove relazioni sentimentali;
la nuova convivenza del ricorrente ha portato poi alla nascita di altri due figli.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto all'affidamento del figlio nato dall'unione coniugale entrambe le parti hanno chiesto che lo stesso abbia luogo in forma condivisa, con prevalente collocazione presso la madre e assegnazione alla donna della casa familiare;
tali richieste devono essere accolte: ai sensi dell'art. 337 ter comma secondo
5
c.c.
, infatti, l'affidamento condiviso è la soluzione che il giudice deve valutare prioritariamente, potendo optare per una diversa soluzione solo quando emergano concreti elementi, nel caso di specie insussistenti, che facciano ritenere l'affidamento ad uno o ad entrambi i genitori come contrario all'interesse del minore;
il minore è collocato in prevalenza presso la madre a far data dalla separazione di fatto dei genitori e non sono emersi, né tanto meno sono stati allegati, elementi che rendano preferibile nell'interesse del minore la modifica dello status quo. L'assegnazione alla madre collocataria della casa familiare consegue automaticamente ai sensi del disposto di cui all'art. 337 sexies cpc.
Quanto alle modalità di frequentazione tra il figlio e il padre e la gestione del minore in occasione delle vacanze estive e delle festività entrambe le parti, con piccoli correttivi, hanno sostanzialmente richiesto la conferma di quanto stabilito nell'ambito del giudizio di separazione, in via provvisoria ed urgente, con l'ordinanza presidenziale del 28.8.2021. Tali modalità, così come già fatto in via temporanea e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi