Trib. Bari, sentenza 26/03/2024, n. 1268

TRIB Bari
Sentenza
26 marzo 2024
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TRIB Bari
Sentenza
26 marzo 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 26/03/2024, n. 1268
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 1268
Data del deposito : 26 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 26/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 10322/2022 R.G. promossa da:
DE NO OR, rappr. e dif. dagli avv.ti SOLIMANDO EMILIO e SOLIMANDO
SILVIA;

RICORRENTE

contro

:
INPS, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;

RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione di anzianità ex art. 14
D.L 4/2019, liquidata con il sistema misto disciplinato dall'art. 16 L.
233/1990
- categoria VOCOM n. 36050431 con decorrenza 01.10.2019;
che, avendo maturato nelle singole gestioni più di diciotto anni di anzianità al
31.12.1995, il suddetto trattamento previdenziale veniva determinato con il sistema retributivo per tutta la contribuzione acquisita sia nel FLDP che nella gestione commercianti dall'inizio dell'assicurazione sino al
31.12.2011;
che, in particolare, la quota A (fino al 31.12.1992) e la quota
B (dal 01.01.1993 al 31.12.2011) della gestione autonoma commercianti venivano calcolate in base al combinato disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e dell'art. 1, comma 18, della legge 8 agosto
1995, n.2;
che la prestazione definitiva veniva liquidata con modello TE08


del 08.03.2021 nella misura di euro 1.812,34 alla decorrenza del
01.10.2019, sulla base di complessive 2252 settimane contributive di cui:
2037 nella gestione autonoma e 215 nel FLDP (pari ad oltre 43 anni);
che, al momento del collocamento in quiescenza, il sig. De FA aveva dunque acquisito un monte contributivo superiore a quello prescritto per accedere al trattamento previdenziale in godimento (62 anni di età con 38 anni di contributi entro il 2019 ex art. 14 del D.L. 4/2019);
di aver percepito, nel corso delle ultime 520 settimane precedenti il pensionamento, redditi di impresa di importo crescente sino all'anno di imposta 2015 (euro
21.465,00), con notevole riduzione dei ricavi a partire dall'anno 2016 e fino al 2019 (euro 15.548,08);
che conseguentemente la prestazione pensionistica, calcolata per la quota A in base alla retribuzione media settimanale degli ultimi dieci anni (art. 5, comma 1, della legge 2 agosto
1990, n. 233) e per la quota B ex art. 1, comma 18, della legge 8 agosto
1995, con i correttivi di cui al D.Lgs 373/1993, aveva subito un impoverimento rispetto a quanto ottenibile senza il suddetto ultimo periodo di contribuzione meno favorevole;
che la sterilizzazione opzionale, dal calcolo della retribuzione pensionabile, delle ultime 169 settimane di contribuzione da lavoro autonomo accreditata dal 01.01.2016 all'ottobre
2019 determinerebbe un incremento della prestazione previdenziale di euro
117,08 mensili alla decorrenza del 01.10.2019 – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) accertare e dichiarare il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento (VOCOM n.
36050431), da operare sterilizzando dal calcolo della retribuzione pensionabile delle quote della gestione autonoma dei commercianti l'ultima contribuzione meno favorevole accreditata dal 01.01.2016 al pensionamento, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte Cost.le con sentenza n. 173/2018 ed altre sentenze analoghe;

b) condannare, conseguentemente, l'Istituto Previdenziale a rideterminare la suddetta prestazione nella misura di euro 1.929,41 alla decorrenza del
01.10.2019
-, nonché a corrispondere in favore del ricorrente le differenze di rateo maturate e a maturarsi a tale titolo dalla decorrenza al soddisfo, oltre interessi come per legge.
c) Con vittoria di compenso del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari”.
Si costituiva in giudizio l'Inps contestando gli avversi assunti e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
La documentazione versata in atti consente di apprezzare la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente.
In sintesi, questi rivendica l'applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 173/2018, chiedendo all'Inps di 'neutralizzare' la contribuzione accreditata dal 01.01.2016 al pensionamento, in quanto meno favorevole rispetto a quella degli anni precedenti (con conseguente effetto negativo sull'importo della pensione) e non necessaria per il perfezionamento dei requisiti minimi contributivi, avendo il ricorrente, al momento della liquidazione della pensione, un'anzianità contributiva di
2252 settimane (di cui 2037 settimane nella gestione autonoma dei commercianti, e 215 nel FLDP), superiore a quella prescritta per accedere al trattamento previdenziale in godimento.
La questione di legittimità costituzionale su cui la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi - per contrasto con gli articoli 3, 35 e 38 della
Costituzione - riguardava l'art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n.
233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e l'art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non prevedono che, nel caso di esercizio da parte del lavoratore di attività autonoma, successivamente al momento in cui egli abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile calcolata con i contributi minimi già versati, escludendo quindi dal computo, ad ogni effetto, i periodi successivi e la relativa contribuzione meno favorevole e perfino "dannosa".
Il giudice delle leggi nella citata sentenza n. 173/2018 si è così espresso: “Nel merito, la questione è fondata in riferimento all'evocato parametro costituito dall'art. 3 Cost.
4.- Le disposizioni oggetto della questione di legittimità costituzionale concernono il sistema di calcolo del trattamento pensionistico dei
lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, gestione speciale dei commercianti.
L'art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990 prevede: «La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1 è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi,
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