Trib. Teramo, sentenza 21/06/2024, n. 699
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Testo completo
N. R.G. 3130/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3130/2014 vertente
tra
COMUNE DI SANT'OMERO (00523850675), in persona del ND pro tempore;
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ADRIANO DI SABATINO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Sant'Omero (TE), Via Vittorio Emanuele II. n. 12
64027;
OPPONENTE
e
PE RA ([...]), quale titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI MIZIO ROBERTO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Alba Adriatica (te), Via Trieste N. 45;
OPPOSTA
e
OM LE ([...]), quale erede del defunto OM
ALBERTO, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DANILO CONSORTI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Corropoli (TE) alla via Ungaretti n. 4;
INTERVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - appalto di opere pubbliche.
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 dicembre 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato il COMUNE DI SANT'OMERO ha proposto opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo n. 701/2014, emesso dal Tribunale di Teramo il
19 aprile 2014, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore della Impresa edile RA
PE, la somma di euro 34.019,15 oltre interessi, spese e competenze, dovuta a saldo delle fatture
n. 12 del 6 marzo 2012, n. 18 del 16 aprile 2013 e n. 20 del 30 aprile 2013, emesse a fronte di prestazioni e forniture rese dalla stessa impresa in favore dell'ente.
Ha fondamento della domanda, il Comune opponente ha dedotto che:
- quanto alla fattura n. 12/2012, relativa alla fornitura di un gruppo elettrogeno, era del tutto assente un titolo contrattuale sul quale poter fondare la pretesa creditoria, ritenuta inesigibile stante la violazione dell'art. 17 R.D. 2440/1923, proprio in ragione della mancanza della forma scritta;
- quanto alle fatture nn. 18 e 20 del 2013, la fonte del rapporto negoziale – contratto di
appalto del 25 luglio 2011 – prevedeva un limite temporale (31 dicembre 2013) e un limite di spesa (€ 90.000,00), e che quest'ultimo era stato ampiamente superato, come dimostrato dalle molteplici comunicazioni con le quali era stato fatto presente alla impresa che era stato superato il budget previsto in contratto e che non avrebbero potuto essere liquidati corrispettivi esorbitanti i limiti del contratto.
Secondo il Comune, quindi, l'impresa avrebbe potuto pretendere il corrispettivo esclusivamente dai soggetti che avevano eventualmente autorizzato o commissionato le prestazioni oggetto della pretesa creditoria.
Da ultimo, l'ente ha rilevato che l'impresa non aveva mai fornito il DURC positivo, necessario per partecipare alla gara ma anche in fase di esecuzione del contratto, come previsto dall'art. 2 D.L. n.
219/2002, ciò che rendeva la pretesa creditoria in ogni caso inesigibile.
Ha concluso, quindi, come segue:
“Voglia l'On.le Tribunale di Teramo, in composizione monocratica,
2 1) dichiarare nullo e/o inefficace e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 701/14 nonché infondata e, per l'effetto, rigettare la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato;
2) col favore delle spese del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 dicembre 2014 si è costituito in giudizio RA PE, quale titolare dell'omonima impresa individuale, contestando l'avversa opposizione.
Quanto alla fattura n. 12 del 6 marzo 2012, l'impresa ha dedotto che la prestazione alla stessa sottesa era stata commissionata in una situazione di emergenza, in occasione di una rappresentazione teatrale svoltasi il 3 marzo 2012 in Poggio Morello di S. Omero, durante la quale era stato segnalato
l'improvviso mancato funzionamento dell'apparecchiatura che era stata allestita per la serata;
ha riferito, quindi, di essere stata contattata dall'assessore ST PA, e che successivamente, con comunicazione protocollata il 6 marzo 2012, il ND di Sant'Omero TO OM aveva certificato la fornitura del gruppo elettrogeno al prezzo di € 500,00 oltre iva per il regolare svolgimento della rappresentazione teatrale, come da documentazione allegata.
Con riguardo alle fatture n. 18 e 20 del 2013, l'impresa opposta, pur confermando l'avvenuto superamento del limite di spesa previsto nel contratto del 25 luglio 2011, ha evidenziato come il
Comune continuasse a commissionarle lavori di manutenzione delle strade: ciò avveniva, secondo la prospettazione dell'impresa, sia sulla base del richiamato contratto, sia in virtù di incarichi conferiti verbalmente dal ND TO OM, poi formalizzati mediante appositi provvedimenti, con ricorso alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio.
Ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accertare riconoscere e dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione dall'odierna opposta e conseguentemente, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 701/2014 Ing. in ogni sua parte e per l'effetto
- condannare l'opponente a pagare in favore della ditta Impresa LE RA PE in persona del suo omonimo titolare sig. RA PE, corrente in S. Omero (TE) gli interessi dalla domanda al, saldo, nonché le spese liquidate nella fase monitoria, oltre accessori;
- condannare sempre e comunque l'opponente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.
In via subordinata
3 - nella denegata ipotesi che non venga riconosciuto l'Ente Comunale opponente quale obbligato ad eseguire la prestazione in favore dell'Impresa LE RA PE, condannare il terzo chiamato sig. TO PI al pagamento di quanto dovuto alla ditta opposta.
Sempre e comunque con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori come per legge”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, in data 11 giugno 2015 si è costituito in giudizio
TO OM, respingendo ogni addebito, e affermando di non aver mai autorizzato le prestazioni extra contratto oggetto della pretesa monitoria azionata dall'impresa PE RA.
Ha evidenziato che i provvedimenti richiamati dall'impresa nella comparsa di costituzione e risposta erano atti propri del funzionario responsabile dell'area lavori pubblici dott. Serranò e che la comunicazione del 6 marzo 2012, unica riferibile ad esso terzo chiamato, relativa alla fornitura del gruppo elettrogeno, rappresentava una mera presa d'atto riguardante una iniziativa assunta dall'assessore ST PA.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ecc.mo adito, contrariis rejectis, per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, accertare e dichiarare il difetto di legittima-zione passiva del Sig. TO PI e, conseguentemente, rigettare la domanda proposta dalla convenuta opposta nei di lui confronti, con vittoria delle spese e competenze di giudizio”.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e mediante prove orali;
all'udienza del 10 gennaio 2023, il procuratore di TO OM ha dichiarato l'intervenuto decesso del proprio assistito;
pertanto, è stata dichiarata ex art. 300 c.p.c. l'interruzione del processo.
Riassunto il processo nei confronti dell'erede OM GA, all'udienza del 12 dicembre
2023 la causa è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – CONSIDERAZIONI GENERALI.
Preliminarmente, deve rammentarsi che, per giurisprudenza costante, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
4
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su costui l'onere di provare l'esistenza del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3130/2014 vertente
tra
COMUNE DI SANT'OMERO (00523850675), in persona del ND pro tempore;
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ADRIANO DI SABATINO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Sant'Omero (TE), Via Vittorio Emanuele II. n. 12
64027;
OPPONENTE
e
PE RA ([...]), quale titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DI MIZIO ROBERTO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Alba Adriatica (te), Via Trieste N. 45;
OPPOSTA
e
OM LE ([...]), quale erede del defunto OM
ALBERTO, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DANILO CONSORTI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Corropoli (TE) alla via Ungaretti n. 4;
INTERVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - appalto di opere pubbliche.
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 dicembre 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato il COMUNE DI SANT'OMERO ha proposto opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo n. 701/2014, emesso dal Tribunale di Teramo il
19 aprile 2014, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore della Impresa edile RA
PE, la somma di euro 34.019,15 oltre interessi, spese e competenze, dovuta a saldo delle fatture
n. 12 del 6 marzo 2012, n. 18 del 16 aprile 2013 e n. 20 del 30 aprile 2013, emesse a fronte di prestazioni e forniture rese dalla stessa impresa in favore dell'ente.
Ha fondamento della domanda, il Comune opponente ha dedotto che:
- quanto alla fattura n. 12/2012, relativa alla fornitura di un gruppo elettrogeno, era del tutto assente un titolo contrattuale sul quale poter fondare la pretesa creditoria, ritenuta inesigibile stante la violazione dell'art. 17 R.D. 2440/1923, proprio in ragione della mancanza della forma scritta;
- quanto alle fatture nn. 18 e 20 del 2013, la fonte del rapporto negoziale – contratto di
appalto del 25 luglio 2011 – prevedeva un limite temporale (31 dicembre 2013) e un limite di spesa (€ 90.000,00), e che quest'ultimo era stato ampiamente superato, come dimostrato dalle molteplici comunicazioni con le quali era stato fatto presente alla impresa che era stato superato il budget previsto in contratto e che non avrebbero potuto essere liquidati corrispettivi esorbitanti i limiti del contratto.
Secondo il Comune, quindi, l'impresa avrebbe potuto pretendere il corrispettivo esclusivamente dai soggetti che avevano eventualmente autorizzato o commissionato le prestazioni oggetto della pretesa creditoria.
Da ultimo, l'ente ha rilevato che l'impresa non aveva mai fornito il DURC positivo, necessario per partecipare alla gara ma anche in fase di esecuzione del contratto, come previsto dall'art. 2 D.L. n.
219/2002, ciò che rendeva la pretesa creditoria in ogni caso inesigibile.
Ha concluso, quindi, come segue:
“Voglia l'On.le Tribunale di Teramo, in composizione monocratica,
2 1) dichiarare nullo e/o inefficace e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 701/14 nonché infondata e, per l'effetto, rigettare la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato;
2) col favore delle spese del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 dicembre 2014 si è costituito in giudizio RA PE, quale titolare dell'omonima impresa individuale, contestando l'avversa opposizione.
Quanto alla fattura n. 12 del 6 marzo 2012, l'impresa ha dedotto che la prestazione alla stessa sottesa era stata commissionata in una situazione di emergenza, in occasione di una rappresentazione teatrale svoltasi il 3 marzo 2012 in Poggio Morello di S. Omero, durante la quale era stato segnalato
l'improvviso mancato funzionamento dell'apparecchiatura che era stata allestita per la serata;
ha riferito, quindi, di essere stata contattata dall'assessore ST PA, e che successivamente, con comunicazione protocollata il 6 marzo 2012, il ND di Sant'Omero TO OM aveva certificato la fornitura del gruppo elettrogeno al prezzo di € 500,00 oltre iva per il regolare svolgimento della rappresentazione teatrale, come da documentazione allegata.
Con riguardo alle fatture n. 18 e 20 del 2013, l'impresa opposta, pur confermando l'avvenuto superamento del limite di spesa previsto nel contratto del 25 luglio 2011, ha evidenziato come il
Comune continuasse a commissionarle lavori di manutenzione delle strade: ciò avveniva, secondo la prospettazione dell'impresa, sia sulla base del richiamato contratto, sia in virtù di incarichi conferiti verbalmente dal ND TO OM, poi formalizzati mediante appositi provvedimenti, con ricorso alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio.
Ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accertare riconoscere e dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione dall'odierna opposta e conseguentemente, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 701/2014 Ing. in ogni sua parte e per l'effetto
- condannare l'opponente a pagare in favore della ditta Impresa LE RA PE in persona del suo omonimo titolare sig. RA PE, corrente in S. Omero (TE) gli interessi dalla domanda al, saldo, nonché le spese liquidate nella fase monitoria, oltre accessori;
- condannare sempre e comunque l'opponente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.
In via subordinata
3 - nella denegata ipotesi che non venga riconosciuto l'Ente Comunale opponente quale obbligato ad eseguire la prestazione in favore dell'Impresa LE RA PE, condannare il terzo chiamato sig. TO PI al pagamento di quanto dovuto alla ditta opposta.
Sempre e comunque con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori come per legge”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, in data 11 giugno 2015 si è costituito in giudizio
TO OM, respingendo ogni addebito, e affermando di non aver mai autorizzato le prestazioni extra contratto oggetto della pretesa monitoria azionata dall'impresa PE RA.
Ha evidenziato che i provvedimenti richiamati dall'impresa nella comparsa di costituzione e risposta erano atti propri del funzionario responsabile dell'area lavori pubblici dott. Serranò e che la comunicazione del 6 marzo 2012, unica riferibile ad esso terzo chiamato, relativa alla fornitura del gruppo elettrogeno, rappresentava una mera presa d'atto riguardante una iniziativa assunta dall'assessore ST PA.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ecc.mo adito, contrariis rejectis, per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, accertare e dichiarare il difetto di legittima-zione passiva del Sig. TO PI e, conseguentemente, rigettare la domanda proposta dalla convenuta opposta nei di lui confronti, con vittoria delle spese e competenze di giudizio”.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e mediante prove orali;
all'udienza del 10 gennaio 2023, il procuratore di TO OM ha dichiarato l'intervenuto decesso del proprio assistito;
pertanto, è stata dichiarata ex art. 300 c.p.c. l'interruzione del processo.
Riassunto il processo nei confronti dell'erede OM GA, all'udienza del 12 dicembre
2023 la causa è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – CONSIDERAZIONI GENERALI.
Preliminarmente, deve rammentarsi che, per giurisprudenza costante, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
4
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su costui l'onere di provare l'esistenza del
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