Trib. Palermo, sentenza 18/07/2024, n. 3420

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 18/07/2024, n. 3420
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 3420
Data del deposito : 18 luglio 2024

Testo completo

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro

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N. Reg. Sent. Lav.

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Cron.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, all'esito della camera di consiglio del 18/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9029 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
AR TT , con l'avv. Christian Alessi


- ricorrente -


CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Giuseppe Bernocchi
-resistente -
Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Tudisca
-resistente- oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18/07/2024
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
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- dichiara cessata la materia del contendere per la cartella di pagamento
n.29620110010509820000 e l'avviso di addebito
n.59620140001620972000;

- dichiara non notificati gli avvisi d'addebito n. 59620160001144820,
59620160002575303, n. 59620160004200573, n. 59620160004637067
e n. 59620160007204776,
- dichiara prescritti gli avvisi d'addebito nn. n. 59620120005072021, n.
59620130000663703, n. 59620130005864827 e n.
59620170000397159;

- annulla l'intimazione di pagamento impugnata relativamente ai sopraindicati titoli;

- rigetta il ricorso rispetto all'avviso d'addebito n. 59620170000397159;

- condanna i resistenti in solido alla rifusione del 80% delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.100,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e compensando la restante parte.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/07/2023 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229001090933000 notificata il 12.06.2023 e contenente la cartella esattoriale n. 29620110010509820 e gli avvisi d'addebito n.
59620120005072021, n. 59620130000663703, n. 59620130005864827, n.
59620140001620972, n. 59620160001144820, 59620160002575303, n.
59620160004200573, n. 59620160004637067, n. 59620160007204776 n.
59620170000397159, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dei sopradescritti titoli, i9ntercorsa prescrizione e nullità degli interessi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il
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rigetto, pur se il concessionario della riscossione informava il processo che la cartella di pagamento n.29620110010509820000 e l'avviso di addebito
n.59620140001620972000 erano stati già oggetto di annullamento per effetto della L. 187/2022.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere per la cartella di pagamento n.29620110010509820000 e l'avviso di addebito
n.59620140001620972000, oggetto di sgravio per effetto della L. 197/2022.
Avuto riguardo all'eccezione di omessa notifica dei titoli esecutivi, in relazione all'atto impugnato, la cui notifica è da considerarsi avvenuta in data
28.6.2022, come da relata versata in atti
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