Trib. Livorno, sentenza 19/06/2024, n. 48
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Testo completo
N. R.G. 27/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologazione della domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII di
IG AN, nato a [...] il [...] residente in Loc. Ghiaccioni n° 29 57025
PI (LI), C.F.: [...];
LI TE, nata a [...] il [...] residente in Loc. Ghiaccioni n° 29
57025 PI (LI), C.F.: [...]
CH AN, nata a [...] il [...] residente in Via Giordano Bruno n° 59 57025
PI (LI), C.F: [...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ex art. 70, primo comma, C.C.I.I. emesso il 4.4.2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta dai debitori in epigrafe e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l'OCC, entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.
2. In data 18.6.2024, il dott. Fabio Serini, investito delle funzioni di OCC, ha depositato la relazione richiesta. Non sono state formulate osservazioni da parte dei creditori.
3. Il piano di ristrutturazione dei debiti deve essere omologato.
IG AN, LI TE e CH AN hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, il pagamento parziale del creditore ipotecario AM (al 35%), il pagamento dei chirografari (tra cui è annoverato anche lo stesso AM per la parte del proprio credito degradata a chirografo) nella misura del 7,3%.
1
Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 9 anni, con le risorse reddituali dei debitori e segnatamente mediante 108 rate mensili da euro 950 ciascuna.
4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata in data 18.6.2024.
5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.
6. Gli elementi di valutazione evincibili dagli atti inducono a ritenere che la situazione di sovraindebitamento della parte proponente non
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologazione della domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII di
IG AN, nato a [...] il [...] residente in Loc. Ghiaccioni n° 29 57025
PI (LI), C.F.: [...];
LI TE, nata a [...] il [...] residente in Loc. Ghiaccioni n° 29
57025 PI (LI), C.F.: [...]
CH AN, nata a [...] il [...] residente in Via Giordano Bruno n° 59 57025
PI (LI), C.F: [...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ex art. 70, primo comma, C.C.I.I. emesso il 4.4.2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta dai debitori in epigrafe e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l'OCC, entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.
2. In data 18.6.2024, il dott. Fabio Serini, investito delle funzioni di OCC, ha depositato la relazione richiesta. Non sono state formulate osservazioni da parte dei creditori.
3. Il piano di ristrutturazione dei debiti deve essere omologato.
IG AN, LI TE e CH AN hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, il pagamento parziale del creditore ipotecario AM (al 35%), il pagamento dei chirografari (tra cui è annoverato anche lo stesso AM per la parte del proprio credito degradata a chirografo) nella misura del 7,3%.
1
Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 9 anni, con le risorse reddituali dei debitori e segnatamente mediante 108 rate mensili da euro 950 ciascuna.
4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata in data 18.6.2024.
5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.
6. Gli elementi di valutazione evincibili dagli atti inducono a ritenere che la situazione di sovraindebitamento della parte proponente non
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