Trib. Gela, sentenza 27/12/2024, n. 701

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Gela, sentenza 27/12/2024, n. 701
Giurisdizione : Trib. Gela
Numero : 701
Data del deposito : 27 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1512/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Pietro Enea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
AV GE, (C.F.:[...]) nata a [...] il [...];

AV IR, (C.F.: [...]) nata a [...] il [...];

LE LA, (C.F.: [...]) nata a [...] il [...] – in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
AV SE (C.F.: [...]), nata a [...] il [...] – tutte nella qualità eredi di AV NG (C.F.: [...]) nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 29 maggio 2020 e residenti a [...];

AV NZ, (C.F.: [...]) nato a [...] il 3 novembre
1975 ed ivi residente a[...] tutti rappresentati e difesi sia unitamente che disgiuntamente dagli avv.ti Rosanna Scrimali e Gaetano
Timineri ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Licata nella via Paraguay
n. 4;

Parte attrice
CONTRO
REALE MUTUA ASSICURAZIONI (C.F.:00875360018) – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – avente sede legale in Torino, via Corte d'Appello n. 11, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio La Rocca giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Agrigento alla via Cicerone n.4
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. e P.I.: 00818570012) – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – quale mandataria di REALE MUTUA ASSICURAZIONI ai sensi
1
dell'art. 77 c.p.c., per i soli danni materiali richiesti dagli attori avente sede a Bologna in via
Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Ciotta
Parte convenuta
E
SO RI TO (C.F.: [...]), nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], non rappresentato né difeso
Convenuto contumace
E NEI CONFRONTI DI
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (C.F.: 80078750587) – in persona del suo legale rappresentante pro tempore – con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati Stefano Dolce e Carmelo SO giusta procura generale in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Dora Anna Maria Di
Stefano sito in LA, c.so Vittorio MA n. 59;

Parte intervenuta
***
Oggetto: sinistro stradale. Lesione personale
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate, rispettivamente, dalle parti in vista della celebrazione dell'udienza cartolare del 16 luglio 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Esposizione dei fatti del giudizio

Con atto di citazione notificato il 16 novembre 2016, AV EL e AV
EN convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la REALE MUTUA ASSICURAZIONI
e SO IO TO per sentir condannare la convenuta compagnia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori a seguito del sinistro avvenuto in data 22 novembre
2014 sulla SS 115 – Km 279+800 e ciò previa dichiarazione di esclusiva responsabilità a carico di
SO RI TO.
In particolare, parte attrice esponeva che in data 22 novembre 2014, attorno alle ore 5.00,
RA EL si trovava alla guida dell'autocarro Fiat OM tg. CN868KA (assicurato per la
r.c.a. con l'UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in forza del contratto di polizza n. 082750267820) di proprietà di AV EN, allorquando lungo la SS. 115, con direzione LA-RI, veniva coinvolto in un sinistro stradale con l'autoarticolato composto da motrice tg. BH618HR e semirimorchio tg. AH54853 (entrambi assicurati con la convenuta REALE MUTUA
ASSICURAZIONI) di proprietà e condotti da SO RI TO.
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Precisamente, l'autocarro condotto da AN EL, giunto all'altezza del km 279+800, tamponava il predetto autoarticolato, il quale, secondo la ricostruzione di parte attrice avrebbe sostato sulla carreggiata senza segnalarne la presenza attraverso l'uso di dispositivi luminosi. A seguito dell'urto, l'autocarro di parte attrice si sarebbe quindi ribaltato sulla carreggiata occupando la corsia opposta a quella percorsa e riversando su di essa i prodotti agricoli che trasportava.
In conseguenza dell'urto subìto, l'attore AV EL avrebbe riportato danni fisici per i quali veniva stato sottoposto a diversi interventi chirurgici presentando – all'esito di tutte le cure mediche – impossibilità alla deambulazione autonoma, intense algie all'arto interiore destro, alla schiena, alla spalla, al tratto cervicale, cefalee ricorrenti, che avrebbero comportato la totale perdita della capacità lavorativa di bracciante agricolo.
Ascriveva, quindi, la responsabilità del sinistro in via esclusiva al SO RI per la condotta imprudente che lo stesso avrebbe realizzato – ponendo lungo la strada percorsa dall'attore
AN EL un ostacolo imprevedibile – e allegava l'impossibilità per il conducente dell'autocarro di tentare una manovra di emergenza volta ad evitare l'autoarticolato, determinata dal fatto che al momento della collisione l'altra corsi di marcia era impegnata da altro autocarro in transito.
Chiedeva, pertanto, la condanna della compagnia al pagamento del danno nella misura complessiva di
€ 1.228.370,00 in favore di AV EL (di cui € 493.660,00 a titolo di risarcimento del danno biologico;
€ 123.415,00 per la personalizzazione del danno;
€ 31.680,00 quale riparazione per gli 11 mesi di I.T.A;
€ 2.160,00 per il periodo di giorni 30 di I.T.P. al 75%;
€ 4.320,00 per il periodo di giorni 90 di I.T.P. al 50%;
€ 2.160,00 per il periodo di giorni 90 di I.T.P. al 25%;
€ 272.135,00 a titolo di risarcimento per danno morale;
€ 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale;

198.840,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita totale della capacità lavorativa specifica di AV EL) e in favore di AV EN della somma complessiva di € 7.854,00 di cui € 2.000,00 quale risarcimento del danno derivante dal mancato guadagno relativo ai prodotti agricoli trasportati nell'autocarro;
€ 5.000,00 quale risarcimento dei danni materiali subiti dall'autocarro ed € 854,00 quale spesa per il trasporto dell'autocarro.
Con comparsa di risposta depositata in data 23 febbraio 2017 si costituiva la UNIPOLSAI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della compagnia REALE MUTUA
ASSICURAZIONI in relazione ai soli danni materiali riportati dal mezzo dell'attore AV
EN, contestando la dinamica dell'incidente per come descritta in citazione ed eccependo, in particolare, la esclusiva responsabilità dell'attore AV EL nella causazione del sinistro (in ragione dell'eccessiva velocità tenuta dallo stesso non commisurata allo stato dei luoghi in cui avvenne il sinistro) – desumibile dagli esiti degli accertamenti compiuti dalla Polizia dello Stato –
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nonché l'eccessiva quantificazione della pretesa risarcitoria concludendo, in via principale per il rigetto della domanda e, in subordine, previo accertamento dei rispettivi gradi di colpa per la quantificazione della pretesa risarcitoria nei limiti di quanto provato.
Con comparsa di risposta del 27 febbraio 2017 si costituiva, inoltre, la stessa REALE MUTUA
ASSICURAZIONI, eccependo in via preliminare il difetto di procedibilità e/o proponibilità della domanda risarcitoria avanzata nel presente giudizio per violazione del procedimento stragiudiziale disciplinato dagli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni private.
Nel merito, contestava analogamente la dinamica dell'incidente per come descritta in citazione ed eccepiva la esclusiva responsabilità dell'attore AV EL nella causazione del sinistro,
l'inammissibilità del cumulo tra indennizzo e risarcimento, l'eccessiva quantificazione della pretesa risarcitoria.
In particolare, la compagnia convenuta ha rappresentato che l'autoarticolato di SO RI
TO non si sarebbe trovato al centro della carreggiata (come descritto da parte attrice) ma incolonnato regolarmente nella propria corsia di marcia e che a causa dell'intenso traffico veicolare presente in prossimità dell'intersezione (bivio per Niscemi) avrebbe proceduto lentamente. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
SO RI TO, benché ritualmente citato, non compariva né si costituiva in giudizio.
Interveniva, infine, in giudizio l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE chiedendo di accertare la responsabilità di SO IO TO in ordine all'incidente del 22 novembre 2014 e per l'effetto condannare i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore dell'INPS della somma di € 105.070,50 a titolo di valore capitale dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1, L. n. 222/1984 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In particolare, l'Istituto intervenuto esponeva che in conseguenza dei gravissimi danni subiti a causa del sinistro in questione e accertati a seguito di accertamenti medico-legali, AV EL chiedeva e otteneva l'assegno di invalidità a decorrere dall'1 febbraio 2015 sul presupposto della permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in attività confacenti alle proprie attitudini. Rilevava altresì che a norma dell'art. 14 della L. n. 222/1984 l'INPS è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare delle prestazioni erogate ai sensi della medesima legge nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
Con comparsa di costituzione del 15 gennaio 2021, infine, a seguito del decesso dell'attore
AV EL, si costituivano in giudizio AV NG, AV
SI, LE IE – in proprio e nella qualità di genitore di AV ER – chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in seno all'atto di citazione.
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La causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'atto AV
NZ e del convenuto contumace SO RI TO, con le dichiarazioni dei testimoni AM EN, RA AO, AM ES, ES MA, ES
IE, SO IO TO, BB PP IS produzioni documentali – stante la rinuncia della prova testimoniale ammessa su richiesta della convenuta – e con la disposta C.T.U. finalizzata all'accertamento della dinamica del sinistro che ha visto coinvolti AV EL e SO
RI TO.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16 luglio 2024,
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