Trib. Caltanissetta, sentenza 09/12/2024, n. 906
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA C IVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Alessandra Frasca - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1372/2024 R.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
DA
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Maria Francesca Assennato.
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...], il [...]. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni della ricorrente: “Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il signor , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della sentenza;
confermare le condizioni dell'accordo di separazione del 04/10/2022, come omologate dal Tribunale di Caltanissetta con Decreto N. Cronol. 6392/2022 emesso in data 11.11.2022”.
Il P.M. nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 19 luglio 2024, Parte_1
esponeva:
- di avere contratto matrimonio con , a Caltanissetta il 13 Controparte_1 febbraio 1998, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Caltanissetta dell'anno
1998, parte I, vol. 2, n. 4;
- che dal matrimonio erano nati cinque figli: Persona_1
(Caltanissetta, 06/12/1995), (Caltanissetta, 05/05/1997), Persona_2 Per_3
(Caltanissetta, 02/11/1999), (Caltanissetta, 22/02/2004) e
[...] Persona_4
(Caltanissetta, 12/12/2008);
Persona_5
- che, con decreto in data 11 novembre 2022, il Tribunale di Caltanissetta aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo dagli stessi raggiunto.
Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, la ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con conferma delle condizioni previste nell'accordo di separazione consensuale omologato, con cui era stato previsto quanto segue: affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione della facoltà del padre, secondo l'accordo tra i genitori e nel rispetto della volontà e delle