Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 92

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 92
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 92
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7721 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 13/10/1956), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LIPARA LAVINIA LUCIANA giusta procura speciale in atti;

ricorrente
E
(SVIZZERA, 02/02/1957), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MERCATI NICOLETTA giusta procura speciale in atti;

resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
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CONCLUSIONI
All'udienza del 17/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da
note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
15/09/1982 contraeva matrimonio concordatario con Controparte_1
e che dall'unione nascevano i figli (1990) e Persona_1 Per_2
(1994), esponeva che con decreto del 9/10/2008 il Tribunale di Roma
[...]
omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione
dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale alle condizioni ivi indicate in
forza delle quali, tra le altre, l'esponente è obbligato a corrispondere alla
l'assegno perequativo mensile di euro 500,00 per il mantenimento CP_1
o dei due figli, all'epoca minorenni e collocati presso la madre nella casa
familiare di esclusiva proprietà della stessa, con onere di ambo le parti di
contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra;
che da allora
non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione
materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la
cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente
statuizione e conferma dell'obbligo dell'istante di corrispondere il
mantenimento per i due figli per due anni a decorrere dal 1/1/2022.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la
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parte ricorrente, ma contestava le avverse allegazioni e istanze chiedendo il
riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile nella misura di
euro 500,00 mensili o nella diversa misura ritenuta di giustizia e l'aumento
ad euro 800,00 mensili dell'assegno perequativo per i due figli, con onere
del padre di provvedere al pagamento delle spese extra in ragione dell'80%.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava le
condizioni della separazione e, quindi, rinviava la causa per il prosieguo
dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 17/9/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la
decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
15/09/1982, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione
alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie deve essere dichiarato
cessato, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo del
ricorrente di
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