Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1440

TRIB Napoli
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1440
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1440
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 19234/2022 Verbale dell'udienza dell'11/02/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Pepe. Per il sig. EL è presente l'avv. Alessandro Vessicchio per delega dell'avv. Pilato. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Gabriele Montefusco, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 19234/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Arzano, alla via Luigi Rocco n. 184, presso lo studio dell'avv. Alfonso Pepe, che la rappresenta e difende per procura in atti
-appellante- E RI NA (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 228, presso lo studio dell'avv. Gaetano Pilato, che lo rap- presenta e difende per procura in atti
-appellato - NONCHE' PREFETTURA DI NAPOLI
-appellata contumace- Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
AR EL convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, Prefettura di Napoli, innanzi al Giudice di Pace di Barra (r.g.n. 7067/2021), impugnando la cartella di pagamento n. 071 2014 0122856425 000 dell'importo di euro 9.878,46, rela- tivo all'omesso pagamento di contravvenzioni al codice della strada accertate nell'anno 2013, sulla premessa di essere venuto a conoscenza dei carichi a seguito di estratto di ruolo. Chiese dichiarare prescritti i presunti crediti vantati dall'Agenzia della riscossione e dall'ente impositore anche in mancanza della notifica della cartella esattoriale nonché dei sottesi verbali di accertamento e dichiarare decaduta l'Ader dal diritto alla riscossione. Dedusse, altresì, vizi motivazionali della impugnata cartella, instando per la dichiarazione di inesistenza del credito con relativo annullamento del titolo, vinte le spese. Si costituì l'Agenzia della riscossione, chiedendo il rigetto della domanda, mentre la con- venuta Prefettura di Napoli venne dichiarata contumace. Il Giudice di Pace di Barra, con la sentenza n. 2189/2022, accolse la domanda, annullan- do la cartella richiamata, con condanna alle spese di lite dei convenuti con attribuzione. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione con puntuali e specifici motivi, eccependo l'inammissibilità della domanda promossa avverso un estratto di ruolo stante anche la regolarità della notifica della cartella ovvero per tardività dell'opposizione, la inammissibilità del rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., la carenza di interesse ad agire ex arti- colo 100 c.p.c. in assenza di richiesta, in via amministrativa, di eliminazione di credito in via di autotutela. Ha dedotto, poi, la erronea dichiarazione di prescrizione della pretesa creditoria in presenza di valido atto interruttivo e la erronea dichiarazione di inesistenza delle notifiche in assenza di un puntuale disconoscimento dei documenti esibiti in copia. Ha istato, dunque, per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del
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