Trib. Catania, sentenza 10/07/2024, n. 3790
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Testo completo
N. R.G. 1717/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa C C, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 14.3.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1717/2021, promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Cannatella C.F._2
M;
-ricorrente- contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. Arcidiacono L;
-resistente-
Oggetto: compensi incentivanti;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/03/2021 le parti ricorrenti in epigrafe indicate hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “a)- ACCERTARE il diritto di credito dei ricorrenti in misura pari all'importo riconosciuto dal Responsabile Unico del Procedimento e dal
Commissario Unico Straordinario e per l'effetto, in accoglimento del ricorso come sopra dispiegato, b)- CONDANNARE il in persona del Sindaco legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'Ing. della somma di Parte_1
€.99.078,35= (diconsi euro novantanovemilasettantotto/35), ed in favore del Sig. Parte_2
1 della somma di €.14.588,50= (diconsi euro quattordicimilacinquecentottantotto/50) per la causale esposta e per la diversa somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo, CONDANNARE il resistente alla refusione delle spese e compensi di giudizio”. CP_1
1.1. A fondamento delle proprie ragioni i ricorrenti hanno dedotto:
- di essere stati incaricati di svolgere funzioni tecniche di progettazione nell'ambito dell'intervento di “Completamento del Depuratore Consortile di Catania ed Estensione della
Rete”;
- di essere stati nominati, rispettivamente, quale Redattore dello Studio di Parte_1
Fattibilità del progetto preliminare e responsabile del gruppo di progettazione, con provvedimento dirigenziale n. 5/723 del 27.6.2013, e quale componente della struttura di Pt_2
supporto per lo Studio di Fattibilità con provvedimento n. 05/949 del 1.10.2013;
- che con delibera n. 152 del 11.11.2015 la Giunta del aveva approvato Controparte_1
il Progetto Preliminare e dato mandato alla Direzione Lavori Pubblici di porre in essere gli atti necessari alla concessione ed erogazione dei finanziamenti relativi;
- che l'importo totale dell'intervento era fissato in € 333.122.992,00;
- che con nota prot. 402464 del 31.10.2018 il Direttore responsabile della Direzione
Lavori Pubblici del aveva chiesto la liquidazione degli importi dovuti a Controparte_1 titolo di incentivi per le funzioni tecniche per la progettazione preliminare dell'opera, riconosciuti a nella misura di € 99.080,35 e a nella misura di € 14.588,50, come Parte_1 Pt_2
da certificato unico di pagamento del RUP trasmesso con nota prot. n. 27594 del 9.11.2018 (cfr. doc. 7 e 8 allegati al ricorso);
- che l'importo complessivo di € 623.400,46, quale incentivo per le funzioni tecniche alla progettazione preliminare predisposta dal era stato liquidato dal Controparte_1
per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di Controparte_2
collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, come da accertamento contabile e ordinativo di incasso del dicembre 2012 (doc. 9 e 10 allegati al ricorso);
- che, nonostante la liquidazione delle somme dovute a titolo di incentivi, il non CP_1
aveva provveduto al pagamento degli incentivi medesimi come risultanti dallo schema di provvedimento di liquidazione trasmesso con nota prot. 38775 del 6.11.2019 (cfr. doc. 12 allegato al ricorso);
- che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione degli incentivi spettanti ai sensi dell'art. 18 della L. n. 109/1994 e del Regolamento del Comune di approvato CP_1 con delibera della giusta n. 154 dell'8.2.2005, essendo stato il progetto preliminare validato,
2
essendo stati quantificati dal Comune i fondi necessari al pagamento degli incentivi medesimi ed essendo stata versata la relativa somma al Controparte_1
1.2. Costituitosi in giudizio, il ha contestato la fondatezza della Controparte_1
pretesa creditoria, richiamando le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, che prevedono la possibilità di corrispondere ai singoli dipendenti incentivi solo nel limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, e deducendo il difetto di prova da parte dei ricorrenti sia in ordine al trattamento economico percepito sia in ordine alla mancata percezione di emolumenti da parte di altre amministrazioni. L'Ente ha inoltre contestato l'esigibilità delle somme richieste, atteso che il Regolamento del Comune approvato con delibera n. 154 del 2005 consente la liquidazione degli incentivi solo ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo, condizione nel caso di specie non verificatasi.
Autorizzato il deposito di note difensive e successivamente rinviata la causa su richiesta delle parti ricorrenti onde verificare lo spontaneo adempimento da parte del l'udienza CP_1
del 14.3.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Oggetto della presente controversia è l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla percezione di somme a titolo di incentivo per lo svolgimento di incarichi tecnici e di progettazione conferiti giusta determina dirigenziale n. 05/723 del 27.6.2013 e n. 05/949 del
1.10.2013 in relazione al progetto preliminare per l'intervento di “Completamento del
Depuratore Consortile di ed Estensione della rete”, ricompreso nell'accordo di CP_1
programma quadro per la depurazione delle acque reflue del 30.1.2013 e finanziato con delibera
CIPE n. 60/2012 (cfr. docc. 1 e 1bis allegati al ricorso).
Le parti ricorrenti fondano la loro pretesa creditoria sul disposto dell'art. 18 della L.
109/1994, che ha regolato fino al 2006 l'istituto degli incentivi per le funzioni tecniche svolte in relazione alla realizzazione di opere o lavori oggetto di appalto stabilendo che una somma calcolata in percentuale sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro fosse ripartita tra le figure professionali interne all'amministrazione aggiudicatrice partecipanti alle attività tecniche.
La previsione è stata abrogata e sostituita dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs.
163/2006, che all'art. 92, co. 5 ha stabilito: “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
3 le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento,
è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo
32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”.
Il suddetto comma 5 è stato abrogato con D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, che ha nuovamente modificato la disciplina in discorso introducendo all'art. 93 del D.Lgs.
163/2006 i commi 7 bis e ss., in ragione dei quali è stata prevista la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa C C, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 14.3.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1717/2021, promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Cannatella C.F._2
M;
-ricorrente- contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'Avv. Arcidiacono L;
-resistente-
Oggetto: compensi incentivanti;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/03/2021 le parti ricorrenti in epigrafe indicate hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “a)- ACCERTARE il diritto di credito dei ricorrenti in misura pari all'importo riconosciuto dal Responsabile Unico del Procedimento e dal
Commissario Unico Straordinario e per l'effetto, in accoglimento del ricorso come sopra dispiegato, b)- CONDANNARE il in persona del Sindaco legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'Ing. della somma di Parte_1
€.99.078,35= (diconsi euro novantanovemilasettantotto/35), ed in favore del Sig. Parte_2
1 della somma di €.14.588,50= (diconsi euro quattordicimilacinquecentottantotto/50) per la causale esposta e per la diversa somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo, CONDANNARE il resistente alla refusione delle spese e compensi di giudizio”. CP_1
1.1. A fondamento delle proprie ragioni i ricorrenti hanno dedotto:
- di essere stati incaricati di svolgere funzioni tecniche di progettazione nell'ambito dell'intervento di “Completamento del Depuratore Consortile di Catania ed Estensione della
Rete”;
- di essere stati nominati, rispettivamente, quale Redattore dello Studio di Parte_1
Fattibilità del progetto preliminare e responsabile del gruppo di progettazione, con provvedimento dirigenziale n. 5/723 del 27.6.2013, e quale componente della struttura di Pt_2
supporto per lo Studio di Fattibilità con provvedimento n. 05/949 del 1.10.2013;
- che con delibera n. 152 del 11.11.2015 la Giunta del aveva approvato Controparte_1
il Progetto Preliminare e dato mandato alla Direzione Lavori Pubblici di porre in essere gli atti necessari alla concessione ed erogazione dei finanziamenti relativi;
- che l'importo totale dell'intervento era fissato in € 333.122.992,00;
- che con nota prot. 402464 del 31.10.2018 il Direttore responsabile della Direzione
Lavori Pubblici del aveva chiesto la liquidazione degli importi dovuti a Controparte_1 titolo di incentivi per le funzioni tecniche per la progettazione preliminare dell'opera, riconosciuti a nella misura di € 99.080,35 e a nella misura di € 14.588,50, come Parte_1 Pt_2
da certificato unico di pagamento del RUP trasmesso con nota prot. n. 27594 del 9.11.2018 (cfr. doc. 7 e 8 allegati al ricorso);
- che l'importo complessivo di € 623.400,46, quale incentivo per le funzioni tecniche alla progettazione preliminare predisposta dal era stato liquidato dal Controparte_1
per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di Controparte_2
collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, come da accertamento contabile e ordinativo di incasso del dicembre 2012 (doc. 9 e 10 allegati al ricorso);
- che, nonostante la liquidazione delle somme dovute a titolo di incentivi, il non CP_1
aveva provveduto al pagamento degli incentivi medesimi come risultanti dallo schema di provvedimento di liquidazione trasmesso con nota prot. 38775 del 6.11.2019 (cfr. doc. 12 allegato al ricorso);
- che sussistono tutte le condizioni per procedere alla liquidazione degli incentivi spettanti ai sensi dell'art. 18 della L. n. 109/1994 e del Regolamento del Comune di approvato CP_1 con delibera della giusta n. 154 dell'8.2.2005, essendo stato il progetto preliminare validato,
2
essendo stati quantificati dal Comune i fondi necessari al pagamento degli incentivi medesimi ed essendo stata versata la relativa somma al Controparte_1
1.2. Costituitosi in giudizio, il ha contestato la fondatezza della Controparte_1
pretesa creditoria, richiamando le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, che prevedono la possibilità di corrispondere ai singoli dipendenti incentivi solo nel limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, e deducendo il difetto di prova da parte dei ricorrenti sia in ordine al trattamento economico percepito sia in ordine alla mancata percezione di emolumenti da parte di altre amministrazioni. L'Ente ha inoltre contestato l'esigibilità delle somme richieste, atteso che il Regolamento del Comune approvato con delibera n. 154 del 2005 consente la liquidazione degli incentivi solo ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo, condizione nel caso di specie non verificatasi.
Autorizzato il deposito di note difensive e successivamente rinviata la causa su richiesta delle parti ricorrenti onde verificare lo spontaneo adempimento da parte del l'udienza CP_1
del 14.3.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Oggetto della presente controversia è l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla percezione di somme a titolo di incentivo per lo svolgimento di incarichi tecnici e di progettazione conferiti giusta determina dirigenziale n. 05/723 del 27.6.2013 e n. 05/949 del
1.10.2013 in relazione al progetto preliminare per l'intervento di “Completamento del
Depuratore Consortile di ed Estensione della rete”, ricompreso nell'accordo di CP_1
programma quadro per la depurazione delle acque reflue del 30.1.2013 e finanziato con delibera
CIPE n. 60/2012 (cfr. docc. 1 e 1bis allegati al ricorso).
Le parti ricorrenti fondano la loro pretesa creditoria sul disposto dell'art. 18 della L.
109/1994, che ha regolato fino al 2006 l'istituto degli incentivi per le funzioni tecniche svolte in relazione alla realizzazione di opere o lavori oggetto di appalto stabilendo che una somma calcolata in percentuale sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro fosse ripartita tra le figure professionali interne all'amministrazione aggiudicatrice partecipanti alle attività tecniche.
La previsione è stata abrogata e sostituita dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs.
163/2006, che all'art. 92, co. 5 ha stabilito: “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con
3 le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento,
è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo
32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”.
Il suddetto comma 5 è stato abrogato con D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, che ha nuovamente modificato la disciplina in discorso introducendo all'art. 93 del D.Lgs.
163/2006 i commi 7 bis e ss., in ragione dei quali è stata prevista la
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