Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 25
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Testo completo
R.G. n. 12239/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12239/2021, avente come oggetto “divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Marina Piva, che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. , elettivamente domiciliato a Brescia, Controparte_1 C.F._2
presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Auditore e Alessio Briguglio, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 6.3.2024)
Per parte ricorrente: “Contrariis reiectis
a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra la SI.ra , nata a [...], il [...], c.f. , ed il SI. Parte_1 CodiceFiscale_3
, nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_4
b) ordinarsi agli Uffici di Stato Civile del Comune di Gussago (BS) e di Brescia di procedere alla relativa annotazione prescritta dall'art. 3 e 10 L. 898/1970 dell'emittenda sentenza nel Registro degli
Atti di Matrimonio dell'anno 1999, rispettivamente alla Parte II Serie A nr. 25 e alla Parte II Serie
B nr. 163;
c) ordinarsi il pagamento del contributo al mantenimento per la LI a far data del mese Per_1 di Ottobre 2020 per un totale importo, ad oggi maturato, di € 2.400,00, nonché ordinare il rimborso delle spese straordinarie, pari ad € 6.896,75 nella misura del 50% oltre interessi e rivalutazione;
d) mantenimento della condizione di cui al punto 2 della separazione consensuale omologata, inerente l'assegnazione della casa di proprietà della SI.ra , con il relativo mobilio Parte_1
e suppellettili, che la abiterà con la LI ;
Persona_2
e) confermare la condizione di cui al punto 3 della separazione consensuale omologata, inerente al mantenimento da parte del SI. della LI , maggiorenne ma non Controparte_1 Per_1 autosufficiente, ora studentessa universitaria presso l'Università Cattolica di Brescia, facoltà di matematica, mediante la dazione di una somma mensile di Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul c/c della SI.ra , Parte_1
alle coordinate IBAN del conto corrente n. 57 del Credito Cooperativo Bresciano, entro il giorno 15 di ogni mese;
f) confermare la condizione che il SI. si impegna altresì a contribuire, nella Controparte_1
misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute per la LI, così come indicate nel Protocollo del Tribunale di Brescia;
g) confermare che la SI.ra e il SI. , ottemperata la condizione Parte_1 Controparte_1
di cui al punto 8) della separazione consensuale omologata, hanno provveduto alla definizione, previa compensazione dei prodotti azionari obbligazionari fondi e sicav contenuti nei Dossier n.
1025331, 1013471 e 1022399, collegati ai rispettivi conti correnti personali, intrattenuti presso il
Credito Cooperativo Bresciano, con suddivisione nella misura del 50%;
h) disporsi la revoca delle condizioni di cui ai punti 5), 6) e 7) della separazione consensuale omologata, da parte della SI.ra , per i motivi di cui in premessa;
Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria: ci si riporta e si richiamano integralmente le istanze istruttorie di cui alle memorie autorizzate ex art. 183 VI co. c.p.c. nn. 2) e 3)”;
Per parte resistente: “Nel merito:
• rigettare le domande formulate dalla ricorrente SI.ra , relativamente alla Parte_1
revisione/revoca delle condizioni di separazione nonché delle ulteriori richieste/domande dalla stessa formulate. Fissare un termine entro cui la SI.ra dovrà provvedere alla Parte_1 vendita dell'immobile sito in Desenzano del Garda via G. Di Vittorio n. 53/55 e un termine entro cui la stessa dovrà versare al SI. le somme di sua competenza. CP_1
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra la SI.ra e il SI. in Gussago il 24.06.1999 alle seguenti Parte_1 Controparte_1
condizioni:
(a) conferma di quanto pattuito al punto 2 delle condizioni di separazione con riferimento all'assegnazione della casa coniugale di Brescia Via Monte Novegno n. 29 in favore della SI.ra
che la abiterà con la LI ;
Pt_1 Persona_2
(b) nulla stabilire a titolo di mantenimento della LI maggiorenne ;
Persona_2
(c) stabilire a favore del SI. ed a carico della SI.ra un assegno di mantenimento CP_1 Pt_1
mensile pari ad Euro 500,00 quantomeno sino al momento in cui la SI.ra non provveda a Pt_1
vendere gli immobili di Brescia via Beniamino Simoni e di Desenzano del Garda Via San Martino corrispondendo al SI. quanto statuito in sede di separazione;
CP_1
(d) conferma del punto 5 delle condizioni di separazione relativo all'impegno della SI.ra a Pt_1 vendere l'immobile sito in Brescia Via Simoni n. 18 e del relativo obbligo di versare al SI. CP_1 il 50% dell'importo ottenuto dalla vendita;
(e) conferma del punto 6 delle condizioni di separazione relativo all'impegno della SI.ra a Pt_1 vendere l'immobile sito in Desenzano del Garda via G. Di Vittorio n. 53/55 e del relativo obbligo di versare al SI. il 30% dell'importo ottenuto dalla vendita;
CP_1
(f) conferma del punto 7 delle condizioni di separazione relativo alla modalità di versamento della quota spettante al SI. degli importi derivanti dalla vendita dell'immobile sito in CP_1
Desenzano del Garda via G. Di Vittorio n. 53/55 (già via San Martino);
(g) fissazione di un termine entro cui la SI.ra dovrà provvedere a vendere l'immobile sito in Pt_1
Desenzano del Garda via G. Di Vittorio n. 53/55 e di un termine entro cui la stessa dovrà versare al SI. le somme di sua competenza;
CP_1
(h) dichiarare che la SI.ra e il SI. hanno correttamente adempiuto a quanto pattuito Pt_1 CP_1
nel punto 8 delle condizioni di separazione con riferimento ai prodotti finanziari contenuti nei dossier
n. 1025331, 1013471 e 1022399 di cui al punto 8 dell'accordo di separazione omologato;
(i) ordinare agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Gussago e di Brescia di provvedere alla relativa annotazione prescritta dagli artt. 3 e 10 della L. 898/1970 dell'emittenda sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio del 1999, rispettivamente alla Parte II Serie A n. 25 e alla Parte II serie B n. 163.
• in via subordinata: nel denegato caso in cui il Tribunale dovesse pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti non ritenendo di accogliere le condizioni riportate innanzi, il SI. , in via subordinata, chiede l'accoglimento delle conclusioni già formulate CP_1
con la memoria depositata in fase presidenziale e che qui si trascrivono nuovamente
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra la SI.ra e il SI. in Gussago il 24.06.1999 alle seguenti Parte_1 Controparte_1
condizioni:
a) conferma di quanto pattuito al punto 2 delle condizioni di separazione con riferimento all'assegnazione della casa coniugale di Brescia Via Monte Novegno n. 29 in favore della SI.ra
che la abiterà con la LI ;
Pt_1 Persona_2
b) conferma del contributo per il mantenimento della LI a carico del SI. Persona_2
mediante corresponsione di una somma mensile pari ad Euro 200,00 (duecento/00) oltre CP_1
rivalutazione annuale istat, da corrispondersi mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla LI entro il giorno 15 di ogni mese;
Persona_2
c) conferma
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12239/2021, avente come oggetto “divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Marina Piva, che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. , elettivamente domiciliato a Brescia, Controparte_1 C.F._2
presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Auditore e Alessio Briguglio, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 6.3.2024)
Per parte ricorrente: “Contrariis reiectis
a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra la SI.ra , nata a [...], il [...], c.f. , ed il SI. Parte_1 CodiceFiscale_3
, nato a [...], il [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_4
b) ordinarsi agli Uffici di Stato Civile del Comune di Gussago (BS) e di Brescia di procedere alla relativa annotazione prescritta dall'art. 3 e 10 L. 898/1970 dell'emittenda sentenza nel Registro degli
Atti di Matrimonio dell'anno 1999, rispettivamente alla Parte II Serie A nr. 25 e alla Parte II Serie
B nr. 163;
c) ordinarsi il pagamento del contributo al mantenimento per la LI a far data del mese Per_1 di Ottobre 2020 per un totale importo, ad oggi maturato, di € 2.400,00, nonché ordinare il rimborso delle spese straordinarie, pari ad € 6.896,75 nella misura del 50% oltre interessi e rivalutazione;
d) mantenimento della condizione di cui al punto 2 della separazione consensuale omologata, inerente l'assegnazione della casa di proprietà della SI.ra , con il relativo mobilio Parte_1
e suppellettili, che la abiterà con la LI ;
Persona_2
e) confermare la condizione di cui al punto 3 della separazione consensuale omologata, inerente al mantenimento da parte del SI. della LI , maggiorenne ma non Controparte_1 Per_1 autosufficiente, ora studentessa universitaria presso l'Università Cattolica di Brescia, facoltà di matematica, mediante la dazione di una somma mensile di Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul c/c della SI.ra , Parte_1
alle coordinate IBAN del conto corrente n. 57 del Credito Cooperativo Bresciano, entro il giorno 15 di ogni mese;
f) confermare la condizione che il SI. si impegna altresì a contribuire, nella Controparte_1
misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute per la LI, così come indicate nel Protocollo del Tribunale di Brescia;
g) confermare che la SI.ra e il SI. , ottemperata la condizione Parte_1 Controparte_1
di cui al punto 8) della separazione consensuale omologata, hanno provveduto alla definizione, previa compensazione dei prodotti azionari obbligazionari fondi e sicav contenuti nei Dossier n.
1025331, 1013471 e 1022399, collegati ai rispettivi conti correnti personali, intrattenuti presso il
Credito Cooperativo Bresciano, con suddivisione nella misura del 50%;
h) disporsi la revoca delle condizioni di cui ai punti 5), 6) e 7) della separazione consensuale omologata, da parte della SI.ra , per i motivi di cui in premessa;
Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria: ci si riporta e si richiamano integralmente le istanze istruttorie di cui alle memorie autorizzate ex art. 183 VI co. c.p.c. nn. 2) e 3)”;
Per parte resistente: “Nel merito:
• rigettare le domande formulate dalla ricorrente SI.ra , relativamente alla Parte_1
revisione/revoca delle condizioni di separazione nonché delle ulteriori richieste/domande dalla stessa formulate. Fissare un termine entro cui la SI.ra dovrà provvedere alla Parte_1 vendita dell'immobile sito in Desenzano del Garda via G. Di Vittorio n. 53/55 e un termine entro cui la stessa dovrà versare al SI. le somme di sua competenza. CP_1
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra la SI.ra e il SI. in Gussago il 24.06.1999 alle seguenti Parte_1 Controparte_1
condizioni:
(a) conferma di quanto pattuito al punto 2 delle condizioni di separazione con riferimento all'assegnazione della casa coniugale di Brescia Via Monte Novegno n. 29 in favore della SI.ra
che la abiterà con la LI ;
Pt_1 Persona_2
(b) nulla stabilire a titolo di mantenimento della LI maggiorenne ;
Persona_2
(c) stabilire a favore del SI. ed a carico della SI.ra un assegno di mantenimento CP_1 Pt_1
mensile pari ad Euro 500,00 quantomeno sino al momento in cui la SI.ra non provveda a Pt_1
vendere gli immobili di Brescia via Beniamino Simoni e di Desenzano del Garda Via San Martino corrispondendo al SI. quanto statuito in sede di separazione;
CP_1
(d) conferma del punto 5 delle condizioni di separazione relativo all'impegno della SI.ra a Pt_1 vendere l'immobile sito in Brescia Via Simoni n. 18 e del relativo obbligo di versare al SI. CP_1 il 50% dell'importo ottenuto dalla vendita;
(e) conferma del punto 6 delle condizioni di separazione relativo all'impegno della SI.ra a Pt_1 vendere l'immobile sito in Desenzano del Garda via G. Di Vittorio n. 53/55 e del relativo obbligo di versare al SI. il 30% dell'importo ottenuto dalla vendita;
CP_1
(f) conferma del punto 7 delle condizioni di separazione relativo alla modalità di versamento della quota spettante al SI. degli importi derivanti dalla vendita dell'immobile sito in CP_1
Desenzano del Garda via G. Di Vittorio n. 53/55 (già via San Martino);
(g) fissazione di un termine entro cui la SI.ra dovrà provvedere a vendere l'immobile sito in Pt_1
Desenzano del Garda via G. Di Vittorio n. 53/55 e di un termine entro cui la stessa dovrà versare al SI. le somme di sua competenza;
CP_1
(h) dichiarare che la SI.ra e il SI. hanno correttamente adempiuto a quanto pattuito Pt_1 CP_1
nel punto 8 delle condizioni di separazione con riferimento ai prodotti finanziari contenuti nei dossier
n. 1025331, 1013471 e 1022399 di cui al punto 8 dell'accordo di separazione omologato;
(i) ordinare agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di Gussago e di Brescia di provvedere alla relativa annotazione prescritta dagli artt. 3 e 10 della L. 898/1970 dell'emittenda sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio del 1999, rispettivamente alla Parte II Serie A n. 25 e alla Parte II serie B n. 163.
• in via subordinata: nel denegato caso in cui il Tribunale dovesse pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti non ritenendo di accogliere le condizioni riportate innanzi, il SI. , in via subordinata, chiede l'accoglimento delle conclusioni già formulate CP_1
con la memoria depositata in fase presidenziale e che qui si trascrivono nuovamente
• pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra la SI.ra e il SI. in Gussago il 24.06.1999 alle seguenti Parte_1 Controparte_1
condizioni:
a) conferma di quanto pattuito al punto 2 delle condizioni di separazione con riferimento all'assegnazione della casa coniugale di Brescia Via Monte Novegno n. 29 in favore della SI.ra
che la abiterà con la LI ;
Pt_1 Persona_2
b) conferma del contributo per il mantenimento della LI a carico del SI. Persona_2
mediante corresponsione di una somma mensile pari ad Euro 200,00 (duecento/00) oltre CP_1
rivalutazione annuale istat, da corrispondersi mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla LI entro il giorno 15 di ogni mese;
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