Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 3
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Massimo Corrias, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16918 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
LO PP (C.F. [...]) ed CA HI ([...]), in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore OA
PP, rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Vladimiro
Mazzocchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via
Cassiodoro n.1/A attori
CONTRO
UN CO (C.F. CNTBRN50C1H501C), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Francesca Delfini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma Via Ovidio n. 20 resistente
E
GENERALI ITALIA PA (C.F. 00409920584, P.IVA 00885351007), rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Abrignani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8 terza chiamata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, LO AP ed IC
GL, in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore OA AP, hanno convenuto in giudizio davanti a questo
Tribunale NO NT, nella qualità di proprietario dell'immobile di Via
Leonida Rech n. 52 - Roma, per ivi sentirlo condannare: 1) al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 6.5.2019, in cui era
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stato coinvolto lo stesso LO AP a seguito del crollo del pianerottolo della scala interna tra il piano terra ed il primo piano dell'immobile condotto locazione dalla stessa IC GL, sua convivente, con contratto del
30.12.2018;
2) al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza di detto sinistro anche dalla medesima GL e dal figlio minore OA AP in termini di sofferenza morale e di peggioramento della qualità di vita.
Atteso l'infruttuoso esito delle avanzata richieste di risarcimento, detti attori hanno formulato le seguenti conclusioni:
“in via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ex art.
2053, del sig. NO NT, quale proprietario dell'immobile censito al N.C.E.U.
e al N.C.T. del Comune di Roma e Provincia con i seguenti dati identificativi di riferimento: Catasto F, Foglio 286, Particella 502 Sub 517, Classamento cat.
A/2, Classe 3, Consistenza 7,5 vani e sito in Roma alla Via Leonida Rech, 52, per la causazione dell'evento dannoso verificatosi all'interno dell'abitazione de qua ai danni del sig. LO AP in data 06 maggio 2019;
e per
l'effetto (I°) condannare il sig. NO NT al risarcimento dei danni subiti e subendi dal sig. LO AP in proprio, nella misura di € 156.016,04 per danno biologico, e nella misura di € 170.946,95 per danno da lucro cessante e/o perdita della capacità lavorativa o da quantificarsi, eventualmente, anche in via equitativa nella somma che Ill.mo Tribunale adito, riterrà congrua e di giustizia, o in quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato nel corso del giudizio oppure ritenuto di giustizia, il tutto oltre le spese ed i danni ulteriori occorsi ed occorrendi oltre interessi e rivalutazione e fino all'effettiva corresponsione e soddisfo;
(II°) nonché condannare il sig. NO
NT a risarcire tutti i danni riflessi subiti dalla sig.ra IC GL, in proprio, per la somma di € 41.250,00 o del diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato nel corso del giudizio oppure ritenuto di giustizia, il tutto oltre le spese ed i danni ulteriori occorsi ed occorrendi oltre interessi e rivalutazione e fino all'effettiva corresponsione e soddisfo;
(III°) nonché condannare il sig. NO NT al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai sig.ri LO AP ed IC GL, nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore OA AP, per la somma di € 25.375,00 o del diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato nel corso del giudizio oppure ritenuto di giustizia, il tutto oltre le spese ed i danni ulteriori occorsi ed occorrendi oltre interessi e rivalutazione
e fino all'effettiva corresponsione e soddisfo. Il tutto con vittoria di spese,
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diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore il quale si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta e chiamata in causa di terzo si è costituito in giudizio NO NT la cui difesa ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti, sostenendo: che l'infortunio in cui era incorso il
AP era stato conseguenza di un suo comportamento incauto, essendo saltato con forza sul pianerottolo in questione nel tentativo di impedire al minore, OA AP, sfuggito alla sua vigilanza, di scendere le scale;
che in ogni caso dall'aprile 2019 la conduttrice IG si era resa morosa nel pagamento dei canoni e degli oneri condominiali costringendo il locatore NT
a comunicarle la risoluzione del contratto e quindi ad intimarle lo sfratto per morosità il cui giudizio risultava ancora pendente.
Sulla base di tali prospettazioni, il NT, negata ogni sua responsabilità e contestata la rilevanza della consulenza tecnica prodotta dagli attori, ha formulato le seguenti richieste:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutte le motivazioni sopra esposte: previo spostamento della data fissata per la prima udienza allo scopo di consentire, per le ragioni sopra esposte, la chiamata in causa della Assicurazioni RA S.p.A., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
- nel merito: per tutte le ragioni e motivazioni sopra esposte, accertata e dichiarata la mancanza di responsabilità del sig. NO NT ex art. 2053 c.c., rigettare integralmente le domande attoree tutte in quanto radicalmente infondate in fatto e in diritto. - In subordine: per tutte le ragioni e motivazioni sopra esposte, nella denegata ipotesi in cui si riconosca in tutto o in parte la responsabilità del Sig. NO
NT, accertato e dichiarato il concorso colposo del sig. LO AP nella causazione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.c. e/o il comportamento contrario a diligenza e buona fede della sig.ra IC GL e del sig.
LO AP dato dal trattenimento illegittimo ancora in essere dell'immobile di proprietà del sig. NT e/o il comportamento contrario a diligenza e buona fede della sig.ra IC GL e del sig. LO AP dato dall'impedimento dell'accesso alla stanza riservata in uso al NT, nel periodo successivo all'evento dannoso e/o il protratto inadempimento della conduttrice sig.ra IC GL nel pagamento dei canoni di locazione già dal periodo immediatamente successivo all'insorgenza del rapporto locatizio e
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comunque antecedente all'evento dannoso e/o la totale assenza dei lamentati danni indiretti in capo alla sig.ra IC GL e al minore OA
AP e/o la manifestamente erronea e strumentale quantificazione dei danni operata dagli attori, diminuire drasticamente l'ammontare delle pretese risarcitorie avverse, fino all'esclusione. - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ancorché parziale, per le ragioni sopra esposte, condannare comunque la chiamata in causa Assicurazioni RA S.p.A.
a manlevare e garantire il sig. NO NT da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti
e onorari”.
Con comparsa di costituzione e riposta in data 26.05.2021 si è costituita in giudizio la terza chiamata, RA AL S.p.a., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva a causa dell'inoperatività della polizza assicurativa
e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda attorea per carenza dei presupposti di legge e comunque la manifesta eccessività delle pretese risarcitorie avversarie.
In particolare, la RA AL S.p.a. ha formulato le seguenti richieste:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: - in via preliminare, ritenere e dichiarare la inoperatività della polizza n. 292665539
e, conseguentemente, manlevare la RA AL spa da ogni richiesta risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti del convenuto ed in ogni caso dichiarare il difetto di legittimazione passiva di RA AL spa;
- in via principale, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto, e comunque non provata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre l'ammontare del risarcimento da liquidarsi in favore di quest'ultima in quanto eccessivo e comunque da contenere entro il massimale previsto dalla polizza. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
La causa è stata quindi istruita con l'espletamento di prove testimoniali e con una CTU tecnica ed una CTU medico-legale;
in particolare, con ordinanza in data
17.6.2022, questo giudice ha disposto quanto segue:
“ad integrazione dell'ordinanza 22.6.2021, così provvede: a) conferma la necessità dell'espletamento di una CTU tecnica che verifichi le cause della rottura, avvenuta il 6.5.2019, della scala in legno interna di collegamento fra
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il piano terreno e il primo piano dell'appartamento di Via Leonida Rech 52 di proprietà di NT NO;
b) per il suddetto accertamento conferma la nomina quale CTU dell'arch.Barbara Pipoli;
c) conferma l'espletamento di una CTU medico-legale sulla persona di AP LO che accerti quali lesioni lo stesso abbia riportato il 6.5.2019 in conseguenza della rottura della suddetta scala, la durata di eventuali invalidità temporanee, totali o parziali, e
l'entità di eventuali invalidità permanenti;
d) conferma, per la suddetta CTU medico-legale, la nomina quale CTU del dott.Marzio Simonelli;
e) non ritiene necessaria alcuna CTU medico legale sulle persone di GL IC e
AP OA (detta CTU, in mancanza di alcuna documentazione medica attestante patologie o anche solo disagi di natura psicologica, risulterebbe meramente esplorativa)”.
Depositate le relazioni da parte dei CTU ed escussi i testi TE QU,
OV CO e LA AP, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 6.10.2023;
scaduti i termini concessi ex art 190 c.p.c., la causa è stata decisa con il dispositivo e la
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