Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/10/2024, n. 1044
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Testo completo
R.G. N. 1468 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1468 /2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. CURCIO e l'avv. ANGELOTTI;
Parte_1
- RICORRENTE E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 29/10/2024, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 13/05/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio a dichiarato lo CP_1 scioglimento del loro matrimonio contratto a Montecchio Emilia il 08/09/2012 (atto n. 11, parte I, anno 2012). A tal fine ha allegato che le parti non hanno e che dall'epoca della separazione non si sono riconciliate. Il resistente non si è costituito.
1. Domanda di divorzio
Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l.898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1468 /2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. CURCIO e l'avv. ANGELOTTI;
Parte_1
- RICORRENTE E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 29/10/2024, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 13/05/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio a dichiarato lo CP_1 scioglimento del loro matrimonio contratto a Montecchio Emilia il 08/09/2012 (atto n. 11, parte I, anno 2012). A tal fine ha allegato che le parti non hanno e che dall'epoca della separazione non si sono riconciliate. Il resistente non si è costituito.
1. Domanda di divorzio
Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l.898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
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