Trib. Brescia, sentenza 15/12/2024, n. 5195
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Testo completo
N.R.G. 12792/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 10.12.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12792/2023, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
;
C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Stefano AFRUNE;
RICORRENTE contro
;
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 23.1.2023, cittadino albanese nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 12.10.2023 (notificato all'istante in data 13.10.2023). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si fonda sul CP_1 fatto che non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potrebbe comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, alla luce in particolare di quanto segue: «il richiedente non ha prodotto alcuna documentazione lavorativa al di là di una mera dichiarazione di disponibilità all'assunzione come colf badante da parte del fratello che lo ospita, il che appare strumentale e poco credibile e non comprova un proficuo percorso di integrazione socio-lavorativa;
lo straniero ha dichiarato di non avere particolari legami affettivi e familiari nel Paese d'accoglienza ad eccezione del fratello».
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 20.10.2023 tempestivo ricorso. La difesa dello
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straniero ha dato atto della situazione abitativa e del percorso di integrazione lavorativa intrapreso dal suo assistito, depositando i seguenti documenti: comunicazione di ospitalità presso l'abitazione locata dal fratello ;
copia del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ANC s.r.l. Persona_1 per il periodo 10.8.2023-10.11.2023;
dichiarazione di disponibilità del fratello ad assumerlo come colf presso la propria residenza (ove il richiedente è ospite).
Il procuratore del ricorrente – nell'evidenziare l'intensità del radicamento del suo assistito sul territorio italiano (ove egli ha un legame affettivo con il fratello, rafforzato dalla serena coabitazione fra loro) – ha, quindi, chiesto il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato, in data 28.10.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto del ricorso.
Contestualmente alla propria comparsa di risposta, ha depositato in atti relazione stilata da personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di sulla posizione personale del ricorrente. CP_1
4. L'udienza del 7.11.2024 – chiamata anche per la discussione della causa ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. – è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 6.11.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta (corredata di documentazione aggiornata sulla situazione famigliare e lavorativa dell'istante, nelle more divenuto padre) con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28
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