Trib. Lecce, sentenza 18/12/2024, n. 3894
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Testo completo
N. 5512/2023 R.G.TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Mario Cigna Presidente rel.
dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Caterina Stasi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5512/2023 promossa da
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 D'AG , presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
, con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'A CP_1 RESISTENTE
avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego rilascio permesso di soggiorno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 02/08/2023, ha proposto ricorso Parte_1 avverso la decisione emessa il 20.06.2023 e notificata i a quale il Questore di Lecce ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. L'istante chiede accertarsi la sussistenza del diritto alla protezione speciale. Il - Questura di Lecce si è costituito per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1 dello St del ricorso con vittoria di spese di lite. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce;
dall'informativa pervenuta dalla Questura non si evincono precedenti di polizia a carico del ricorrente. All'udienza del 12-12-2024, previa discussione della causa innanzi al Collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo veniva rimesso in decisione per la sentenza.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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Il ricorso può trovare accoglimento nei termini che seguono. Preliminarmente è doveroso evidenziare come il ricorso deve essere esaminato nel merito, essendo la cognizione di questo Tribunale estesa all'accertamento della sussistenza, alla luce della normativa vigente al momento dell'emissione del provvedimento impugnato (in base al principio tempus regit actum), dei presupposti di legge in capo al ricorrente al fine del rilascio del beneficio invocato. Pertanto, la denuncia dei vizi di legittimità del provvedimento impugnato svolta da parte ricorrente non sembra adeguata al presente giudizio.
In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro,
“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede:
“Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”. Per quello che qui ci riguarda, occorre riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (T.U. sull'immigrazione) La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”. La lett.e) ha sostituito il comma 1.1. dell' art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1.Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6.Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione). Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:
“ 1.2. Nelle