Trib. Roma, sentenza 18/01/2024, n. 1055
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Testo completo
N. R.G. 25909/2023
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 18.01.2024 alle ore 10.50 sono comparsi, per
UR AN l'avvocato Paolo Rinaldi in sostituzione dell'avvocato Valentina
Chianello e l'avvocato Alessandro Emanuele.
Nessuno è presente per il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI ROMA tempestivamente costituita.
L'avvocato Rinaldi si riporta alle conclusioni ed alle eccezioni sollevate, con rigetto di quelle di controparte e chiede l'annullamento della sanzione.
Il G.I.
Dato atto, trattiene la causa in decisione ed emette sentenza ex art 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo in udienza e contestuali motivi per la decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a decreto sanzionatorio n. 809128/A del 19.04.2023, notificato alla parte ricorrente Via PEC in pari data 19.04.2023.
Conclusioni per parte opponente: “Voglia il Tribunale, in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare inammissibile il decreto sanzionatorio n. 809128/A poiché emesso successivamente all'estinzione del procedimento sanzionatorio essendo decorsi due anni dalla ricezione da parte dell'Amministrazione del verbale di contestazione notificato e non avendo l'Amministrazione provveduto alla convocazione del ricorrente nonostante
l'istanza di audizione;
In via incidentale e cautelare: sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato;
- Nel merito: accogliere il ricorso per i motivi ivi addotti e per
l'effetto annullare il provvedimento impugnato, e di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti.
pagina1 di 6
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Conclusioni per parte opposta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere in toto il ricorso”.
pagina2 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte opponente è fondata e dev'esser accolta.
Richiamata la causa petendi della presente controversia, e le conclusioni meglio evidenziate in epigrafe, la parte opponente contesta l'emissione, a suo carico, del decreto sanzionatorio n. 8091128/A del 19.04.2023 notificato in pari data sulla base delle ragioni richiamate nell'atto di opposizione.
Va premesso, per migliore intelligenza dell'interprete, che la scaturigine del decreto sanzionatorio, come emerge dagli atti depositati, origina da un processo verbale di accertamento e contestazione (n. GDF-2020-RM053-038-000) elevato a carico del sig.
HM in data 16.10.2020 dalla GdF Nucleo speciale di Polizia Valutaria, con il quale veniva contestato all'opponente, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, ed ex art. 14, comma 2, Legge n. 689/1981, l'inosservanza del divieto in materia di “limitazioni all'uso del contante” (art 49, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 - ante riforma D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e violazione dell'art. 49, comma 2, del novellato D. Lgs. n. 231/2007). Al verbale erano allegate le Tabelle A e B recanti le operazioni contestate.
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 18.01.2024 alle ore 10.50 sono comparsi, per
UR AN l'avvocato Paolo Rinaldi in sostituzione dell'avvocato Valentina
Chianello e l'avvocato Alessandro Emanuele.
Nessuno è presente per il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI ROMA tempestivamente costituita.
L'avvocato Rinaldi si riporta alle conclusioni ed alle eccezioni sollevate, con rigetto di quelle di controparte e chiede l'annullamento della sanzione.
Il G.I.
Dato atto, trattiene la causa in decisione ed emette sentenza ex art 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo in udienza e contestuali motivi per la decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a decreto sanzionatorio n. 809128/A del 19.04.2023, notificato alla parte ricorrente Via PEC in pari data 19.04.2023.
Conclusioni per parte opponente: “Voglia il Tribunale, in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare inammissibile il decreto sanzionatorio n. 809128/A poiché emesso successivamente all'estinzione del procedimento sanzionatorio essendo decorsi due anni dalla ricezione da parte dell'Amministrazione del verbale di contestazione notificato e non avendo l'Amministrazione provveduto alla convocazione del ricorrente nonostante
l'istanza di audizione;
In via incidentale e cautelare: sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato;
- Nel merito: accogliere il ricorso per i motivi ivi addotti e per
l'effetto annullare il provvedimento impugnato, e di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti.
pagina1 di 6
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi nei confronti dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Conclusioni per parte opposta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere in toto il ricorso”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte opponente è fondata e dev'esser accolta.
Richiamata la causa petendi della presente controversia, e le conclusioni meglio evidenziate in epigrafe, la parte opponente contesta l'emissione, a suo carico, del decreto sanzionatorio n. 8091128/A del 19.04.2023 notificato in pari data sulla base delle ragioni richiamate nell'atto di opposizione.
Va premesso, per migliore intelligenza dell'interprete, che la scaturigine del decreto sanzionatorio, come emerge dagli atti depositati, origina da un processo verbale di accertamento e contestazione (n. GDF-2020-RM053-038-000) elevato a carico del sig.
HM in data 16.10.2020 dalla GdF Nucleo speciale di Polizia Valutaria, con il quale veniva contestato all'opponente, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, ed ex art. 14, comma 2, Legge n. 689/1981, l'inosservanza del divieto in materia di “limitazioni all'uso del contante” (art 49, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007 - ante riforma D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e violazione dell'art. 49, comma 2, del novellato D. Lgs. n. 231/2007). Al verbale erano allegate le Tabelle A e B recanti le operazioni contestate.
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