Trib. Pistoia, sentenza 13/05/2024, n. 34
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Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE
Rg. 47-1/ 2024
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice
Nel procedimento promosso da AR LI, c.f. [...], nata a [...] il [...] ed ivi res.te in Corso Silvano Fedi n. 2, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto il 15.4.2024, il debitore AR LI ha chiesto
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, - certificato stato di famiglia, - relazione del gestore della crisi, nominato dall'OCC, I Diritti del Debitore di Pistoia, dott. Giulio Bartoli, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata e degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.
A seguito di richiesta del GD, il gestore della crisi ha depositato l'8.5.2024 documentazione relativa all'attività di impresa svolta dalla debitrice.
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1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente.
2. La ricorrente ha svolto attività di impresa quale titolare della impresa individuale
“Calzetteria di GN IA”, con sede a Pistoia, cancellata dal registro delle imprese in data 23/11/2023. Il gestore della crisi ha accertato (v. nota depositata l'8.5.2024) che nell'ultimo triennio i ricavi della detta impresa non hanno superato la soglia di euro
200.000,00 e l'attivo patrimoniale è sempre stato inferiore alla soglia di euro 300.000,00;
infine, l'esposizione debitoria ammonta ad euro 439.955,34. Risulta pertanto dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. d). Va aggiunto che la ricorrente è stata socia della BR LA e GN IA S.N.C.”, cancellata dal
Registro Imprese in data 10/01/2017;
essendo decorso l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese è superfluo valutare le soglie ex art. 2 CCII con riferimento alla detta società.
In conclusione, la ricorrente non è assoggettabile alla