Trib. Trento, sentenza 05/11/2024, n. 996
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Testo completo
N. R.G. 2582/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA TT RO n. Modena il 02.12.1966, ivi residente in Corso Cavour n. 38 (C.F. [...]), rappresentato, assistito e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, tanto congiuntamente, quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Silvia Berni (C.F. [...]) e
Stefano Ruggeri (C.F. [...]), entrambi del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona degli stessi, in (42124) Reggio Emilia – Via P.C. Cadoppi n. 6;
ATTORE
CONTRO
Istituto Vendite Giudiziarie del Trentino S.r.l., con sede in 38123 EN – Via Stella n. 5 (P. IVA /
C.F. 02239880228), in persona del legale rappresentante pro tempore signor Danilo DI con il proc dom. avv. Silva Fronza (c.f. [...]), del Foro di EN, con studio in Via Dogana. N.
1, 38122 EN, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
IN PUNTO: responsabilità contrattuale / extracontrattuale;
risarcimento danni. CONCLUSIONI DELL'ATTORE In via pregiudiziale di rito
-reiterate tutte le eccezioni in ordine all'ammissibilità della prova testimoniale di parte convenuta già assunta all' udienza dd. 09.10.2023, formalizzata in atti e all' udienza medesima, si insiste per l'ammissione di C.T.U. volta all'individuazione, previa visione della documentazione versata in atti ed effettuati gli opportuni accertamenti, del valore commerciale dei beni per cui è causa, oltre all'individuazione del valore della “cappa centrale con tubazione e motore esterno” (lotto venduto, come detto, “a corpo”), richiesta da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc.
Nel merito in via principale
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le argomentazioni dedotte in atti, la responsabilità di parte convenuta nella mancata consegna dei beni acquistati / aggiudicati dal Dott. RO TT, meglio elencati in premessa e, conseguentemente, condannare ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL
pagina 1 di 9
TRENTINO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore comunque denominato, al pagamento in favore dell'odierno attore dell'importo di € 2.920,00 cui dovrà aggiungersi il valore della cappa centrale con tubazione e motore esterno – valore da determinarsi, poiché il lotto è stato venduto
“a corpo” – oltre IVA e diritti di vendita come per legge, a titolo di refusione del prezzo di acquisto dei beni de quibus, il tutto maggiorato di interessi nella misura legale dalla domanda al saldo, nonché €
10.650,00 oltre IVA come per legge, a titolo di ristoro del danno patito dall'istante con riferimento al valore commerciale dei beni per cui è causa ed € 1.260,00 (maggiorati di Spese Generali 15%, IVA e CPA come per legge), a titolo di spese legali per il procedimento di negoziazione assistita, ovvero a quelle diverse somme, maggiori o minori, che venissero ritenute dovute o di giustizia.
In ogni caso
-con integrale vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre a 15% spese generali, 4%
C.P.A., 22% IVA, come per legge. CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
1)in via principale di merito: respingersi le domande avversarie formulate in atto di citazione in quanto destituite di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
2)in via subordinata di merito: in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni in via principale, respingere le richieste così come formulate in atto di citazione, contenendole, semmai, in via di assoluto subordine, nell'importo di € 2.920,00 o in quella diversa minor somma ritenuta di giustizia, con reiezione di tutte le altre richieste a titolo di danno emergente e lucro cessante in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto, e comunque in quanto non provate per le ragioni tutte di cui in narrativa.
Spese e compensi di causa rifusi, compresi gli accessori come per legge. 3)In via istruttoria: insiste per l'ammissione delle prove testimoniali formulate nella seconda memoria
183 cpc e non ammesse, a mezzo dei testi indicati, con opposizione alle istanze istruttorie avversarie per le motivazioni indicate nella terza memoria ex art. 183 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 24.10.2022, ritualmente notificato, TT RO conveniva in giudizio l'Istituto Vendite Giudiziarie del Trentino S.r.l., chiedendo, nel merito in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella mancata consegna dei beni acquistati / aggiudicati dall'attore, meglio indicati in premessa e, per gli effetti, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 2.920,00, oltre al valore – da determinarsi della cappa centrale con tubazione e motore esterno a titolo di rifusione del prezzo di acquisto dei beni de quibus, nonché dell'importo di € 10.650,00, oltre IVA, a titolo di ristoro del danno patito dall'attore con riferimento al valore commerciale dei beni per cui è causa ed € 1.260,00 a titolo di spese legali per il procedimento di negoziazione assistita;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'attore a sostegno delle domande anzidette: 1) che lo stesso si aggiudicava i beni meglio descritti nei documenti n. 0049/8B/C dd. 04.05.2021, n. 0060/8B/C dd. 10.05.2021 e n. 0067/8b/C dd. 18.05.2021 posti in vendita giudiziale “on-line”, nell'ambito della procedura fallimentare n. 35/2020 R.F. Trib. EN, lotto IVG n. 206/2021 (v. docc. 1-2-3);
2) che in data 19.05.2021, a seguito di accordi intercorsi tra l'Istituto Vendite Giudiziarie del Trentino s.r.l. e tale AC CA, incaricato dall'TT, si provvedeva al ritiro di detti beni;
3) che tale NI CO, incaricato del ritiro recatosi in loco unitamente a NI NO, ad EL AM e a due collaboratori della ditta “TC Service 2” adibiti al trasporto, procedeva all'individuazione dei beni acquistati, congiuntamente a DI RE, incaricato da I.V.G. del Trentino s.r.l., 4) che in tale occasione NI CO, unitamente a DI RE, nell'applicare su ciascun bene aggiudicato dall'TT un pezzo di pagina 2 di 9
nastro adesivo cartonato, constatava che alcuni beni erano in stato di avanzato disfacimento o incompleti, tanto da essere privi di valore economico od utilità, come la “cappa centrale con tubazione e motore esterno”, di cui alla bolletta ministeriale n. 0067/8B/C, rinvenuta comunque priva di motore esterno, oltre che con le tubature distaccate e pertanto del tutto inservibile, ovvero immediatamente dichiarati come mancanti dallo stesso personale IVG in loco;
5) che inoltre venivano ricercati vanamente i colli meglio descritti alla pag. 2 dell'atto di citazione;
6) che in tale contesto NI CO assisteva alle rimostranze di altra persona, la quale dichiarava di non aver rinvenuto un compendio di stecche da biliardo, aggiudicate nell'ambito della medesima procedura;
7) che, ultimato il carico, NI CO trasportava il medesimo presso l'Ippodromo “La Ghirlandina” di Modena, ove giungeva nella giornata dd. 20.05.2021;
8) che in tale sede i beni venivano scaricati e veniva verificata l'assenza dei colli anzidetti, così come riferito dall'attore e dai suoi incaricati all'Istituto Vendite Giudiziarie del Trentino s.r.l.;
9) che solo in data 29.06.2021 l'Istituto Vendite Giudiziarie del Trentino s.r.l., a seguito di numerosi solleciti telefonici da parte dell'attore e dei suoi incaricati, negava con PEC ogni addebito, fornendo una ricostruzione dei fatti parziale ed erronea (v. all. 4);
10) che in data 13.07.2021, tramite i propri legali, l'TT contestava l'inadempimento dell'Istituto Vendite Giudiziarie del Trentino S.r.l., formulando una prima richiesta di danni (v. doc. 5);
11) che seguiva uno scambio di comunicazioni tra le parti (v. doc. 6), da cui emergeva una generica assicurazione da parte dell'Istituto convenuto circa la disponibilità a contattare il curatore fallimentare, onde verificare la presenza dei beni mancanti presso i locali del Fallimento;
12) che in data 12.11.2021, stante la inutilità della ricerca dei beni mancanti, l'attore inoltrava invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita (v. doc.7), accolto dall'attuale convenuto;
13) che all'esito di detta procedura, consistita in un unico incontro in data 22.02.2022 tenutosi con modalità telematiche, le parti prendevano atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo (v. doc. 8);
14) che con il fallimento del tentativo di negoziazione assistita si constatava la definitiva perdita dei beni di cui al punto 5), sottoposti alla custodia di parte convenuta.
Costituitasi con comparsa dd. 31.01.2023 l'Istituto Vendite Giudiziarie del Trentino S.r.l. rappresentava: 1) che con provvedimento in data 05.04.2021 il giudice delegato nella procedura fallimentare n. 35/2020 autorizzava il curatore fallimentare a vendere parte dei beni mobili di proprietà della azienda fallita Gigajoy S.r.l. con sede in EN, ma la cui azienda veniva esercitata in un immobile di Bolzano, di proprietà di terzi, mediante l'IVG di EN;
2) che il curatore fallimentare, che aveva individuato detti beni quali: “l'arredamento della cucina degli uffici, la ludoteca dei bambini, le attrezzature e gli arredi delle escape room e dell'area laser game”, riferiva al G.D. che IVGT S.r.l. aveva effettuato un sopralluogo dei beni depositati, in ordine ai quali gli aveva inviato una stima allegata all'istanza di vendita (v. doc. 1);
3) che l'TT si aggiudicava i beni di proprietà del fallimento posti all'asta il 04.05.2021, 10.05.2021 e 18.05.2021, pagando i corrispettivi dovuti (v. docc.
2-3-4);
4) che le tre bolle ministeriali emesse da IVGT S.r.l. in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA TT RO n. Modena il 02.12.1966, ivi residente in Corso Cavour n. 38 (C.F. [...]), rappresentato, assistito e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, tanto congiuntamente, quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Silvia Berni (C.F. [...]) e
Stefano Ruggeri (C.F. [...]), entrambi del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona degli stessi, in (42124) Reggio Emilia – Via P.C. Cadoppi n. 6;
ATTORE
CONTRO
Istituto Vendite Giudiziarie del Trentino S.r.l., con sede in 38123 EN – Via Stella n. 5 (P. IVA /
C.F. 02239880228), in persona del legale rappresentante pro tempore signor Danilo DI con il proc dom. avv. Silva Fronza (c.f. [...]), del Foro di EN, con studio in Via Dogana. N.
1, 38122 EN, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
IN PUNTO: responsabilità contrattuale / extracontrattuale;
risarcimento danni. CONCLUSIONI DELL'ATTORE In via pregiudiziale di rito
-reiterate tutte le eccezioni in ordine all'ammissibilità della prova testimoniale di parte convenuta già assunta all' udienza dd. 09.10.2023, formalizzata in atti e all' udienza medesima, si insiste per l'ammissione di C.T.U. volta all'individuazione, previa visione della documentazione versata in atti ed effettuati gli opportuni accertamenti, del valore commerciale dei beni per cui è causa, oltre all'individuazione del valore della “cappa centrale con tubazione e motore esterno” (lotto venduto, come detto, “a corpo”), richiesta da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc.
Nel merito in via principale
-accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le argomentazioni dedotte in atti, la responsabilità di parte convenuta nella mancata consegna dei beni acquistati / aggiudicati dal Dott. RO TT, meglio elencati in premessa e, conseguentemente, condannare ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DEL
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TRENTINO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore comunque denominato, al pagamento in favore dell'odierno attore dell'importo di € 2.920,00 cui dovrà aggiungersi il valore della cappa centrale con tubazione e motore esterno – valore da determinarsi, poiché il lotto è stato venduto
“a corpo” – oltre IVA e diritti di vendita come per legge, a titolo di refusione del prezzo di acquisto dei beni de quibus, il tutto maggiorato di interessi nella misura legale dalla domanda al saldo, nonché €
10.650,00 oltre IVA come per legge, a titolo di ristoro del danno patito dall'istante con riferimento al valore commerciale dei beni per cui è causa ed € 1.260,00 (maggiorati di Spese Generali 15%, IVA e CPA come per legge), a titolo di spese legali per il procedimento di negoziazione assistita, ovvero a quelle diverse somme, maggiori o minori, che venissero ritenute dovute o di giustizia.
In ogni caso
-con integrale vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre a 15% spese generali, 4%
C.P.A., 22% IVA, come per legge. CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
1)in via principale di merito: respingersi le domande avversarie formulate in atto di citazione in quanto destituite di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa;
2)in via subordinata di merito: in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni in via principale, respingere le richieste così come formulate in atto di citazione, contenendole, semmai, in via di assoluto subordine, nell'importo di € 2.920,00 o in quella diversa minor somma ritenuta di giustizia, con reiezione di tutte le altre richieste a titolo di danno emergente e lucro cessante in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto, e comunque in quanto non provate per le ragioni tutte di cui in narrativa.
Spese e compensi di causa rifusi, compresi gli accessori come per legge. 3)In via istruttoria: insiste per l'ammissione delle prove testimoniali formulate nella seconda memoria
183 cpc e non ammesse, a mezzo dei testi indicati, con opposizione alle istanze istruttorie avversarie per le motivazioni indicate nella terza memoria ex art. 183 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 24.10.2022, ritualmente notificato, TT RO conveniva in giudizio l'Istituto Vendite Giudiziarie del Trentino S.r.l., chiedendo, nel merito in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta nella mancata consegna dei beni acquistati / aggiudicati dall'attore, meglio indicati in premessa e, per gli effetti, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di € 2.920,00, oltre al valore – da determinarsi della cappa centrale con tubazione e motore esterno a titolo di rifusione del prezzo di acquisto dei beni de quibus, nonché dell'importo di € 10.650,00, oltre IVA, a titolo di ristoro del danno patito dall'attore con riferimento al valore commerciale dei beni per cui è causa ed € 1.260,00 a titolo di spese legali per il procedimento di negoziazione assistita;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'attore a sostegno delle domande anzidette: 1) che lo stesso si aggiudicava i beni meglio descritti nei documenti n. 0049/8B/C dd. 04.05.2021, n. 0060/8B/C dd. 10.05.2021 e n. 0067/8b/C dd. 18.05.2021 posti in vendita giudiziale “on-line”, nell'ambito della procedura fallimentare n. 35/2020 R.F. Trib. EN, lotto IVG n. 206/2021 (v. docc. 1-2-3);
2) che in data 19.05.2021, a seguito di accordi intercorsi tra l'Istituto Vendite Giudiziarie del Trentino s.r.l. e tale AC CA, incaricato dall'TT, si provvedeva al ritiro di detti beni;
3) che tale NI CO, incaricato del ritiro recatosi in loco unitamente a NI NO, ad EL AM e a due collaboratori della ditta “TC Service 2” adibiti al trasporto, procedeva all'individuazione dei beni acquistati, congiuntamente a DI RE, incaricato da I.V.G. del Trentino s.r.l., 4) che in tale occasione NI CO, unitamente a DI RE, nell'applicare su ciascun bene aggiudicato dall'TT un pezzo di pagina 2 di 9
nastro adesivo cartonato, constatava che alcuni beni erano in stato di avanzato disfacimento o incompleti, tanto da essere privi di valore economico od utilità, come la “cappa centrale con tubazione e motore esterno”, di cui alla bolletta ministeriale n. 0067/8B/C, rinvenuta comunque priva di motore esterno, oltre che con le tubature distaccate e pertanto del tutto inservibile, ovvero immediatamente dichiarati come mancanti dallo stesso personale IVG in loco;
5) che inoltre venivano ricercati vanamente i colli meglio descritti alla pag. 2 dell'atto di citazione;
6) che in tale contesto NI CO assisteva alle rimostranze di altra persona, la quale dichiarava di non aver rinvenuto un compendio di stecche da biliardo, aggiudicate nell'ambito della medesima procedura;
7) che, ultimato il carico, NI CO trasportava il medesimo presso l'Ippodromo “La Ghirlandina” di Modena, ove giungeva nella giornata dd. 20.05.2021;
8) che in tale sede i beni venivano scaricati e veniva verificata l'assenza dei colli anzidetti, così come riferito dall'attore e dai suoi incaricati all'Istituto Vendite Giudiziarie del Trentino s.r.l.;
9) che solo in data 29.06.2021 l'Istituto Vendite Giudiziarie del Trentino s.r.l., a seguito di numerosi solleciti telefonici da parte dell'attore e dei suoi incaricati, negava con PEC ogni addebito, fornendo una ricostruzione dei fatti parziale ed erronea (v. all. 4);
10) che in data 13.07.2021, tramite i propri legali, l'TT contestava l'inadempimento dell'Istituto Vendite Giudiziarie del Trentino S.r.l., formulando una prima richiesta di danni (v. doc. 5);
11) che seguiva uno scambio di comunicazioni tra le parti (v. doc. 6), da cui emergeva una generica assicurazione da parte dell'Istituto convenuto circa la disponibilità a contattare il curatore fallimentare, onde verificare la presenza dei beni mancanti presso i locali del Fallimento;
12) che in data 12.11.2021, stante la inutilità della ricerca dei beni mancanti, l'attore inoltrava invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita (v. doc.7), accolto dall'attuale convenuto;
13) che all'esito di detta procedura, consistita in un unico incontro in data 22.02.2022 tenutosi con modalità telematiche, le parti prendevano atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo (v. doc. 8);
14) che con il fallimento del tentativo di negoziazione assistita si constatava la definitiva perdita dei beni di cui al punto 5), sottoposti alla custodia di parte convenuta.
Costituitasi con comparsa dd. 31.01.2023 l'Istituto Vendite Giudiziarie del Trentino S.r.l. rappresentava: 1) che con provvedimento in data 05.04.2021 il giudice delegato nella procedura fallimentare n. 35/2020 autorizzava il curatore fallimentare a vendere parte dei beni mobili di proprietà della azienda fallita Gigajoy S.r.l. con sede in EN, ma la cui azienda veniva esercitata in un immobile di Bolzano, di proprietà di terzi, mediante l'IVG di EN;
2) che il curatore fallimentare, che aveva individuato detti beni quali: “l'arredamento della cucina degli uffici, la ludoteca dei bambini, le attrezzature e gli arredi delle escape room e dell'area laser game”, riferiva al G.D. che IVGT S.r.l. aveva effettuato un sopralluogo dei beni depositati, in ordine ai quali gli aveva inviato una stima allegata all'istanza di vendita (v. doc. 1);
3) che l'TT si aggiudicava i beni di proprietà del fallimento posti all'asta il 04.05.2021, 10.05.2021 e 18.05.2021, pagando i corrispettivi dovuti (v. docc.
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