Trib. Busto arsizio, sentenza 17/01/2024, n. 72
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Testo completo
N. R.G. 5237/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.5237/22 R.G., promossa da MA LV, difeso da avv. Morlacchi ATTORE
contro
Pizzamorefantasia s.n.c. di Di IO MA SE e ER SE, in persona del l.r. p.t., difesa da avv. Brugnoni CONVENUTA Ragioni in fatto e in diritto della decisione All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale che precede, Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa, OSSERVA MA LV, dopo aver esposto
- che, per mera distrazione, dopo aver prenotato il 5.9.2021 a proprio nome e aver consumato la stessa sera una cena, unitamente alla moglie e altre due persone, presso il ristorante pizzeria Pizzamorefantasia (di seguito Pizzeria), aveva dimenticato di pagare il conto, pari ad €62,00;
- che intorno alle ore 14.30 del 6.9.2021 sulla pagina Facebook della Pizzeria era stato pubblicato un post dal contenuto diffamatorio nei propri confronti (“La nostra pizza è talmente buona che va letteralmente a ruba! Vi presentiamo i signori MA che ieri sera arrivati in scooter e vespa, hanno avuto il piacere di cenare nel nostro locale e sgattaiolare via senza pagare… A noi la cosa fa molto ridere, e volevamo condividerla con voi Attendi alla nuova banda bassotti nel legnanese! Piacere di avervi conosciuti e alla prossima!”), corredato da foto che lo ritraevano, post che veniva rimosso alle ore 15.40 circa;
- che tale post era stato condiviso da altre persone e commentato da utenti della rete sulla pagina Facebook della Pizzeria;
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- di aver contattato il Di IO, titolare della Pizzeria, intorno alle ore 16,00 dello stesso giorno riferendogli che sarebbe andato a pagare il conto in serata, conto non pagato la sera precedente per mera distrazione, e chiedendogli di pubblicare una rettifica al post, che il Di IO negava di pubblicare;
- che la stessa sera la propria moglie si era recata a pagare il conto e aveva chiesto al Di IO di procedere alla richiesta rettifica, ma nuovamente quest'ultimo si era rifiutato;
- di non aver autorizzato la pubblicazione di proprie foto, che peraltro avevano leso la propria immagine;
ha convenuto in giudizio la Pizzamorefantasia s.n.c. di Di IO MA SE e ER SE, in persona del l.r. p.t., al fine di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito dell'illegittima pubblicazione di proprie immagini nonché del danno derivante dalla lesione della propria reputazione scaturito dal contenuto del post a corredo della pubblicazione delle foto citate. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita Pizzamorefantasia s.n.c. di Di IO MA SE e ER SE in persona del l.r. p.t. (di seguito Pizzeria) e ha chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate sia in relazione all'an sia al quantum debeatur, ritenendo non lesivo il post pubblicato
- e subito rimosso - e comunque non riferibile ad un preciso soggetto - indicato dal solo cognome, peraltro diffuso nella zona di GN -, ed infine la non riconoscibilità dell'attore nelle foto pubblicate. Trattata la causa, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., falliti i tentativi di conciliazione bonaria della lite e ritenuta la vertenza matura per la decisione, la causa era rinviata all'udienza del 17.1.2024 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.. Ritiene il giudice che la domanda dell'attore sia pro parte fondata, e, pertanto, possa essere accolta nei limiti di seguito indicati. In limine litis risulta evidente la competenza di questo giudice stante il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale posto dall'art. 75 c.p.p., essendo consolidata l'interpretazione della giurisprudenza circa l'indipendenza dei due processi e la mancanza di qualsiasi pregiudizialità, logica o giuridica, tra i due giudizi, con l'unica eccezione data dalla sospensione necessaria del giudizio civile se l'azione sia stata ivi proposta dopo che sia già intervenuta la costituzione di parte civile nel processo penale (circostanza che non riguarda la fattispecie concreta esaminata). Premesso che la presente controversia concerne la richiesta di risarcimento del preteso danno patito dall'attore a seguito di illegittima pubblicazione sulla pagina Facebook della convenuta di immagini che lo ritraevano nonché del danno derivante dalla lesione della reputazione dello stesso a seguito di pubblicazione di un
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.5237/22 R.G., promossa da MA LV, difeso da avv. Morlacchi ATTORE
contro
Pizzamorefantasia s.n.c. di Di IO MA SE e ER SE, in persona del l.r. p.t., difesa da avv. Brugnoni CONVENUTA Ragioni in fatto e in diritto della decisione All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale che precede, Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa, OSSERVA MA LV, dopo aver esposto
- che, per mera distrazione, dopo aver prenotato il 5.9.2021 a proprio nome e aver consumato la stessa sera una cena, unitamente alla moglie e altre due persone, presso il ristorante pizzeria Pizzamorefantasia (di seguito Pizzeria), aveva dimenticato di pagare il conto, pari ad €62,00;
- che intorno alle ore 14.30 del 6.9.2021 sulla pagina Facebook della Pizzeria era stato pubblicato un post dal contenuto diffamatorio nei propri confronti (“La nostra pizza è talmente buona che va letteralmente a ruba! Vi presentiamo i signori MA che ieri sera arrivati in scooter e vespa, hanno avuto il piacere di cenare nel nostro locale e sgattaiolare via senza pagare… A noi la cosa fa molto ridere, e volevamo condividerla con voi Attendi alla nuova banda bassotti nel legnanese! Piacere di avervi conosciuti e alla prossima!”), corredato da foto che lo ritraevano, post che veniva rimosso alle ore 15.40 circa;
- che tale post era stato condiviso da altre persone e commentato da utenti della rete sulla pagina Facebook della Pizzeria;
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- di aver contattato il Di IO, titolare della Pizzeria, intorno alle ore 16,00 dello stesso giorno riferendogli che sarebbe andato a pagare il conto in serata, conto non pagato la sera precedente per mera distrazione, e chiedendogli di pubblicare una rettifica al post, che il Di IO negava di pubblicare;
- che la stessa sera la propria moglie si era recata a pagare il conto e aveva chiesto al Di IO di procedere alla richiesta rettifica, ma nuovamente quest'ultimo si era rifiutato;
- di non aver autorizzato la pubblicazione di proprie foto, che peraltro avevano leso la propria immagine;
ha convenuto in giudizio la Pizzamorefantasia s.n.c. di Di IO MA SE e ER SE, in persona del l.r. p.t., al fine di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito dell'illegittima pubblicazione di proprie immagini nonché del danno derivante dalla lesione della propria reputazione scaturito dal contenuto del post a corredo della pubblicazione delle foto citate. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita Pizzamorefantasia s.n.c. di Di IO MA SE e ER SE in persona del l.r. p.t. (di seguito Pizzeria) e ha chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate sia in relazione all'an sia al quantum debeatur, ritenendo non lesivo il post pubblicato
- e subito rimosso - e comunque non riferibile ad un preciso soggetto - indicato dal solo cognome, peraltro diffuso nella zona di GN -, ed infine la non riconoscibilità dell'attore nelle foto pubblicate. Trattata la causa, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., falliti i tentativi di conciliazione bonaria della lite e ritenuta la vertenza matura per la decisione, la causa era rinviata all'udienza del 17.1.2024 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.. Ritiene il giudice che la domanda dell'attore sia pro parte fondata, e, pertanto, possa essere accolta nei limiti di seguito indicati. In limine litis risulta evidente la competenza di questo giudice stante il principio di autonomia e di separazione del giudizio civile da quello penale posto dall'art. 75 c.p.p., essendo consolidata l'interpretazione della giurisprudenza circa l'indipendenza dei due processi e la mancanza di qualsiasi pregiudizialità, logica o giuridica, tra i due giudizi, con l'unica eccezione data dalla sospensione necessaria del giudizio civile se l'azione sia stata ivi proposta dopo che sia già intervenuta la costituzione di parte civile nel processo penale (circostanza che non riguarda la fattispecie concreta esaminata). Premesso che la presente controversia concerne la richiesta di risarcimento del preteso danno patito dall'attore a seguito di illegittima pubblicazione sulla pagina Facebook della convenuta di immagini che lo ritraevano nonché del danno derivante dalla lesione della reputazione dello stesso a seguito di pubblicazione di un
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