Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 9
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di ConSIlio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1595/2024 R.G., avente ad oggetto: cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto

TRA
, nata a [...] il [...] (CF: PA
ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele II n. 17, piano 4, C.F._1 int. 14, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rosaria Esposito presso la quale elettivamente domicilia in Massa Lubrense alla via Spina n. 1, presso lo studio di quest'ultima;

E

, nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele II n. 17, piano 4, C.F._2 int. 14, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuliano Andrea Scarica presso il quale elettivamente domicilia in Sorrento alla via Santa Lucia n. 13, presso lo studio di quest'ultimo;

RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate, così come modificate con scrittura sottoscritta da entrambi i coniugi, e per autentica dai difensori, allegata alle note di trattazione scritta depositate in data 11.10.2024 in sostituzione dell'udienza del 15.10.2024, ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine di sei mesi dalla prima udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione Il P.M. con parere del 20.11.2024 ha concluso chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con ricorso congiunto depositato il 26 luglio 2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate in ricorso ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Castellammare di Stabia in data 30.06.1980 e che dalla loro unione era nata in data [...] in San Felice a [...] una sola figlia, , maggiorenne Persona_1 ed economicamente indipendente;
che l'unione un tempo felice, si era deteriorata tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune;
che la residenza familiare era stata fissata dai coniugi in Castellammare di Stabia, al Corso Vittorio Emanuele II n. 17, piano 4, int 14 presso un immobile di proprietà della
mentre il era proprietario di altro immobile, adiacente a PA CP_1 quello di proprietà della moglie, identificato nel NCEU al foglio 8 p.lla 204 sub 108A;
che il era titolare di un'attività di ristorazione con un reddito imponibile CP_1 annuo di 11.000,00 euro, come da dichiarazioni allegate, mente la era PA casalinga e non era percettrice di alcun reddito;
che l'unica figlia della coppia
, era coniugata ed aveva raggiunto la piena indipendenza economica. Per_1
Nominato il giudice delegato alla trattazione della controversia e disposta con decreto del 12.09.2024 la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in conformità alla richiesta congiunta formulata dalle parti in ricorso, con note di trattazione depositate in data 11.10.2024 in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2024, le parti dichiaravano di non volersi conciliare e confermavano la volontà di volersi separare e successivamente divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come emendate nella separata scrittura dagli stessi sottoscritta, e dai rispettivi difensori per autentica, a parziale modifica del punto 2) del ricorso;
il giudice delegato, dato atto di quanto sopra, con ordinanza del 15.11.2024 rimetteva la causa al collegio per l'omologa. Il Pm con parere depositato in data 20.11.2024 ha concluso in senso favorevole all'omologa della separazione 2. La domanda è ammissibile e fondata. Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio. L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o
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