Trib. Bari, sentenza 10/03/2025, n. 952

TRIB Bari
Sentenza
10 marzo 2025
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TRIB Bari
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 10/03/2025, n. 952
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 952
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9330/2023 R.G. promossa da:
D'EL MI, rappresentato e difeso dall'avv.ACQUAVIVA NICOLA giusta procura in atti
RICORRENTE

contro

:
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI - ASL BA rappresentato e difeso dall'avv
A.Faretra giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: rivendicazione differenze retributive per mansione superiore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 7.8.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente dell'Asl Bari, con la qualifica di ausiliario specializzato, dal

1.3.2012 in servizio presso il po San Paolo di Bari, esponeva di essere inquadrato nella categoria A, ma di aver svolto mansioni rientranti nella categoria BS quale operatore socio sanitario.
Chiedeva pertanto che la azienda convenuta, previo riconoscimento del inquadramento superiore, fosse condannata al pagamento della somma dovuta a titolo di differenze retributive quale differenza tra la qualifica posseduta e quella rivendicata.
L'Asl Ba si costituiva in giudizio, contestava in fatto e diritto quanto sostenuto dal ricorrente, e concludeva per il rigetto del ricorso.


Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Deve, innanzitutto, osservarsi che nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novellazione del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all' art. 25 del secondo decreto. Peraltro il sesto comma è stato modificato dall' art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 ed il conseguente tenore dell'art. 56 citato è stato riprodotto dall' art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165
, così come modificato di recente dall'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
La normativa in esame ha riconfermato anche nell'ambito nel nuovo regime del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui lo “esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (...)” (art. 52, ultima parte del primo comma).
Invece, quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 52 contiene due diversi ordini di disposizioni.
In primo luogo, si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. In secondo luogo, si prende in considerazione l'ipotesi dell'assegnazione "a mansioni proprie di una qualifica superiore" al di fuori delle condizioni previste dalle precedenti disposizioni, per stabilire da un lato la nullità di detta assegnazione e dall'altro il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (si precisa che in quest'ultima disposizione l'espressione “qualifica superiore” ha valore generico e omnicomprensivo, nel senso che non va intesa quale “qualifica immediatamente superiore”, espressione utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori;
una diversa conclusione non è giustificata né dalla lettera della disposizione in esame, né dalla sua ratio, che è quella di assicurare comunque
al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all' art. 36 Cost., cfr. Cass., sez, Lav. n. 20692/04).
Fatta tale premessa, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, nelle vertenze tese ad ottenere il riconoscimento di qualifica superiore, ha più volte stabilito che il procedimento logico giuridico, che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive. Deve cioè accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte, individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103
c.c.
, la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
L'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, che nei casi di datore di lavoro pubblico comporterà esclusivamente
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