Trib. Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 206
Sentenza
21 gennaio 2025
Sentenza
21 gennaio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 8165/2021 R.G.,
TRA
OL VA AS,
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Russo e Biagio Corlianò, procuratori domiciliatari;
- attrice -
CONTRO
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO,
Rappresentato e difeso dall'avv. Annarita Mancarella, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente RO OV AL conveniva in giudizio il Comune di
Castrignano del Capo al fine di ottenere ex artt. 2051 – 2043 c.c. il risarcimento dei danni patrimoniali e non riportati nel corso del sinistro avvenuto il 24.08.2019 alle ore 10.40 “…mentre percorreva a bordo della propria bicicletta, il lungomare Cristoforo Colombo nel centro abitato di Santa Maria di Leuca, frazione di
Castrignano del Capo, allorquando cadeva rovinosamente a terra…accadeva infatti che la sig.ra RO incappasse con la ruota della bicicletta in una buca presente sul fondo stradale dissestato e sconnesso, fonte di insidia e trabocchetto. Detta buca nata dall'evidente assenza di manutenzione da parte del Comune, come da foto scattate in loco, risultava parzialmente occultata dalla presenza di un'auto in sosta, in prossimità della stessa, oltre che da carte e rifiuti vari;”.
Con comparsa depositata in data 07.01.2022 si è costituito in giudizio l'ente convenuto contestando gli addebiti della invocata responsabilità.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 20.06.2023 il Tribunale ha ammesso i mezzi di prova articolati dalle parti, alla cui assunzione ha proceduto all'udienza del
17.10.2023.
Successivamente, con ordinanza del 23.10.2022 ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio nominando il dott. Mazzeo Giampaolo, al quale ha conferito l'incarico di stimare i postumi residuati all'attrice nel sinistro per cui è causa.
All'esito della discussione orale della causa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda meriti accoglimento.
La norma ex art. 2051 c.c. invocata in via principale introduce una forma di responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Il fondamento di tale responsabilità dev'essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Tale responsabilità ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Recentemente e del tutto esaustivamente è stato riepilogato da Cassazione civile sez. III, 27/04/2023,
n.11152, anche all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite Cassazione civile sez. un., 30/06/2022,
n.20943, il cd. “statuto della responsabilità del custode”: “Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., abbia natura oggettiva, come affermato da questa sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse