Trib. Castrovillari, sentenza 26/06/2024, n. 1308

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 26/06/2024, n. 1308
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 1308
Data del deposito : 26 giugno 2024

Testo completo

R.G. n. 5100 / 2018
Cui sono riuniti i NN. 3168 e 2418 del 2020 RGN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
LA AN, con l'Avv. CARUSO SALVATORE
parte ricorrente
CONTRO
I.N.P.S. DI ROSSANO, con l'Avv. VARANI MANUELA LINI RICCARDO
([...]) CORSO CALABRIA (C/O SEDE INPS) CASTROVILLARI;

RL MI ([...]) CORSO CALABRIA C/O AGENZIA INPS 87012
CASTROVILLARI;
;


Parte resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con gli atti introduttivi dei giudizi successivamente riuniti LA AN ha convenuto in giudizio INPS.
Parte ricorrente ha descritto di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola "De
LU CE", con contratti di lavoro a tempo determinato come bracciante agricola, negli anni dal 2013 al 2017, per un numero rispettivo di 52 giornate annue negli anni
2013, 2014 e 2015 e di 51 giornate annue negli anni 2016 e 2017;
ha lamentato
l'illegittimità delle richieste restitutorie delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2013, 2014 e 2015 nonché a titolo indennità di malattia e maternità per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;
ha dedotto, altresì, l'infondatezza del provvedimento di diniego dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017 in ragione dell'iscrizione nella gestione dei Coltivatori Diretti.
Proposti plurimi ricorsi amministrativi, non ricevendo risposta, la ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento del diritto a trattenere le indennità percepite e del diritto alla corresponsione della prestazione previdenziale negata.
Costituitosi, l'Istituto ha eccepito, nei vari scritti difensivi, l'inammissibilità delle domande ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, l'improponibilità dell'azione giudiziaria per omessa previa presentazione delle relative domande amministrative e l'improcedibilità dei ricorsi per omessa presentazione dei gravami amministrativi ex art. 443 c.p.c., il difetto di legittimazione passiva, la decadenza dalla proposizione dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 del d.l.

3.2.1970 n. 7
e la prescrizione annuale ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943 n. 138;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande per infondatezza.
Le cause sono state istruite mediante acquisizione di documenti ed espletamento della prova testimoniale.
***
In via preliminare deve essere affermata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'PS di carenza di legittimazione passiva in questi giudizi, atteso che in ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente e del connesso potere di cancellazione, totale o parziale, delle giornate di lavoro dagli elenchi dei braccianti agricoli, inequivocabilmente esercitato proprio per il caso in esame, appare in modo del tutto evidente la legittimazione passiva in capo all'PS in queste controversie promosse per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali connesse al dedotto rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
Attestata la corretta instaurazione del rapporto processuale, giova, altresì, premettere che le domande avanzate da parte ricorrente riguardano esclusivamente la
spettanza delle indennità previdenziali dedotte (disoccupazione agricola, malattia e maternità), non anche l'accertamento dell'illegittimità della propria iscrizione nella gestione lavoratori autonomi, come collaboratrice familiare nell'impresa agricola della madre.
D'altro canto, a siffatta iscrizione d'ufficio si accenna solo in un ricorso (quello afferente al procedimento n. R.G. 5100/2018) e solo nel perimetro della motivazione addotta dall'PS alla base del diniego dell'indennità di disoccupazione agricola per
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