Trib. Milano, sentenza 07/02/2024, n. 1443
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 16672/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 4 maggio 2022 e vertente
TRA
, nato in [...] in data [...] (codice fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Chiara Rossano, ed elettivamente domiciliato in Corbetta (MI), via
Madonna n.5, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] in data [...], (codice fiscale ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Anna Berra ed elettivamente domiciliata in Magenta (MI), via IV Giugno n. 41, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e ;
Parte_1 CP_1
pagina 1 di 14 Per_
2) stabilire a carico del padre un contributo al mantenimento a favore della figlia dell'importo di € 150,00, Org da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_
3) stabilire il pagamento al 50% tra i genitori delle spese straordinarie a favore di ;
CP_
4) stabilire che nessun assegno alimentare debba essere riconosciuto alla sig.ra .”
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE:
“1) Pronunciarsi la cessazione degli effettivi civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
a) Assegnazione casa coniugale alla moglie;
Per_ b) Dichiararsi inammissibile in riferimento alla domanda di affidamento condiviso della figlia , essendo maggiorenne, CP_ c) Disporre un assegno divorzile a carico del di euro 600,00 a favore della entro il 5 di ogni mese, Pt_1 con rivalutazione istat come per legge o almeno conferma dell'importo di € 500,00 come da verbale di separazione consensuale (cfr. doc. 3 fascicolo ;
Pt_1
d) Disporre il mantenimento integrale della figlia o almeno nella misura minima di euro 600 mensili, con CP_ bonifico da versarsi entro il 10 di ogni mese alla SI con rivalutazione istat come per legge, oltre al
100% delle spese extra come da protocollo del Tribunale di Milano;
e) Spese, diritti ed onorari interamente rifusi.
2) Rigettarsi integralmente – salvo la domanda al punto 1) in merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio- le avverse domande, in quanto infondate per le ragioni indicate in atti.
Con osservanza.”
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4 maggio 2022, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in GG (MI) in data 9 aprile 1994 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di GG (MI) al N. 6 dell'anno 1994, Parte II, serie A, altresì trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Magenta (MI) al n. 13 dell'anno 1994, Parte II, serie B) con CP_1 Per_ dalla cui unione sono nati i figli (in data 20 ottobre 1994) e (in data 10 giugno 2001), dal quale si Per_2 era separato consensualmente con verbale del 23 luglio 2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano del
7 ottobre 2020, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi con rito concordatario. Chiedeva, altresì, la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie di € 500,00, che la casa coniugale venisse assegnata alla stessa, l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e visite padre-figlia meglio disposte da questo Tribunale. Inoltre, il ricorrente chiedeva di versare a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la somma mensile di €150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e che invece nessun contributo al mantenimento venisse riconosciuto da ciascuna delle parti in favore dell'altra.
pagina 2 di 14
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status;
chiedeva, CP_1 altresì, di confermare l'assegnazione della casa coniugale a lei, di dichiarare inammissibile la domanda Per_ sull'affidamento condiviso della figlia in quanto maggiorenne, di disporre a suo favore un assegno divorziale a carico del signor di €600,00 o di €500,00 come da verbale di separazione consensuale. Pt_1
Chiedeva, inoltre, l'integrale mantenimento della figlia o di versare alla madre €600,00 al mese per il Per_ mantenimento della figlia , oltre al 100% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 4 ottobre 2022 il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse. All'esito si riservava e a scioglimento della riserva assunta pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITE le parti e i loro difensori;
OSSERVATO che le parti si sono separate con verbale di separazione consensuale del 23 luglio 2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 7 ottobre 2020, con cui hanno concordato l'assegnazione CP_ della casa coniugale sita in Magenta via Marco Polo alla SI la quale ci vivrà insieme alla figlia Per_
, con impegno entro tre mesi dalla omologa a carico del marito di procedere con la costituzione senza corrispettivo monetario dell'usufrutto generale vitalizio in favore della moglie della medesima casa coniugale assegnata alla stessa;
un assegno di mantenimento a carico del marito in favore della moglie nella misura di Per_ 500 € mensile e l'obbligo di provvedere in toto direttamente al mantenimento della figlia maggiorenne ;
OSSERVATO che, in conformità alla richiesta di entrambe le parti, deve essere confermata l'assegnazione della casa ex coniugale alla moglie che ci vive ancora con la figlia Sarà e in favore della quale, in adempimento dell'obbligo previsto in separazione, il marito ha già costituito il diritto di usufrutto generale;
OSSERVATO, altresì, come, con riferimento alle statuizioni economiche, punto nodale della vicenda, allo stato sulla base dei documenti peraltro incompleti e delle deduzioni non risulta essere stata sufficientemente dimostrata alcuna riduzione della situazione reddituale del ricorrente come lamentata a seguito della chiusura del ristorante di famiglia Villa Cigno, avendo il medesimo dichiarato di lavorare alle dipendenze della Pt_1 CP_ società con contratto di lavoro (da aprile 2022 a tempo indeterminato) con una retribuzione di euro 800 già
a far data dal 23 giugno 2020, quindi finanche prima della comparizione delle parti davanti al Pres FF quando ha sottoscritto l'impegno separativo;
lo stesso ha omesso in ricorso di indicare in modo completo i beni immobili di cui risulta comproprietario (per 1/3 con i fratelli), che gli hanno fornito comunque dei redditi da locazione e che ha riferito (senza documentare alcunchè) essere stati recentemente venduti con corrispettivo asseritamente già utilizzato e consumato per vivere e per ripianare l'arretrato accumulato con la moglie, non avendole pagato l'assegno per un anno e mezzo, circostanza contestata dalla moglie medesima;
in particolare lo stesso risulta comproprietario nella misura del 33% di una casa a Comacchio che ha riferito aver venduto al fratello ricevendo l'importo pari ad 1/3 del valore per € 25.000, un'altra casa a Casorezzo venduta sempre al fratello da cui ha ricevuto € 10.000, una casa a Magenta venduta senza aver preso nulla avendo ripianato i debiti del ristorante di famiglia, un altro immobile a Magenta con rendita di 10.000 € al mese con annesso box
pagina 3 di 14 che era la sede del ristorante attualmente vuoto e in attesa di essere venduto con i fratelli, una casa a Magenta affittata con canone di € 450 al mese che divide con i due fratelli , un terreno a Magenta, la casa di 47 mq dove attualmente vive;
i redditi da locazione risultano dichiarati nelle dichiarazioni dei redditi precedenti allegati al ricorso da cui peraltro emergeva un reddito comunque incompatibile con gli stessi oneri assunti in sede di separazione consensuale di talché tali dichiarazioni dei redditi non possono essere considerate del tutto
attendibili, dovendo assumersi i provvedimenti provvisori in parte prescindendo dalle risultanze delle stesse. CP_ Quanto alla SI la stessa continua a lavorare presso la medesima società prima ora Org_2 [...] con un reddito che è rimasto assolutamente invariato, circa 900 euro netti al mese (dal CU 20 risulta un Org_3 reddito di € 15.599, dal CU 2020 di e 15.042), vive nella casa ex coniugale di cui ha ricevuto il diritto di Per_ usufrutto, unitamente alla figlia che attualmente studia il III anno di Università statale Lingue, deve provvedere a tutte le esigenze della figlia e della casa, ricevendo la ragazza direttamente dal padre le somme necessarie per i suoi bisogni personali come da accordo separativo, variando tali somme secondo le indicazioni dello stesso ricorrente nell'ordine di € 400/500, attualmente circa € 300/350 versate direttamente alla ragazza in base alle sue richieste;
RILEVATO, pertanto, che alla luce delle risultanze e di quanto dichiarato in udienza, considerata la rispettiva situazione reddituale ed economica come sopra evidenziata e valorizzata, senza che possano rinvenirsi significative e rilevanti sopravvenienze rispetto a quanto esistente al momento della separazione, fatto salvo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 4 maggio 2022 e vertente
TRA
, nato in [...] in data [...] (codice fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Chiara Rossano, ed elettivamente domiciliato in Corbetta (MI), via
Madonna n.5, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] in data [...], (codice fiscale ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Anna Berra ed elettivamente domiciliata in Magenta (MI), via IV Giugno n. 41, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e ;
Parte_1 CP_1
pagina 1 di 14 Per_
2) stabilire a carico del padre un contributo al mantenimento a favore della figlia dell'importo di € 150,00, Org da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_
3) stabilire il pagamento al 50% tra i genitori delle spese straordinarie a favore di ;
CP_
4) stabilire che nessun assegno alimentare debba essere riconosciuto alla sig.ra .”
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE:
“1) Pronunciarsi la cessazione degli effettivi civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
a) Assegnazione casa coniugale alla moglie;
Per_ b) Dichiararsi inammissibile in riferimento alla domanda di affidamento condiviso della figlia , essendo maggiorenne, CP_ c) Disporre un assegno divorzile a carico del di euro 600,00 a favore della entro il 5 di ogni mese, Pt_1 con rivalutazione istat come per legge o almeno conferma dell'importo di € 500,00 come da verbale di separazione consensuale (cfr. doc. 3 fascicolo ;
Pt_1
d) Disporre il mantenimento integrale della figlia o almeno nella misura minima di euro 600 mensili, con CP_ bonifico da versarsi entro il 10 di ogni mese alla SI con rivalutazione istat come per legge, oltre al
100% delle spese extra come da protocollo del Tribunale di Milano;
e) Spese, diritti ed onorari interamente rifusi.
2) Rigettarsi integralmente – salvo la domanda al punto 1) in merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio- le avverse domande, in quanto infondate per le ragioni indicate in atti.
Con osservanza.”
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4 maggio 2022, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in GG (MI) in data 9 aprile 1994 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di GG (MI) al N. 6 dell'anno 1994, Parte II, serie A, altresì trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Magenta (MI) al n. 13 dell'anno 1994, Parte II, serie B) con CP_1 Per_ dalla cui unione sono nati i figli (in data 20 ottobre 1994) e (in data 10 giugno 2001), dal quale si Per_2 era separato consensualmente con verbale del 23 luglio 2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano del
7 ottobre 2020, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi con rito concordatario. Chiedeva, altresì, la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie di € 500,00, che la casa coniugale venisse assegnata alla stessa, l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e visite padre-figlia meglio disposte da questo Tribunale. Inoltre, il ricorrente chiedeva di versare a titolo di contributo al mantenimento per la figlia la somma mensile di €150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e che invece nessun contributo al mantenimento venisse riconosciuto da ciascuna delle parti in favore dell'altra.
pagina 2 di 14
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status;
chiedeva, CP_1 altresì, di confermare l'assegnazione della casa coniugale a lei, di dichiarare inammissibile la domanda Per_ sull'affidamento condiviso della figlia in quanto maggiorenne, di disporre a suo favore un assegno divorziale a carico del signor di €600,00 o di €500,00 come da verbale di separazione consensuale. Pt_1
Chiedeva, inoltre, l'integrale mantenimento della figlia o di versare alla madre €600,00 al mese per il Per_ mantenimento della figlia , oltre al 100% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 4 ottobre 2022 il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse. All'esito si riservava e a scioglimento della riserva assunta pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITE le parti e i loro difensori;
OSSERVATO che le parti si sono separate con verbale di separazione consensuale del 23 luglio 2020 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 7 ottobre 2020, con cui hanno concordato l'assegnazione CP_ della casa coniugale sita in Magenta via Marco Polo alla SI la quale ci vivrà insieme alla figlia Per_
, con impegno entro tre mesi dalla omologa a carico del marito di procedere con la costituzione senza corrispettivo monetario dell'usufrutto generale vitalizio in favore della moglie della medesima casa coniugale assegnata alla stessa;
un assegno di mantenimento a carico del marito in favore della moglie nella misura di Per_ 500 € mensile e l'obbligo di provvedere in toto direttamente al mantenimento della figlia maggiorenne ;
OSSERVATO che, in conformità alla richiesta di entrambe le parti, deve essere confermata l'assegnazione della casa ex coniugale alla moglie che ci vive ancora con la figlia Sarà e in favore della quale, in adempimento dell'obbligo previsto in separazione, il marito ha già costituito il diritto di usufrutto generale;
OSSERVATO, altresì, come, con riferimento alle statuizioni economiche, punto nodale della vicenda, allo stato sulla base dei documenti peraltro incompleti e delle deduzioni non risulta essere stata sufficientemente dimostrata alcuna riduzione della situazione reddituale del ricorrente come lamentata a seguito della chiusura del ristorante di famiglia Villa Cigno, avendo il medesimo dichiarato di lavorare alle dipendenze della Pt_1 CP_ società con contratto di lavoro (da aprile 2022 a tempo indeterminato) con una retribuzione di euro 800 già
a far data dal 23 giugno 2020, quindi finanche prima della comparizione delle parti davanti al Pres FF quando ha sottoscritto l'impegno separativo;
lo stesso ha omesso in ricorso di indicare in modo completo i beni immobili di cui risulta comproprietario (per 1/3 con i fratelli), che gli hanno fornito comunque dei redditi da locazione e che ha riferito (senza documentare alcunchè) essere stati recentemente venduti con corrispettivo asseritamente già utilizzato e consumato per vivere e per ripianare l'arretrato accumulato con la moglie, non avendole pagato l'assegno per un anno e mezzo, circostanza contestata dalla moglie medesima;
in particolare lo stesso risulta comproprietario nella misura del 33% di una casa a Comacchio che ha riferito aver venduto al fratello ricevendo l'importo pari ad 1/3 del valore per € 25.000, un'altra casa a Casorezzo venduta sempre al fratello da cui ha ricevuto € 10.000, una casa a Magenta venduta senza aver preso nulla avendo ripianato i debiti del ristorante di famiglia, un altro immobile a Magenta con rendita di 10.000 € al mese con annesso box
pagina 3 di 14 che era la sede del ristorante attualmente vuoto e in attesa di essere venduto con i fratelli, una casa a Magenta affittata con canone di € 450 al mese che divide con i due fratelli , un terreno a Magenta, la casa di 47 mq dove attualmente vive;
i redditi da locazione risultano dichiarati nelle dichiarazioni dei redditi precedenti allegati al ricorso da cui peraltro emergeva un reddito comunque incompatibile con gli stessi oneri assunti in sede di separazione consensuale di talché tali dichiarazioni dei redditi non possono essere considerate del tutto
attendibili, dovendo assumersi i provvedimenti provvisori in parte prescindendo dalle risultanze delle stesse. CP_ Quanto alla SI la stessa continua a lavorare presso la medesima società prima ora Org_2 [...] con un reddito che è rimasto assolutamente invariato, circa 900 euro netti al mese (dal CU 20 risulta un Org_3 reddito di € 15.599, dal CU 2020 di e 15.042), vive nella casa ex coniugale di cui ha ricevuto il diritto di Per_ usufrutto, unitamente alla figlia che attualmente studia il III anno di Università statale Lingue, deve provvedere a tutte le esigenze della figlia e della casa, ricevendo la ragazza direttamente dal padre le somme necessarie per i suoi bisogni personali come da accordo separativo, variando tali somme secondo le indicazioni dello stesso ricorrente nell'ordine di € 400/500, attualmente circa € 300/350 versate direttamente alla ragazza in base alle sue richieste;
RILEVATO, pertanto, che alla luce delle risultanze e di quanto dichiarato in udienza, considerata la rispettiva situazione reddituale ed economica come sopra evidenziata e valorizzata, senza che possano rinvenirsi significative e rilevanti sopravvenienze rispetto a quanto esistente al momento della separazione, fatto salvo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi