Trib. Padova, sentenza 25/06/2024, n. 1158

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 25/06/2024, n. 1158
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 1158
Data del deposito : 25 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 3863/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Presidente dott. Alina Rossato Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3863/21 promossa da:
MA NA FO, con il patrocinio dell'avv. Carlo De Simoni;

Attrice contro
PA FO, con il patrocinio degli avv.ti Troi e Augello;

ZI AP, con il patrocinio dell'avv Claudio Michelon
Convenuti
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“1. - In via principale
- relativamente agli immobili (abitazione e terreno) in AL (VI), via A. Fogazzaro n. 14, accertare e dichiarare la simulazione assoluta della c.d. rinuncia abdicativa al diritto di nuda proprietà per la quota di ½ da parte di LF FI a favore del fratello più anziano, LF
IR, e, quindi, del testamento pubblico di LF IR, per la stessa quota, a favore di
LF AO e RO IZ;
per l'effetto, accertare e dichiarare la conseguente assoluta nullità ed inefficacia degli stessi atti con la condanna di LF AO e RO IZ a restituire a LF FI e, quindi, ai suoi eredi il cespite in questione, con i canoni e i profitti, maturati e maturandi, dalla data della c.d. rinuncia abdicativa;

- relativamente agli atti dispositivi delle somme sui conti correnti bancari e postali e nei libretti di risparmio postale da parte di LF FI a favore del figlio LF AO nonché di
RO IZ, accertare e dichiarare la nullità per mancanza dell'atto pubblico previsto per le donazioni;
relativamente ai prelievi effettuati sugli stessi conti correnti bancari postali e libretti di risparmio postale da parte di LF AO e IO SA, accertare e dichiarare l'indebita
sottrazione, in assenza di valido assenso del titolare, LF FI, e, in subordine, la nullità ed inefficacia per mancanza dell'atto pubblico previsto per le donazioni;
in ogni caso, condannarsi conseguentemente LF AO e IO SA e, per essa, l'erede RO IZ a restituire a LF FI e, quindi, ai suoi eredi gli importi in questione, con gli interessi, maturati e maturandi, dalla data degli atti dispositivi e/o degli indebiti prelievi in questione;

2. - In via subordinata accertare e dichiarare che i predetti atti dispositivi su beni immobili e sui conti correnti e/o libretti bancari e/o postali da parte di LF FI in favore di LF AO, RO IZ e
IO SA comportano la lesione della quota riservata a LF IA NA nella successione del padre, LF FI, pari ad 1/3 del relictum e del donatum, compresi i cespiti immobiliari e mobiliari anzidetti;
conseguentemente disporsi la riduzione proporzionale di dette donazioni, dirette e/o indirette, con le modalità stabilite dagli artt. 553 e ss. c.c. e per quanto necessario per integrare la quota riservata di LF IA NA;

3. - Disporsi, quindi, lo scioglimento della comunione ereditaria con la divisione dei cespiti della successione di LF FI, costituiti dai beni immobili e mobili di cui alla denuncia di successione presentata in data 01/08/2019 prot. 19080112011153717 nonché dai beni immobili e mobili come sopra recuperati, con assegnazione ai 2 figli, eredi ex lege, LF AO e LF
IA NA, dei predetti beni in ragione della quota ereditaria di spettanza del 50% ciascuno, facendosi applicazione della collazione di cui agli artt. 741 e ss. c.c., ovvero dovendo il coerede
LF AO imputare nella quota del 50% le donazioni, direttamente ed indirettamente, ricevute in vita dal de cuius;

In ogni caso, con rifusione delle spese del presente giudizio e della mediazione.
In via istruttoria, si insiste per l'assunzione dei mezzi di prova richiesti con le memorie ex art. 183, co. VI°, n.2”
Per LF AO
“Nel merito
In via principale
- Rigettare le domande proposte dall'attrice in via principale e subordinata per le ragioni esposte in narrativa, nonché ordinare la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali svolte dalla signora IA NA LF;

- Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria con divisione dei cespiti della successione di
FI LF, costituiti dai beni mobili ed immobili di cui alla denuncia di successione presentata dalla signora IA NA LF il 01.08.2019, con assegnazione dei predetti beni in ragione della quota ereditaria di spettanza del 50% ciascuno, facendosi applicazione della collazione di cui all'art. 741 e ss. c.c.;

In via subordinata
- Accertare che quanto ricevuto dal signor AO LF dal padre FI LF in forza della successione di quest'ultimo e in forza di eventuali atti dispositivi, mobiliari e immobiliari, compiuti in vita dal signor FI LF, rientra nella quota riservata di spettanza del signor AO
LF e, per l'effetto, rigettare l'azione di riduzione promossa dall'attrice nei confronti del
convenuto, nonché ordinare la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali svolte dalla signora IA NA LF;

- Nella denegata ipotesi in cui venisse accertato che quanto ricevuto dal signor AO LF dal padre FI LF in forza della successione di quest'ultimo e in forza di eventuali atti dispositivi, mobiliari e immobiliari, compiuti in vita dal signor FI LF, superi la quota di riserva di spettanza del signor AO LF, ridurre le asserite donazioni, dirette o indirette, di cui quest'ultimo è stato beneficiario per la sola parte in cui le stesse abbiano ecceduto la quota di riserva spettante al convenuto, nonché ordinare la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali svolte dalla signora IA NA LF.
In ogni caso
Compensi e spese interamente rifusi, oltre a spese generali, C.P.A. ed IVA. “
Per RO IZ
“Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande formulate da parte attrice.
Si chiede darsi luogo alla declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e/o in subordine rigetto delle domande tutte svolte da parte attrice nei confronti del convenuto, ordinandosi la estromissione del sig. RO dalla causa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari “
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione LF IA NA evocava in giudizio il fratello FO
AO e AP IZ rappresentando quanto segue:
che ella è erede ex lege, unitamente al fratello LF AO, del genitore LF FI, deceduto a Padova ab intestato il 26/07/2018;
quanto al relictum all'apertura della successione LF FI il de cuius risultava:
- proprietario per la quota di 2/4 dell'abitazione sita in Cervarese Santa Croce, località
Fossona, via N. Mocenigo n. 19, censita al Catasto Urbano, foglio 8, part. 691, cat. A/7, classe U, vani 7, RC€ 777,27 (doc. 2);

- titolare presso Poste Italiane - Ufficio di Cervarese Santa Croce (PD) di n. 2 libretti nominativi di risparmio: n. 27558534, cointestato con IO SA, con un saldo, alla data del decesso, di € 0,06;
n. 29601081, cointestato con IO SA, con un saldo, alla data del decesso, di € 2.612,24;
da tale libretto di risparmio risultano prelievi anche successivamente al 26/07/2018 da parte di IO SA e LF AO (doc. 3);
- titolare presso Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Torreglia n. 02633, del conto corrente n.
611060, cointestato con i figli, LF IA NA e AO, con un saldo di € 206,28
(doc. 4);
con riferimento a tali cespiti era quindi presentata in data 01/08/2019 prot. 19080112011153717 la denuncia di successione di LF FI (doc. 5);

da una successiva verifica dei conti correnti e libretti postali, anche pregressi, di LF FI, tuttavia, sono emersi dei movimenti rilevanti ed ingiustificati a vantaggio del figlio LF AO nonché di IO SA e del figlio di questa, RO IZ, ovvero:
- conto corrente presso Banca Popolare di Vicenza - Agenzia di AL (VI) n. 533815 intestato a LF IR, TE, AO e FI: LF FI a mezzo assegno circolare del 04/10/2013 ha disposto a favore del figlio LF AO e di RO IZ dell'importo di € 193.500,00, praticamente azzerando la giacenza di detto conto (€ 183,78), poi, in effetti, estinto
(docc. 6-7-8-9);

- conto corrente presso Banca Antonveneta PS - Agenzia di Montemerlo - Cervarese Santacroce
n. 10453.91 intestato a LF FI, IA NA e AO: LF FI in data
30/12/2011 ha effettuato un bonifico dell'importo di € 25.004,00 a favore di RO IZ e
IO SA (doc. 10);
LF FI inoltre , in data 07/07/2015, a mezzo assegno circolare, ha disposto a favore di IO SA l'importo di € 25.000,00 (doc. 11);

- conto corrente presso Antonveneta PS - Agenzia di Montemerlo - Cervarese Santacroce n.
11475.18 intestato a LF FI e IO SA: LF FI a mezzo assegno circolare ha disposto a favore di IO SA in data 07/12/2014 l'importo di €. 10.000,00
(doc. 12);

- libretto di risparmio postale presso Poste Italiane - Ufficio di AL n. 29612480 intestato a
LF FI e IO SA: prelevamento in contanti da parte di IO SA in data
19/08/2014 di € 20.000,00 ed in data 10/03/2015 di € 5.000,00;
vaglia circolare di € 5.003,00 effettuato in data 02/07/2015 da parte di IO SA a favore di RO IZ “causale dono” (docc. 13-14-15);

- libretto di risparmio postale presso Poste Italiane - Ufficio di Cervarese Santa Croce n. 29601081 intestato a LF FI e IO SA: prelevamento in contanti da parte di IO
SA in data 03/07/2015 di € 6.003,00 ed in data 08/04/2017 di € 12.400,00 (doc. 16);
inoltre, LF FI con rogito del notaio dr. Gianpiero Luca di Abano Terme N° 18236 in data 05/02/2015 - c.d. rinuncia abdicativa a diritti reali - ha trasferito gratuitamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 809 c.c. al fratello, LF IR, la nuda proprietà per la quota di ½ sull'immobile (abitazione con terreno di pertinenza) in AL, via Antonio Fogazzaro n. 14, come acquisita per successione testamentaria dalla sorella, LF TE, deceduta l'11/05/2014
(doc. 17);
il fratello LF IR, celibe e più anziano, per successione dalla stessa sorella, era già titolare del diritto di usufrutto sulla stessa quota dell'immobile, per cui per effetto delle c.d. rinuncia abdicativa a suo favore da parte del fratello minore, FI, ne diveniva pieno proprietario;
contestualmente e con lo stesso notaio rogante, LF IR disponeva per testamento pubblico di detto immobile a favore di LF AO e di RO IZ (doc. 18). Trattasi, all'evidenza, di una sequenza di trasferimenti inverosimili utilizzati
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