Trib. Sondrio, sentenza 01/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. R.G. 201/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI IT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 201/2021 promossa da:
BAR BEE DI ST LI & C. S.N.C. (C.F. 00981670144), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI CRISTINA (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN PIETRO, 18 MORBEGNO
ATTORE/I contro
IN AN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
GEROSA MAURIZIO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
NANI, 7 MORBEGNO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati alle note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito
pagina 1 di 10 - accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
45/2021 pronunciato dal Tribunale di Sondrio in data 11.02.2021;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza del diritto di proprietà in capo al signor AN IN dei beni oggetto del predetto decreto, di qualunque altro bene mobile indicato nel ricorso monitorio e nel presente giudizio di opposizione, e di qualunque altro bene mobile presente all'interno dell'immobile locato;
- condannare il signor AN IN, al pagamento, in favore della società opponente, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma III,
c.p.c., per responsabilità processuale aggravata;
- con il favore delle spese e dei compensi di causa.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettate, così giudicare: nel merito: rigettare l'opposizione svolta dalla BA BE di RI EL & C. Snc e con essa tutte le domande svolte in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: accertare e dichiarare comunque il diritto in capo al signor
IN AN alla restituzione dei beni costituenti il ramo d'azienda di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda a rogito notaio Rapella del 27.01.2014 n. 75957
Rep. n. 24041 Racc. e relativo allegato, come indicati ai punti 4 e 5 del ricorso per decreto ingiuntivo ed individuati nel corso dell'istruttoria tramite escussione dei testi,
(cella frigo 4 ante oltre a motore esterno, scalda panini, affettatrice, piatti in legno e minuteria, forno a microonde, cucina rappresentata nella fotografia sub 23C, 5 tavoli interni, 20 sedie, 4 tavoli esterni, 8 panche, bancone rappresentato nelle fotografie sub dc. 23D-E-H e doc. 10, lavandini bancone bar, lavastoviglie e macchina caffè, frigo bar, piani in finto marmo, registratore di cassa, tende, dehor in ferro, e altro) e, per l'effetto, condannare l'opponente alla restituzione degli stessi in favore dell'opposto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
pagina 2 di 10 Si richiamata integralmente il contenuto delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato via pec il 23.02.2021, BA BE di RI EL & C.
s.n.c. (d'ora in poi, BA BE) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 45/2021 emesso dal Tribunale di Sondrio su ricorso di
AN IN per la consegna dei beni costituenti l'azienda individuale omonima.
1.1 Occorre premettere che, nel ricorso monitorio, AN IN esponeva di aver stipulato con tale MA AR in data 27.01.2014 contratto di affitto di ramo di azienda relativo all'attività di bar corrente in Morbegno (SO), via Merizzi n. 6, facente parte della propria azienda individuale omonima. Successivamente, l'affittuario conferiva detto ramo nella neocostituita società BA BE di AR MA & C. s.n.c., di cui poi il 03.01.2017 cedeva le quote agli attuali soci EL RI e NA AR.
Deduceva, inoltre, che il contratto di affitto era scaduto il 31.01.2020 a seguito di propria disdetta.
Processualmente, il ricorrente dava atto di aver depositato ricorso cautelare per la restituzione dei beni aziendali e che lo stesso era stato rigettato in ragione della residualità del rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. rispetto al procedimento monitorio.
1.2 Dal canto suo, parte attrice opponente contestava l'insussistenza del requisito della determinatezza delle cose chieste in restituzione previsto dall'art. 633 c.p.c., genericamente indicate come “frigo bar, mobilio bar, registratore di cassa, frigo alimenti attrezzature cucina” e corredate da fotografie (scattate all'attualità e non al momento della consegna avvenuta nel 2014) e da fatture (relative, però, a beni diversi);
nonché dell'assenza di prova scritta, in quanto l'allegato A al contratto di affitto di ramo
d'azienda conteneva anch'essa un'elencazione generica dei beni. Si doleva, inoltre, della concessione della provvisoria esecutività sul decreto ingiuntivo in assenza dell'allegazione di un pregiudizio concreto nel ritardo.
1.3 Nel merito, evidenziava che il contratto oggetto di causa non poteva qualificarsi, nonostante il nomen iuris, quale contratto di affitto di ramo di azienda.
pagina 3 di 10
Difatti, l'attività di bar e somministrazione di alimenti e bevande era stata intrapresa per la prima volta da MA AR, non essendo mai stata svolta dal ricorrente in proprio, il quale di conseguenza non poteva cedere alcun ramo di azienda avente ad oggetto tale attività. Del resto, risultava dallo stesso contratto che il ramo bar non era operativo;
inoltre, AN IN aveva dichiarato, nel fare domanda presso il
Comune di Morbegno nel 2013, di non avere i requisiti professionali per ottenere
l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. Infine, doveva considerarsi l'irrisorietà del canone pattuito.
Dunque, unico contratto sussistente tra le parti doveva ritenersi quello di locazione, stipulato in pari data con scadenza il 31.01.2026 e i beni dovevano essere riconosciuti come di proprietà di parte attrice essendo stati acquistati e ivi collocati e organizzati in forma di azienda dal proprio dante causa MA AR.
1.4 Pertanto BA BE domandava, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, la revoca dello stesso con vittoria di spese.
2. Con decreto del 24.02.2021 il Giudice dott. Michele Posio, provvedendo inaudita altera parte, accoglieva l'istanza di inibitoria ai sensi dell'art. 649 c.p.c., fissando udienza per la discussione in contraddittorio.
2.1 Con comparsa di risposta depositata il 15.03.2021, si costituiva nel sub- procedimento AN IN chiedendo il rigetto della sospensiva, nonché dando atto di aver volturato a proprio nome l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande facente parte del ramo di azienda e di avere necessità di riprendere l'attività entro 6 mesi, pena la decadenza dell'autorizzazione.
Il convenuto argomentava in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e alla determinatezza dei beni richiesti, comunque producendo ulteriore documentazione fotografica a sostegno.
2.2 All'esito dell'udienza del 18.03.2021, con ordinanza 22.03.2021 il Tribunale confermava il provvedimento assunto inaudita altera parte.
pagina 4 di 10
3. Con comparsa di risposta depositata il 02.09.2021, AN IN si costituiva nel giudizio principale domandando il rigetto dell'opposizione e delle ulteriori domande di parte attrice ovvero, in via subordinata, l'accertamento del diritto alla restituzione dei beni e la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI IT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 201/2021 promossa da:
BAR BEE DI ST LI & C. S.N.C. (C.F. 00981670144), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI CRISTINA (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN PIETRO, 18 MORBEGNO
ATTORE/I contro
IN AN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
GEROSA MAURIZIO (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
NANI, 7 MORBEGNO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati alle note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
Nel merito
pagina 1 di 10 - accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
45/2021 pronunciato dal Tribunale di Sondrio in data 11.02.2021;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza del diritto di proprietà in capo al signor AN IN dei beni oggetto del predetto decreto, di qualunque altro bene mobile indicato nel ricorso monitorio e nel presente giudizio di opposizione, e di qualunque altro bene mobile presente all'interno dell'immobile locato;
- condannare il signor AN IN, al pagamento, in favore della società opponente, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma III,
c.p.c., per responsabilità processuale aggravata;
- con il favore delle spese e dei compensi di causa.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettate, così giudicare: nel merito: rigettare l'opposizione svolta dalla BA BE di RI EL & C. Snc e con essa tutte le domande svolte in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: accertare e dichiarare comunque il diritto in capo al signor
IN AN alla restituzione dei beni costituenti il ramo d'azienda di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda a rogito notaio Rapella del 27.01.2014 n. 75957
Rep. n. 24041 Racc. e relativo allegato, come indicati ai punti 4 e 5 del ricorso per decreto ingiuntivo ed individuati nel corso dell'istruttoria tramite escussione dei testi,
(cella frigo 4 ante oltre a motore esterno, scalda panini, affettatrice, piatti in legno e minuteria, forno a microonde, cucina rappresentata nella fotografia sub 23C, 5 tavoli interni, 20 sedie, 4 tavoli esterni, 8 panche, bancone rappresentato nelle fotografie sub dc. 23D-E-H e doc. 10, lavandini bancone bar, lavastoviglie e macchina caffè, frigo bar, piani in finto marmo, registratore di cassa, tende, dehor in ferro, e altro) e, per l'effetto, condannare l'opponente alla restituzione degli stessi in favore dell'opposto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
pagina 2 di 10 Si richiamata integralmente il contenuto delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato via pec il 23.02.2021, BA BE di RI EL & C.
s.n.c. (d'ora in poi, BA BE) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 45/2021 emesso dal Tribunale di Sondrio su ricorso di
AN IN per la consegna dei beni costituenti l'azienda individuale omonima.
1.1 Occorre premettere che, nel ricorso monitorio, AN IN esponeva di aver stipulato con tale MA AR in data 27.01.2014 contratto di affitto di ramo di azienda relativo all'attività di bar corrente in Morbegno (SO), via Merizzi n. 6, facente parte della propria azienda individuale omonima. Successivamente, l'affittuario conferiva detto ramo nella neocostituita società BA BE di AR MA & C. s.n.c., di cui poi il 03.01.2017 cedeva le quote agli attuali soci EL RI e NA AR.
Deduceva, inoltre, che il contratto di affitto era scaduto il 31.01.2020 a seguito di propria disdetta.
Processualmente, il ricorrente dava atto di aver depositato ricorso cautelare per la restituzione dei beni aziendali e che lo stesso era stato rigettato in ragione della residualità del rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. rispetto al procedimento monitorio.
1.2 Dal canto suo, parte attrice opponente contestava l'insussistenza del requisito della determinatezza delle cose chieste in restituzione previsto dall'art. 633 c.p.c., genericamente indicate come “frigo bar, mobilio bar, registratore di cassa, frigo alimenti attrezzature cucina” e corredate da fotografie (scattate all'attualità e non al momento della consegna avvenuta nel 2014) e da fatture (relative, però, a beni diversi);
nonché dell'assenza di prova scritta, in quanto l'allegato A al contratto di affitto di ramo
d'azienda conteneva anch'essa un'elencazione generica dei beni. Si doleva, inoltre, della concessione della provvisoria esecutività sul decreto ingiuntivo in assenza dell'allegazione di un pregiudizio concreto nel ritardo.
1.3 Nel merito, evidenziava che il contratto oggetto di causa non poteva qualificarsi, nonostante il nomen iuris, quale contratto di affitto di ramo di azienda.
pagina 3 di 10
Difatti, l'attività di bar e somministrazione di alimenti e bevande era stata intrapresa per la prima volta da MA AR, non essendo mai stata svolta dal ricorrente in proprio, il quale di conseguenza non poteva cedere alcun ramo di azienda avente ad oggetto tale attività. Del resto, risultava dallo stesso contratto che il ramo bar non era operativo;
inoltre, AN IN aveva dichiarato, nel fare domanda presso il
Comune di Morbegno nel 2013, di non avere i requisiti professionali per ottenere
l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. Infine, doveva considerarsi l'irrisorietà del canone pattuito.
Dunque, unico contratto sussistente tra le parti doveva ritenersi quello di locazione, stipulato in pari data con scadenza il 31.01.2026 e i beni dovevano essere riconosciuti come di proprietà di parte attrice essendo stati acquistati e ivi collocati e organizzati in forma di azienda dal proprio dante causa MA AR.
1.4 Pertanto BA BE domandava, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, la revoca dello stesso con vittoria di spese.
2. Con decreto del 24.02.2021 il Giudice dott. Michele Posio, provvedendo inaudita altera parte, accoglieva l'istanza di inibitoria ai sensi dell'art. 649 c.p.c., fissando udienza per la discussione in contraddittorio.
2.1 Con comparsa di risposta depositata il 15.03.2021, si costituiva nel sub- procedimento AN IN chiedendo il rigetto della sospensiva, nonché dando atto di aver volturato a proprio nome l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande facente parte del ramo di azienda e di avere necessità di riprendere l'attività entro 6 mesi, pena la decadenza dell'autorizzazione.
Il convenuto argomentava in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e alla determinatezza dei beni richiesti, comunque producendo ulteriore documentazione fotografica a sostegno.
2.2 All'esito dell'udienza del 18.03.2021, con ordinanza 22.03.2021 il Tribunale confermava il provvedimento assunto inaudita altera parte.
pagina 4 di 10
3. Con comparsa di risposta depositata il 02.09.2021, AN IN si costituiva nel giudizio principale domandando il rigetto dell'opposizione e delle ulteriori domande di parte attrice ovvero, in via subordinata, l'accertamento del diritto alla restituzione dei beni e la
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