Trib. Foggia, sentenza 08/01/2025, n. 36

TRIB Foggia
Sentenza
8 gennaio 2025
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TRIB Foggia
Sentenza
8 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 08/01/2025, n. 36
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 36
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del giorno 08/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1279 - 2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
AC UA, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Antonio Cintoli
PARTE RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contributi Gestione Commercianti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 16.2.2022, HI QU proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 34320210001388053000, notificatogli in data 8.1.2022, con il quale gli era stato intimato dall'PS il pagamento della complessiva somma di euro 3.401,11,
a titolo di contributi e relative somme aggiuntive in favore della Gestione Commercianti per il periodo da giugno 2018 a dicembre 2019, in seguito alla sua iscrizione nella predetta Gestione quale legale rappresentante della Beer Start s.r.l. (già Beer Code s.r.l.), avente codice fiscale e partita IVA n. 04144920719 e da lui amministrata dall'1.6.2018 al 20.7.2021.
A sostegno dell'opposizione contestava la fondatezza della pretesa contributiva, deducendo, in particolare, di aver lavorato, dal 31.12.2015 al 4.12.2018, quale impiegato presso la
Ninkasi s.r.l. di Foggia e di aver successivamente prestato, a partire dall'11.1.2019, l'attività di magazziniere presso la società Ibu Beer s.r.l.
Aggiungeva che la Beer Start s.r.l. risultava avere alle proprie dipendenze lavoratori regolarmente assunti ed elencati nel Libro Unico del Lavoro, negando, altresì, di aver direttamente partecipato al lavoro aziendale con i caratteri della prevalenza e dell'abitualità.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese.
L'Istituto convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, resisteva all'opposizione, invocandone il rigetto.
Espletata l'istruttoria orale, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

2. In via preliminare, si osserva che l'opposizione è stata tempestivamente proposta, posto che, a fronte di un avviso di addebito pacificamente notificato in data 8.1.2022, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 16.2.2022, ovvero entro il termine perentorio di quaranta giorni, quale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24, comma 5,
D.lgs. n. 46 del 1999
.
Inconferente risulta, invece, l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'PS ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e ciò in quanto la parte opponente ha contestato solo la fondatezza nel merito della pretesa contributiva, laddove alcuna denuncia di vizio formale è contenuta nel predetto ricorso.

3. Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.

3.1. Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. 23 dicembre 1996, n.
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, l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.);
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n.
5444 del 2013).
Come statuito dalla Suprema Corte (cfr., in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 19273/2018), non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.
Occorre, tuttavia, chiarire che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è a carico dell'PS, tenuto a provare i fatti
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costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002;
Cass., n. 23600 del 2009), devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della
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