Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2024, n. 1623

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2024, n. 1623
Giurisdizione : Trib. Brindisi
Numero : 1623
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

Segue dal verbale di udienza tenuta in data 11/12/2024 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 11/12/2024 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:

rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
MANSUETO GIOVANNI, nel cui studio ha eletto domicilio
ricorrente e
, Controparte_1 rappresentato e difeso dalla Dirigente DI NOIA ANGELA TIZIANA resistente
oggetto: carta docente – legge 107/2015

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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/11/2023,parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, il proprio diritto a percepire l'incentivo carta del docente di € 500,00 annui per gli a.s. 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 con conseguente condanna del
convenuto al pagamento di detta somma. CP_1
Nello specifico, parte istante ha dedotto: - di essere docente a tempo determinato in servizio;
di aver lavorato negli aa.ss. sopra indicati come docente a tempo determinato presso vari istituti scolastici sempre con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche;
- di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di € 500,00 di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 e DPCM 23.09.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). Il costituitosi in giudizio ha concluso per il Controparte_1 rigetto della avversa domanda. All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione, rappresentando che parte istante è attualmente in servizio con contratto a termine sino al 30.6.2025, ed il giudice ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. E' opportuno preliminarmente richiamare la normativa di riferimento così come interpretata alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali pronunciati in ambito nazionale ed europeo. L'art. 63 del CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio". Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali l''art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la Carta elettronica del docente. Nello specifico detta disposizione normativa prevede: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e
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di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...] profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_3
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
[...] dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile". Il ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 Controparte_1 ottobre 2015 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari". L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del 2015, prevede: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
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