Trib. Bari, sentenza 06/09/2024, n. 3744

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 06/09/2024, n. 3744
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 3744
Data del deposito : 6 settembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:

1. DE SIMONE dott. S U - presidente rel. -

2. FNO dott.ssa C – giudice -

3. GUARAGNELLA dott.ssa V - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 13213/2022 R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. A S Parte_1
I come da mandato in calce al ricorso introduttivo
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Pgi Controparte_1
C ed E C con mandato in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 06/05/2024 la causa veniva riservata a sentenza sulle conclusioni rassegnate con apposite note scritte dai procuratori delle parti, ai quali venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
il P.M. concludeva con propria nota del 07/05/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato il 7/11/2022 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con in Controparte_1
Valenzano l'8/09/1994, dalla cui unione erano nati quattro figli: (il 10/02/1996), (il 2/04/2002), Per_1 Per_2
(il 21/07/2006) e (il 29/09/2010). Per_3 Persona_4
A fondamento della domanda deduceva che il Tribunale, con decreto dell'08/06/2021, aveva omologato la loro separazione personale affidando in condiviso le minorenni, regolamentando il suo diritto di visita, assegnando a sua moglie la casa coniugale in comproprietà tra loro, ponendo a suo carico l'obbligo di pagare la rata mensile del mutuo gravante su tale immobile di €
319,57 e di versarle € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minorenni (€ 250,00 per ciascuna), comprensivi degli assegni familiari, oltre al 50% delle spese straordinarie da regolare secondo il protocollo d'intesa siglato con il C.O.A., ed € 350,00 quale assegno di mantenimento;
somme tutte da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT.
Deduceva che nelle more i suoi figli maggiorenni erano divenuti economicamente indipendenti ma continuavano a vivere con sua moglie, la quale non solo aveva instaurato una stabile relazione sentimentale con un altro uomo ma, contravvenendo agli accordi assunti in sede separativa, non si era adoperata per reperire un'occupazione lavorativa.
Aggiungeva di essere brigadiere dei Carabinieri in forza al
Nucleo Radiomobile di Bari, di percepire uno stipendio di circa
€ 1.900,00 mensili e di pagare un canone di locazione di €
460,00 per l'immobile in cui viveva.
Poiché ne sussistevano le condizioni di legge, chiedeva che il
Tribunale adito, emessa la declaratoria invocata, confermasse le condizioni della separazione relativamente all'affidamento delle figlie minorenni, al loro collocamento prevalente con la loro madre ed alla regolamentazione del suo diritto di visita, e
ponesse a suo carico solo l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando a sua moglie € 265,00 per ciascuna figlia, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, ma senza riconoscerle alcun assegno divorzile.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva ritualmente in giudizio e, mentre non si Controparte_1 opponeva alla declaratoria ex adverso invocata, lamentava di non aver mai lavorato durante il matrimonio per imposizione di suo marito e che solo dal dicembre del 2022 aveva cominciato a prestare attività part-time come addetta alle pulizie, percependo circa € 800,00 mensili.
Deduceva che le condizioni economiche di suo marito non erano mutate rispetto all'epoca della separazione e, pertanto, ne chiedeva la conferma con la previsione che l'A.U.U. fosse percepito integralmente da lei e che le fosse attribuito il 40% del T.F.R. spettante a suo marito.
All'udienza del 15/02/2023, sentiti i coniugi e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti riducendo ad € 150,00 mensili l'assegno in favore della resistente e confermando, per il resto, le condizioni regolanti lo stato separativo;
nominava poi il giudice istruttore e disponeva per il prosieguo.
Con memoria integrativa l'attore chiedeva che la rata del mutuo gravante sulla casa ex coniugale fosse ripartita tra i coniugi al 50%;
la convenuta si opponeva.
Senza il compimento di alcuna attività istruttoria - dato che le parti non insistevano per la delibazione delle rispettive richieste di prova -, depositata dall'attore una proposta conciliativa che la convenuta non accettava, all'udienza indicata in epigrafe i difensori precisavano le rispettive conclusioni con apposite note scritte e la causa veniva
assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art.
190 c.p.c.;
il P.M. concludeva con propria nota del 06/05/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal e non opposta dalla è fondata e Pt_1 CP_1 merita accoglimento.

1- Le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti sono pienamente sussistenti.
Invero, dalla copia del decreto di omologa della separazione emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L.
n. 55/2015).
Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale
e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valenzano, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- In ordine ai rapporti tra le parti e rispetto alla prole, devono anzitutto essere revocati i provvedimenti di carattere
personale relativi alla figlia , divenuta maggiorenne Per_3 nelle more.
Quanto alla figlia ancora minorenne, non vi è Persona_4 contestazione tra le parti in merito al suo affidamento condiviso e al suo collocamento prevalente presso sua madre, cui resta assegnata la casa ex coniugale, e, pertanto, vanno confermati i provvedimenti dettati all'udienza del 15/02/2023.
Anche in merito alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il Collegio ritiene di confermare il calendario di visite concordato dalle parti in sede separativa, ad esclusione del pernottamento della minore presso la residenza paterna, che va sospeso almeno fino a quando il non disporrà di un Pt_1 immobile idoneo ad ospitarla.
Del pari, non essendoci contrasto sul punto tra le parti, a far data dal mese di maggio u. s. (quello in cui si tenne l'udienza di precisazione delle conclusioni) il contributo paterno al mantenimento delle sue figlie può essere fissato nella misura complessiva di € 530,00 (metà per ciascuna), così come offerto dall'attore, da rivalutare secondo indici ISTAT, mentre va confermata la ripartizione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie, da regolare secondo il Protocollo d'intesa siglato con il C.O.A.
L'importo suddetto, infatti, si rivela congruo in considerazione sia del fatto che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla genitrice, collocataria prevalente della minorenne e convivente con le due ultimogenite, sia perché sulla gravano maggiori oneri di mantenimento diretto in CP_1 ragione del mancato pernottamento di con suo padre. Persona_4
4.- La domanda della , che ha chiesto il riconoscimento CP_1 in suo favore di un assegno divorzile, va rigettata, sicché quello finora corrispostole va revocato anch'esso dal mese di maggio u.s.
4.1. – E' notorio che la determinazione dell'assegno di divorzio
è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale nel regime di separazione dei coniugi in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diversi sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
L'assegno di divorzio, quindi, quale effetto diretto della relativa pronuncia, deve essere determinato in base a criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, per cui
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