Trib. Palermo, sentenza 11/10/2024, n. 4884
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. F Ma Presidente dott.ssa G G Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15824 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a PALERMO (PA), in data 09/08/2005, elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, VIA GIOVANNI BONANNO, 73 90143 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. TUZZOLINO FRANCESCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a PALERMO (PA), in data 11/03/1972, elettivamente domi- Controparte_1 ciliato in Palermo, PIAZZA V.E. ORLANDO, 27 90138 PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
GRAMMATICO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt.)
Conclusioni delle parti: All'udienza del 19/09/2024 le parti concludevano come da ver- bale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero apponeva un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha agito per ottenere il riconoscimento del suo diritto a Parte_1 percepire da un contributo al suo mantenimento. Controparte_1
A sostegno della domanda ha allegato di essere rimasta orfana di madre nel
Tribunale di Palermo sez. I civile
05.12.2020 e che, a causa della difficile convivenza col padre, a causa della nuova compa- gna del padre e del rapporto della ragazza con l'attuale fidanzato, non accettato dal padre, si era quindi trasferita a casa della nonna materna.
Asserendo che da quel momento il padre le avrebbe versato unicamente quanto rice- vuto dall'Inps a titolo di assegno unico pari all'importo di € 200,00 mensili, diminuito poi a causa della maggiore età ad € 150,00, chiedeva un contributo del padre anche per
l'iscrizione ai corsi per il perfezionamento dell'attività di estetista che attualmente svolge in forma occasionale.
Regolarmente costituitosi in giudizio si è opposto alla doman- Controparte_1 da deducendo che la figlia avrebbe abbandonato il domicilio domestico e avrebbe quindi in- terrotto i rapporti col padre, venendo così meno al dovere di rispetto verso il genitore;
con- testava la debenza di alcuna somma richiamando il principio di autoresponsabilità e la ces- sazione dell'obbligo di mantenimento legale con la maggiore età del figlio.
***
1. MANTENIMENTO DEL FIGLIO Parte_2
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automatica- mente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle con- dizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. Cass.,
08/09/2015, n. 17808;
Cass., 17 novembre 2006, n. 24498;
Cass., 11 gennaio 2007, n.
407).
Segnatamente, è stato ritenuto che l'obbligo perduri indipendentemente dall'età, per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, va fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo, ovvero con l'avviamen- to dei figli ad una professione, ad un'arte, o ad un mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia (Cass. 87 e 124/1962).
La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei ge- nitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. pervenendo ai seguenti principi, più volte ribaditi:
1) il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà uni- versitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in
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una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltan- to) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie
(e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile tra- scuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica