Trib. Velletri, sentenza 12/11/2024, n. 2334
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Testo completo
r.g.6602/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6602/2022 promossa da:
C.F. con il patrocinio dell'avv. RONDONI MARIA Parte_1 C.F._1
AZ
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. MARROCCO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2024.
Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 12.06.2024, le parti hanno inteso accettare la proposta conciliativa formulata dal GI e recante il seguente tenore: “Il tribunale propone in via conciliativa, tenuto conto che la ricorrente beneficia nell'accordo con il resistente interamente dell'assegno unico (pari ad Euro 350,00), l'importo di ulteriori euro 350,00 a carico del padre per il mantenimento dei due figli, oltre spese straordinarie al 50%. Affidamento condiviso e regolamentazione di visita rimesso al tribunale. Le parti accettano la proposta conciliativa. La ricorrente rinuncia alla domanda di addebito e di mantenimento”. Rileva, dunque, il collegio, che la causa debba essere definita sulla scorta dell'accettata proposta conciliativa. Quanto allo stato, inoltre, nessun dubbio che sussistano le condizioni previste dall'art. 151 c.c. per dar luogo alla pronuncia di separazione personale delle parti. Il contegno processuale, caratterizzato da conflittualità, in uno con l'assenza di riconciliazione, conducono il Tribunale a ritenere non più ripristinabile la convivenza tra i coniugi, divenuta intollerabile da tempo. L'affidamento dei figli minori (nato a [...] l'[...]) e (nato a Persona_1 Persona_2 Genzano di Roma in data 5.03.2013) dev'essere disposto in via condivisa ad entrambi i genitori, costituendo esso la regola e non essendosi ravvisati, nel corso del giudizio, elementi significativi di inidoneità genitoriale da parte di alcuno dei genitori.
Quanto al diritto di visita padre figli, al fine di dare continuità alle consuetudini in atto, esso va disposto in conformità alle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale (dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli almeno due pomeriggi la settimana dall'uscita da scuola alle ore 21:30 (dopo cena)