Trib. Parma, sentenza 08/01/2025, n. 14
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Testo completo
N. R.G. 5025/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5025/2019 R.G. promossa da
GAMMA PACK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Giovati, ATTORE contro SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. AS Alinovi, CONVENUTO e CATTOLICA SERVICES SINISTRI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP A R.L. AGENZIA SANTA BRIGIDA CONVENUTI-CONTUMACI
OGGETTO: “Assicurazione contro i danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale, dichiarare tenute e per l'effetto condannare, in via parziaria e/o solidale, la Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop., Cattolica Services Sinistri, società consortile per azioni e Società Cattolica di Assicurazioni soc. coop. Agenzia Santa Brigida, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a rifondere a MM CK spa quanto la stessa ha dovuto corrispondere al sig. VI GH al risarcimento dei danni allo stesso occorsi in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 4 dicembre 2012, da quantificarsi nella somma di € #96.000,00#, o in quell'altra maggiore e minore meglio vista e ritenuta, se del caso anche in via
pagina 1 di 7 equitativa. Oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario.”
Conclusioni per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge, respingere le domande tutte spiegate dall'attrice, MM CK S.p.A., nei confronti di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. siccome infondate, non provate, indimostrate, inammissibili, illegittime o come meglio. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario 15%. Oltre ad IVA e CPA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il 4 dicembre 2012, durante l'attività lavorativa svolta alle dipendenze e presso la ditta MM CK S.p.A. di Langhirano (PR) con mansione di operaio addetto ad una macchina confezionatrice/termosaldatrice, GH DE si procurava un trauma da schiacciamento con ustione del polso e della mano sinistra a causa di un verosimile malfunzionamento dello stesso macchinario. L'infortunio, prontamente denunciato all'INAIL, obbligava il lavoratore ad astenersi dall'attività lavorativa fino al 23.03.2014 e, alla chiusura della pratica infortunistica, veniva riconosciuto al medesimo un danno pari ad € 27.902,67. Non ritenendo congrua la valutazione dell'ente previdenziale, GH DE inoltrava direttamente al datore una richiesta di risarcimento del danno differenziale per € 150.000,00 quantificato in base alla relazione medico-legale Dott. Ravazzini del 22.11.2016. I successivi controlli presso la MM CK S.p.A. da parte del personale ispettivo dell'AUSL sulla macchina confezionatrice “COMIPACK CM80-2N”, alla quale era addetto GH al momento del suo infortunio, evidenziavano che i presidi di sicurezza installati sul macchinario non erano idonei ad evitare il verificarsi di sinistri (verbale di prescrizione P/MM/15/2017). Di questi fatti la ditta informava senza indugio Cattolica Assicurazioni, odierna convenuta, sollecitandone l'intervento e invocando l'operatività della polizza assicurativa contro i rischi derivanti ai propri dipendenti da infortuni sul lavoro o da malattie professionali stipulata per il tramite dell'agente locale (polizza assicurativa n. 440320043382), ma la compagnia assicurativa respingeva le richieste dell'assicurato sostenendo che la responsabilità dell'infortunio fosse da ascrivere alla manovra maldestra e proibita del lavoratore o/e che comunque la percentuale di residuata invalidità permanente rientrasse nell'ambito della franchigia contrattuale prevista dalle condizioni generali di polizza. Nel corso del 2017, la riacutizzazione dei postumi dell'infortunio comportava l'inabilità lavorativa temporanea del lavoratore per un periodo di oltre sei mesi (14 marzo – 29 settembre), all'esito dei quali la visita del medico aziendale certificava la temporanea inidoneità a “conduzione macchinari complessi con necessità di controllo attentivo e regolazioni costanti, guida mezzo movimento merci, lavoro notturno” e la idoneità con limitazioni a “movimentazione manuale carichi e movimenti ripetitivi con limitata necessità di forza in opposizione in presa (pinch) tra I e II dito mano sinistra. Alcune ricadute successive agli interventi di dermoabrasione, riferite al mese di novembre, comportavano un
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nuovo giudizio di idoneità con la prescrizione di “limitare compiti che comportino continua pressione/opposizione con forza del 1° e 2° dito mano sinistra”, protraendo l'assenza del lavoratore fino al gennaio 2018. La sopravvenuta impossibilità a rendere la prestazione lavorativa, nonostante le modifiche organizzative attuate dal datore di lavoro, determinava la ditta ad intimare al lavoratore il licenziamento per giustificato motivo. La cessazione del rapporto tra VI GH e MM CK S.p.A. veniva disciplinata con un accordo conciliativo in sede sindacale sottoscritto in data 25.01.2018, in cui la ditta si impegnava a corrispondere “la somma di € 96.000,00, a transazione della pretesa, avanzata dal lavoratore, di risarcimento dei danni emergenti differenziali di natura non patrimoniale riferibili all'infortunio del 04.12.2012;
la somma di € 3.000,00 a titolo e fine di incentivo all'esodo e, comunque in connessione con il programmato scioglimento del rapporto, allo scopo di prevenire il contenzioso che da essa cessazione potrebbe diversamente scaturire e di acquisire il consenso del Sig. VI alla cessazione medesima” e l'ulteriore somma netta di € 1.000,00
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5025/2019 R.G. promossa da
GAMMA PACK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Giovati, ATTORE contro SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. AS Alinovi, CONVENUTO e CATTOLICA SERVICES SINISTRI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP A R.L. AGENZIA SANTA BRIGIDA CONVENUTI-CONTUMACI
OGGETTO: “Assicurazione contro i danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale, dichiarare tenute e per l'effetto condannare, in via parziaria e/o solidale, la Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop., Cattolica Services Sinistri, società consortile per azioni e Società Cattolica di Assicurazioni soc. coop. Agenzia Santa Brigida, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a rifondere a MM CK spa quanto la stessa ha dovuto corrispondere al sig. VI GH al risarcimento dei danni allo stesso occorsi in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 4 dicembre 2012, da quantificarsi nella somma di € #96.000,00#, o in quell'altra maggiore e minore meglio vista e ritenuta, se del caso anche in via
pagina 1 di 7 equitativa. Oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario.”
Conclusioni per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge, respingere le domande tutte spiegate dall'attrice, MM CK S.p.A., nei confronti di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. siccome infondate, non provate, indimostrate, inammissibili, illegittime o come meglio. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario 15%. Oltre ad IVA e CPA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il 4 dicembre 2012, durante l'attività lavorativa svolta alle dipendenze e presso la ditta MM CK S.p.A. di Langhirano (PR) con mansione di operaio addetto ad una macchina confezionatrice/termosaldatrice, GH DE si procurava un trauma da schiacciamento con ustione del polso e della mano sinistra a causa di un verosimile malfunzionamento dello stesso macchinario. L'infortunio, prontamente denunciato all'INAIL, obbligava il lavoratore ad astenersi dall'attività lavorativa fino al 23.03.2014 e, alla chiusura della pratica infortunistica, veniva riconosciuto al medesimo un danno pari ad € 27.902,67. Non ritenendo congrua la valutazione dell'ente previdenziale, GH DE inoltrava direttamente al datore una richiesta di risarcimento del danno differenziale per € 150.000,00 quantificato in base alla relazione medico-legale Dott. Ravazzini del 22.11.2016. I successivi controlli presso la MM CK S.p.A. da parte del personale ispettivo dell'AUSL sulla macchina confezionatrice “COMIPACK CM80-2N”, alla quale era addetto GH al momento del suo infortunio, evidenziavano che i presidi di sicurezza installati sul macchinario non erano idonei ad evitare il verificarsi di sinistri (verbale di prescrizione P/MM/15/2017). Di questi fatti la ditta informava senza indugio Cattolica Assicurazioni, odierna convenuta, sollecitandone l'intervento e invocando l'operatività della polizza assicurativa contro i rischi derivanti ai propri dipendenti da infortuni sul lavoro o da malattie professionali stipulata per il tramite dell'agente locale (polizza assicurativa n. 440320043382), ma la compagnia assicurativa respingeva le richieste dell'assicurato sostenendo che la responsabilità dell'infortunio fosse da ascrivere alla manovra maldestra e proibita del lavoratore o/e che comunque la percentuale di residuata invalidità permanente rientrasse nell'ambito della franchigia contrattuale prevista dalle condizioni generali di polizza. Nel corso del 2017, la riacutizzazione dei postumi dell'infortunio comportava l'inabilità lavorativa temporanea del lavoratore per un periodo di oltre sei mesi (14 marzo – 29 settembre), all'esito dei quali la visita del medico aziendale certificava la temporanea inidoneità a “conduzione macchinari complessi con necessità di controllo attentivo e regolazioni costanti, guida mezzo movimento merci, lavoro notturno” e la idoneità con limitazioni a “movimentazione manuale carichi e movimenti ripetitivi con limitata necessità di forza in opposizione in presa (pinch) tra I e II dito mano sinistra. Alcune ricadute successive agli interventi di dermoabrasione, riferite al mese di novembre, comportavano un
pagina 2 di 7
nuovo giudizio di idoneità con la prescrizione di “limitare compiti che comportino continua pressione/opposizione con forza del 1° e 2° dito mano sinistra”, protraendo l'assenza del lavoratore fino al gennaio 2018. La sopravvenuta impossibilità a rendere la prestazione lavorativa, nonostante le modifiche organizzative attuate dal datore di lavoro, determinava la ditta ad intimare al lavoratore il licenziamento per giustificato motivo. La cessazione del rapporto tra VI GH e MM CK S.p.A. veniva disciplinata con un accordo conciliativo in sede sindacale sottoscritto in data 25.01.2018, in cui la ditta si impegnava a corrispondere “la somma di € 96.000,00, a transazione della pretesa, avanzata dal lavoratore, di risarcimento dei danni emergenti differenziali di natura non patrimoniale riferibili all'infortunio del 04.12.2012;
la somma di € 3.000,00 a titolo e fine di incentivo all'esodo e, comunque in connessione con il programmato scioglimento del rapporto, allo scopo di prevenire il contenzioso che da essa cessazione potrebbe diversamente scaturire e di acquisire il consenso del Sig. VI alla cessazione medesima” e l'ulteriore somma netta di € 1.000,00
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