Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18551

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18551
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 18551
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Cecilia Pratesi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 42504 del 2021, vertente tra
- nato a [...] in data [...] ( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Vincenzo Ussani d'Escobar e Chiara Magnante, giusta procura in atti;

-ricorrente- contro
- , nata a [...] in data [...] ( ), rappresentata e CP C.F._2 difesa dagli avv.ti Maria Letizia Spasari e Antonio Manganiello, giusta procura in atti;

-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;

-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUIONI: come da note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 05.06.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: in data 18/09/1997 in Roma aveva Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario con la GN (trascritto nei registri degli CP atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1997, atto 01034, Parte II, Serie A05) e dalla loro Per_ unione erano nate le figlie (07/08/1998) e (19/12/2001);
dopo un primo periodo di Per_2 serenità, il matrimonio era entrato in una crisi irreversibile a causa di incompatibilità caratteriali e per il venir meno dell'affectio tra i coniugi;
con decreto di omologazione n. cronol. 30106/2016 del 18/11/2016 (RG n. 30490/2016), il Tribunale di Roma aveva pronunciato la separazione personale, recependo le condizioni concordate tra le parti (affido condiviso della figlia ancora minorenne
collocata presso la madre nella casa coniugale, mantenimento per la moglie di € 7.000 e Per_2 per le figlie di € 2.000 (€ 1.000 ciascuna), oltre 100% delle spese straordinarie a carico del padre;
pagamento da parte del sig. delle spese della (importo annuale non superiore a € Pt_1 Pt_2
16.575,60 al lordo della parte contributiva), delle spese straordinarie della casa familiare, nonché trasferimento alla GN della somma di € 2,5 mln, così composta: “1,2 mln euro proveniente CP direttamente dal Prof. 800.000,00 euro quali frutti dell'importo di cui al precedente punto;
Pt_1
300.000,00 euro quali stipendi percepiti della dott.ssa e mai utilizzati;
200.000,00 euro quali CP 50% della vendita di un immobile in Viale Somalia” quota attribuita alla Littera quale c.d. pagamento una tantum).
Con accordo di negoziazione assistita, in parziale modifica delle condizioni della separazione, del 28/11/2017 (prot. n. 1636/2017 e “nulla osta” del 01/12/2017), i coniugi, a seguito delle dimissioni presentate dalla GN dalla società Corporate VE S.r.l., concordavano nel disporre che CP le spese ordinarie e straordinarie afferenti ai cespiti immobiliari sarebbero state sostenute interamente dal marito.
Tanto premesso, decorsi i termini di legge e non essendosi ricostituito il rapporto materiale e spirituale, il ricorrente chiedeva fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e revocato l'assegno di mantenimento in favore della moglie (pari a € 7.000 mensili), sul presupposto che quest'ultima, in sede di accordi di separazione, aveva ricevuto una somma di € 2.500.000,00;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto un assegno per la moglie, il ricorrente chiedeva fosse determinato un importo a titolo di una tantum divorzile;
con riguardo invece alle figlie, chiedeva che il contributo per il mantenimento di divenuta maggiorenne, fosse sostituito Per_2 dal canone di locazione dell'immobile sito in Roma, Viale Somalia alla medesima intestato;
in subordine, che il mantenimento per le figlie fosse comunque corrisposto direttamente alle stesse, ripartendosi infine le spese straordinarie al 50% tra entrambi i genitori.
Si costituiva in giudizio la GN , la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti CP civili del matrimonio, contestava le prospettazioni ex adverso dedotte, chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, ove avrebbe vissuto unitamente alle due figlie maggiorenni ma non economicamente autonome, l'assegno per il mantenimento delle figlie rideterminato nella misura di € 4.000 mensili (€ 2.000 per ciascuna), per le accresciute esigenze di vita delle ragazze, confermandosi il 100 % delle spese straordinarie a carico del padre;
un assegno divorzile di € 10.000 mensili, somma che avrebbe ricompreso le spese sostenute per la collaboratrice domestica (pari a complessivi € 16.575 annui), oppure, in subordine, la sua conferma nella somma determinata in separazione di € 7.000 mensili.
Con provvedimento del 02.02.2022 il Presidente f.f. confermava i provvedimenti della separazione, Per_ fatta eccezione per il contributo per il mantenimento della figlia da corrispondere direttamente alla stessa. Introdotta la fase istruttoria e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice riservava la causa in decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva sullo status n. 14957/2022 pubbl. il 13/10/2022, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. Nel prosieguo del giudizio, in data 21/11/2022 la Corte d'Appello di Roma provvedendo sul reclamo proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza n. 1829/2022 del 02/02/2022, rigettava la domanda del signor confermando il provvedimento impugnato. Pt_1
Con provvedimento del 31.05.2023 il GI, ritenuta la irrilevanza dei mezzi istruttori articolati (interrogatorio formale e prova testimoniale) da parte , nonché l'opportunità e/o necessità di CP una integrazione documentale, reiterato l'invito a individuare una soluzione conciliativa, onerava parte ricorrente a depositare documentazione fiscale relativa alle proprie società (“Corporate VE L” (100%) e HI & IA L” (90%)) e parte resistente a precisare, con atto notorio, la destinazione della gestione patrimoniale delle somme (€ 2.500.000) di cui era diventata titolare in virtù degli accordi di separazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, acquisita la documentazione richiesta, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che con sentenza non definitiva sullo status (n. 14957/2022 pubbl. il 13/10/2022) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, e segnatamente quella afferente al contributo per il Per_ mantenimento delle figlie e maggiorenni non autonome, l'assegnazione della casa Per_2 coniugale, nonché la domanda riguardante il riconoscimento in favore della GN di un CP assegno divorzile.
Mantenimento per le figlie Per_ Le parti sono genitori di (26 anni) e (22 anni), entrambe maggiorenni ma non Per_2 economicamente autosufficienti, conviventi con la madre presso la casa familiare. Per_
dopo aver sofferto di problemi di anoressia e di disturbi alimentari, ha frequentato l'Università telematica San Raffaele, con indirizzo in Scienze dell'alimentazione e ha iniziato uno stage/tirocinio presso la Clinica Sanatrix di Roma. La ragazza, dopo un breve periodo trascorso presso un immobile nella provincia di Rieti (Tarano) di proprietà del padre assieme al suo compagno di allora, ad oggi, dopo la fine della relazione sentimentale, è tornata a vivere nella casa familiare con la sorella e la madre. Per_ riceve l'assegno di mantenimento direttamente dal padre, dopo l'ordinanza presidenziale, emessa quando la ragazza viveva fuori casa. frequenta la facoltà di Giurisprudenza presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma e Per_2 vive nella casa coniugale con la madre. E' proprietaria dell'immobile di Viale Somalia 148. Entrambe le figlie non hanno ancora raggiunto una autosufficienza economica che consente loro di provvedere autonomamente al proprio mantenimento. Con l'ordinanza presidenziale, confermativa dei provvedimenti separativi, il padre rimaneva onerato di corrispondere alle figlie un assegno mensile di € 1.000 + Istat ciascuna, oltre a farsi carico di tutte le spese straordinarie. Con riguardo alle richieste formulate dalle parti, - il sig. chiedeva la revoca del contributo Pt_1 in favore di in quanto destinataria del canone di locazione di un appartamento alla stessa Per_2 intestato, ovvero, in seconda analisi, di corrispondere il mantenimento direttamente alle ragazze;
la sig.ra chiedeva di aumentare l'assegno ad € 4.000 mensili - si osserva che, per stabilire il CP contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. Il sig. – come emerso dalla istruzione documentale svolta – è docente ordinario presso Pt_1 l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, percependo uno stipendio netto mensile di € 2.500 circa, nonché libero professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, attività per la quale dichiara ricavi netti mensili pari a circa € 15.000 mensili (redditi 2023 imponibili € 177.959;
2022 imponibili 489.112). Egli detiene le quote “Corporate VE L” (100%) (dalle scritture contabili della “Corporate VE Srl” risulta che: per l'anno d'imposta 2021 vi sono utili per € 186.441 e un reddito netto pari a € 177.792;
per l'anno d'imposta 2022 vi sono utili per € 55.190 e un reddito netto pari a € 86.328) e il 90% della società “LACCHINI E ASSOCIATI SRL” (dalle cui scritture contabili risulta che: per l'anno d'imposta 2021 sono risultati utili per € 211.874 e un reddito netto pari a € 211.723;
per l'anno d'imposta 2022 sono risultati utili per € 79.614 e un reddito netto pari a € 99.726). Quanto al dettaglio della situazione societaria si rinvia alla relazione del 22.07.2024 disposta dalla stessa parte ricorrente alla società esterna KPMG.
Il sig. come si evince dalla documentazione depositata, è intestatario dei seguenti c/c: Pt_1 Contr
€ 227.917,45;
€ 516.556,80;
€ 15.775,37;
(già CP_2 Controparte_3 CP_5
€ 532.350,68, come conto professionale. CP_6 Detiene altresì conti titoli presso per l'ammontare di € 13.798.602,91, presso CP_2 CP_3 Contr
per € 13.008.734,66, presso per € 739.106,52.
[...]
Con riguardo al patrimonio immobiliare, il ricorrente è proprietario dei seguenti cespiti:
- appartamento in Roma, Via Arbia 52 (abitazione principale acquistato in zona Parioli nel 2015, di 225 mq);

- appartamento in Roma, Via di Novella 22 (studio professionale acquistato nel 2007, di 174 mq);

- appartamento in località Tarano (RI);

- diritto di uso di un appartamento in località Porto Ercole (GR) (intestato alla sig.ra in CP ossequio
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