Trib. Cosenza, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 961/2024 R.G.
TRA
LE EO, con Avv. Cesare Greco
opponente

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Carmelo Bozzo opposto
E

COMUNE DI CASTROLIBERO, in persona del legale rappresentante pro tempore contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione del 11.3.2024 ritualmente notificato OS
EO, premessa la pendenza di una procedura esecutiva avente ad oggetto atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 03484202300002041/001 notificato il 28.8.2023 fondato, tra l'altro, sulle cartelle di pagamento meglio indicate alla pag. 7 dell'atto introduttivo e aventi ad oggetto contributi dovuti alla Cassa Forense, deduceva che con ordinanza del 15.12.2023 il G.E. aveva
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parzialmente accolto l'opposizione assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Agiva dunque in questa sede lamentando: 1) insussistenza del credito per annullamento di diritto ex art. 1, comma 540 della l. 228/2012;
2) inesistenza del diritto di procedere ad espropriazione per violazione dell'art. 50 del D.P.R.
n. 602/73;
3) nullita' del pignoramento per vizio di motivazione 4) insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione derivante dall'invalida notifica delle cartelle di pagamento;
5) invalidita' del pignoramento unitamente agli atti presupposti per inesistenza/nullita' della notifica di quest'ultimi;
6) prescrizione.
Concludeva chiedendo “[..] Accertare e dichiarare la nullità del pignoramento opposto per quanto di competenza del Giudice del lavoro e
l'inesigibilità/insussistenza del credito portato nelle sottese cartelle di pagamento nn. 03420120000446362000, 03420120051732630000,
03420140001056989000, 03420140048755477000, 03420170031663036000,
03420190000242948000 e 03420190034894647000 e/o comunque dichiararne la nullità/annullarle, in accoglimento del presente ricorso ed eventualmente accertare il diritto del ricorrente alla ripetizione di quanto nelle more pagato dal terzo pignorato e conseguentemente condannare l'opposta concessionaria alla restituzione delle somme in favore dell'opponente [..]”.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio contestando
l'opposizione di cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità ovvero di
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