Trib. Sciacca, sentenza 11/10/2024, n. 496

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sciacca, sentenza 11/10/2024, n. 496
Giurisdizione : Trib. Sciacca
Numero : 496
Data del deposito : 11 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. A T Ps.
- Dott.ssa V S G
- Dott.ssa V M G E.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 261/2020, vertente
TRA
C.F. , nata a Palermo il Parte_1 C.F._1
19.11.1970, residente a Poggioreale, in via Giorgio La Pira n.16 ed elettivamente domiciliata a Partanna, in Via V. Emanuele n. 24, presso lo studio dell'Avv. G C che la difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Ricorrente
CONTRO
, C.F. , nato a Canterbury- Controparte_1 C.F._2
Sydney (Australia) il 28.11.1968, e residente a Salaparuta nella Via Torino,
n.14 ed elettivamente domiciliato a Partanna (AG), in via Vittorio Emanuele
n.205, presso lo studio dell'Avv. I C che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede. Interveniente necessario OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20/12/2023, le parti hanno


concluso come da verbale in atti. Il giudice tratteneva la causa, riservandosi di riferire al Collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha concluso, dando parere favorevole in data
11/01/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2020, la ricorrente Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in data 24/4/1996 con atto trascritto nei Registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Partanna (TP) all'anno 1996, numero 10,
P.II, serie A, Ufficio 1 deduceva;
che dall'unione matrimoniale è nata una figlia, oggi maggiorenne;
che il matrimonio, un tempo Persona_1
felice, naufragava per incompatibilità di carattere tale da rendere intollerabile la convivenza coniugale.
Alla luce di ciò la ricorrente concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di:
Provvedere agli incombenti di cui all'art. 706 s.s c.p.c, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei coniugi;
che l'On. le tribunale di Sciacca pronunci la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito estese:

a) La casa coniugale sita in Poggioreale, nella Via Giorgio La Pira,
n. 16, venga assegnata alla ricorrente, che la continuerà ad abitare con la figlia, maggiorenne non autosufficiente economicamente;

b) Venga posto a carico del resistente un assegno di mantenimento di complessivi € 800,00 di cui € 500,00 per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed €
300,00 per il mantenimento della ricorrente, da versare entro il giorno 5 del mese di riferimento, soggetto a rivalutazione annuale in base all'indice istat.
Si costituiva in giudizio , con comparsa dell'11.11.2020, Controparte_1
che contestava le deduzioni della ricorrente, aderendo solo alla richiesta di separazione.
Quanto alle condizioni per la separazione richieste dalla ricorrente rappresentava:
2
- di essere favorevole all'assegnazione della casa coniugale domandata da controparte,
- che la richiesta di mantenimento in favore della figlia era superiore rispetto alle proprie possibilità economiche, e si opponeva alla richiesta al mantenimento della moglie.
Il resistente concludeva chiedendo al Tribunale di: pronunciare la separazione personale dei coniugi, con ogni effetto di legge conseguente alle seguenti condizioni: assegnare la casa coniugale alla ricorrente sino a quando la figlia maggiorenne non sarà economicamente indipendente;
Porre a carico del genitore non collocatario il mantenimento in favore della figlia in misura proporzionale alle capacità economiche dello stesso e pertanto in misura pari ad € 150,00 mensili da versare in favore della stessa.
Dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo per opposizione di entrambi i coniugi, veniva emessa ordinanza presidenziale del
18.11.2020, con la quale i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma di €
200,00 per il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente e di € 100,00 per il mantenimento della moglie e spese straordinarie documentate al 50%, rigettando le ulteriori richieste.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6, e istruita la causa con la sola produzione documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20/12/2023, le parti insistevano nei propri scritti difensivi, il giudice tratteneva la causa riservandosi di riferire al collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190.


1. Separazione personale dei coniugi

Nel merito, la domanda di pronuncia della
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