Trib. Milano, sentenza 04/07/2024, n. 6692
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Testo completo
N. R.G. 13599/2024
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio
Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 c. III sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13599/2024 promossa da:
RO ES ZA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
RUOCCO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
ATTORE contro
AGOS-DUCATO S.P.A. (C.F. 08570720154), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti RA Mocci del Foro di Nuoro (C.F. [...]) e Anna
Bettoni del Foro di Milano (C.F. [...]), con domicilio eletto presso lo studio dei predetti avvocati in Milano, Corso Europa 13 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per RO ES ZA
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB. b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. Per AGOS-DUCATO S.P.A. Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere: In via pregiudiziale/preliminare: - accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire atteso che controparte ha confermato le condizioni della carta in data 19 marzo 2024;
- accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 22 aprile 2014;
In via principale: - rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In subordine: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
In ogni caso: - condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze
e onorari del presente procedimento;
In via istruttoria: - rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente PI RA AM agisce
contro
Agos Ducato s.p.a. Espone di avere sottoscritto nel 2007 un contratto di finanziamento con la convenuta Agos-Ducato per l'acquisto di mobilia.
pagina 2 di 7
Espone altresì che il contratto evidenziava la possibilità di un finanziamento tramite carta di credito revolving. Lamenta in principalità la necessità di applicare a tale ultimo contratto il tasso sostitutivo ex art. 117 c. 7 d. lgs. n. 385/1993;
in subordine, la sua nullità.
Si proceda tuttavia con ordine.
Il contratto concretamente stipulato tra le parti riguarda il finanziamento avente struttura analoga a quella di un mutuo, avuto riguardo alla struttura dell'obbligo di restituzione. Cfr. quanto di seguito prevede il contratto.
Il modulo contrattuale prevede altresì quanto segue.
In breve il medesimo modulo contempla due possibili oggetti contrattuali, in ipotesi anche cumulabili. Il primo (il finanziamento per l'acquisto di mobili):
Il secondo (di finanziamento tramite carta revolving):
pagina 3 di 7
Il ricorso sembra evidenziare che siano state concluse entrambe le tipologie di contratto (ipotesi confermata dalla visura degli estratti conto prodotti, dai quali si desume il riferimento a una carta di credito). La doglianza però viene riferita, in concreto, solo al contratto di credito con carta revolving.
Non vi è improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
la controversia non riguarda un contratto bancario, difettando il profilo soggettivo del rapporto (Agos
Ducato s.p.a. non è una banca). Neppure ricorre un contratto finanziario, tale essendo quelli regolati dal d. lgs. n. 58/1998.
Sussiste l'interesse ad agire, ancorché l'azione sia di mero accertamento. La possibilità di una sentenza di condanna vale solo, in caso di successiva controversia, a legittimare una valutazione del giudice sulla misura delle spese, in quanto eccessive o superflue, in ragione della possibilità di svolgere azione di condanna insieme a quella di accertamento in un unico giudizio.
È fondata la nullità del contratto in punto di clausola d'interesse, essendo quest'ultima totalmente indeterminata e indeterminabile, non essendovi parametri che consentano di ricondurre il finanziamento a un costo oggettivo. Questa infatti la clausola.
Per l'odierno attore non era possibile, a fronte della suddetta clausola, conoscere le condizioni contrattuali applicabili al contratto che intendeva concludere, nel momento in cui ha manifestato la sua volontà. Le condizioni applicabili al rapporto devono essere conosciute a priori. È evidente che in caso contrario tutte le norme di trasparenza in punto di pubblicità, informativa precontrattuale e indicazione del tasso d'interesse, volte a fare sì che l'utente del sistema finanziario possa (non si dice scegliere) ma sapere a priori
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio
Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 c. III sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13599/2024 promossa da:
RO ES ZA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
RUOCCO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
ATTORE contro
AGOS-DUCATO S.P.A. (C.F. 08570720154), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti RA Mocci del Foro di Nuoro (C.F. [...]) e Anna
Bettoni del Foro di Milano (C.F. [...]), con domicilio eletto presso lo studio dei predetti avvocati in Milano, Corso Europa 13 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per RO ES ZA
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB. b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. Per AGOS-DUCATO S.P.A. Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere: In via pregiudiziale/preliminare: - accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire atteso che controparte ha confermato le condizioni della carta in data 19 marzo 2024;
- accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 22 aprile 2014;
In via principale: - rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In subordine: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
In ogni caso: - condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze
e onorari del presente procedimento;
In via istruttoria: - rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente PI RA AM agisce
contro
Agos Ducato s.p.a. Espone di avere sottoscritto nel 2007 un contratto di finanziamento con la convenuta Agos-Ducato per l'acquisto di mobilia.
pagina 2 di 7
Espone altresì che il contratto evidenziava la possibilità di un finanziamento tramite carta di credito revolving. Lamenta in principalità la necessità di applicare a tale ultimo contratto il tasso sostitutivo ex art. 117 c. 7 d. lgs. n. 385/1993;
in subordine, la sua nullità.
Si proceda tuttavia con ordine.
Il contratto concretamente stipulato tra le parti riguarda il finanziamento avente struttura analoga a quella di un mutuo, avuto riguardo alla struttura dell'obbligo di restituzione. Cfr. quanto di seguito prevede il contratto.
Il modulo contrattuale prevede altresì quanto segue.
In breve il medesimo modulo contempla due possibili oggetti contrattuali, in ipotesi anche cumulabili. Il primo (il finanziamento per l'acquisto di mobili):
Il secondo (di finanziamento tramite carta revolving):
pagina 3 di 7
Il ricorso sembra evidenziare che siano state concluse entrambe le tipologie di contratto (ipotesi confermata dalla visura degli estratti conto prodotti, dai quali si desume il riferimento a una carta di credito). La doglianza però viene riferita, in concreto, solo al contratto di credito con carta revolving.
Non vi è improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
la controversia non riguarda un contratto bancario, difettando il profilo soggettivo del rapporto (Agos
Ducato s.p.a. non è una banca). Neppure ricorre un contratto finanziario, tale essendo quelli regolati dal d. lgs. n. 58/1998.
Sussiste l'interesse ad agire, ancorché l'azione sia di mero accertamento. La possibilità di una sentenza di condanna vale solo, in caso di successiva controversia, a legittimare una valutazione del giudice sulla misura delle spese, in quanto eccessive o superflue, in ragione della possibilità di svolgere azione di condanna insieme a quella di accertamento in un unico giudizio.
È fondata la nullità del contratto in punto di clausola d'interesse, essendo quest'ultima totalmente indeterminata e indeterminabile, non essendovi parametri che consentano di ricondurre il finanziamento a un costo oggettivo. Questa infatti la clausola.
Per l'odierno attore non era possibile, a fronte della suddetta clausola, conoscere le condizioni contrattuali applicabili al contratto che intendeva concludere, nel momento in cui ha manifestato la sua volontà. Le condizioni applicabili al rapporto devono essere conosciute a priori. È evidente che in caso contrario tutte le norme di trasparenza in punto di pubblicità, informativa precontrattuale e indicazione del tasso d'interesse, volte a fare sì che l'utente del sistema finanziario possa (non si dice scegliere) ma sapere a priori
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